Il rito erroneamente introdotto con ricorso ex art 22 ss. l. 689/81 deve essere convertito in opposizione all’esecuzione

Cassazione civile , sez. VI, sentenza del  20/01/2014 n. 1089

…ove sia stato intimato da un Comune ad un privato il pagamento di una somma ed il privato abbia promosso il giudizio di opposizione con le modalità del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione anzichè con il rito dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 cod. proc. civ., ciò non costituisce di per sè motivo di inammissibilità della domanda, nè di invalidità assoluta del giudizio, essendo il giudice tenuto, anche d’ufficio, a disporre la conversione del rito e a fissare un termine per l’eventuale integrazione dell’atto introduttivo (Cass. n. 10746 del 2012; Cass. n. 16481 del 2011).

Il giudice di pace, pertanto, avrebbe dovuto in ogni caso fissare l’udienza per la trattazione del ricorso e, ove avesse ritenuto che fosse stata introdotta un’opposizione all’esecuzione, avrebbe dovuto disporre il cambiamento di rito.

Da avvocatiottaviano.it