L’obbligo di sottoscrivere il contratto bancario è stabilito esclusivamente nell’interesse del cliente

Il Tribunale di Milano, con una sentenza innovativa, ha stabilito che il contratto bancario-finanziaro non è nullo se non è sottoscritto dalla banca, perché la previsione della forma è diretta a garantire esclusivamente l’interesse sostanziale del cliente alla certa conoscibilità delle regole del mandato di negoziazione dato alla banca.

Tribunale Milano, sentenza del 12.11.2013

tra i principi alla base della normativa finanziaria (e bancaria), legislativa e regolamentare, si pone l’esigenza di garantire al cliente, nel relazionarsi all’Istituto di Credito, chiarezza e trasparenza nell’apprendere (e comprendere) le regole del rapporto che instaura con detto contraente;
in tale prospettiva va intesa la prescrizione, a pena di nullità, della forma scritta del contratto quadro (o di conto corrente), in linea con l’evoluzione del diritto comunitario, che sta progressivamente ampliando i settori nei quali è imposta la formalizzazione scritta del contratto, forma volta non più soltanto a responsabilizzare l’esplicitazione del consenso delle parti in taluni contratti di particolare incisività nelle relazioni sociali, ma destinata piuttosto a dare rilievo alla trascrizione delle regole contrattuali, perchè siano note a quei contraenti che si trovino in posizione di inferiorità rispetto ad altri (si pensi alla normativa a tutela del consumatore, e si vedano, in tema di servizi finanziari, Investment Service Directive 93/22/EEC, Distance Marketing of Financial Services Directive del 2002, Direttiva MIFID Markets in Financial Instruments Directive 2004/39/CE, Direttiva 2007/64/EC Payment Services Directive, ecc.);
in questi termini è il dato normativo già da tempo recepito nel nostro ordinamento, all’art.23 TUF (D.L.vo 24.2.98 n.58), che impone non solo la redazione di un contratto a forma scritta, ma l’ulteriore incombente di consegnare al cliente un esemplare dello stesso, il che sottolinea l’importanza di un atto scritto che soprattutto svolga la funzione di veicolare al cliente, in termini chiari e durevoli, agevolmente consultabili, le regole del contratto stipulato e i diritti e doveri che ne conseguono;
• essenziale diviene con ciò, da un lato la redazione da parte della banca di un atto che comprenda le regole minime normativamente prescritte, e dall’altro la sottoscrizione di tale atto da parte del cliente, che in tal modo viene, sia responsabilizzato circa la serietà dell’impegno negoziale che va ad assumere, sia informato circa il contenuto e la portata dell’attività di intermediazione e negoziazione che demanda alla banca;
è quindi nell’esclusivo interesse del cliente che tale regola di forma viene sancita, a tutela del suo interesse sostanziale alla certa conoscibilità delle regole del mandato di negoziazione dato alla banca (la forma per il cliente, e solo per lui, equivale a sostanza);
di fatto l’assenza della firma della banca non priva di contenuto il contratto redatto per iscritto o la sua conoscibilità da parte del cliente delle regole in esso comprese (di certa provenienza dalla banca), né può ritenersi che la banca abbia un suo sostanziale interesse a sottoscrivere un modulo che essa stessa ha predisposto e quindi ben conosce (la sottoscrizione della banca rileva in termini di consenso alla ricezione dell’incarico di negoziazione, ma nelle controversie all’esame del tribunale, quale la presente, non si assume che la banca si sia sottratta al mandato ricevuto o che lo disconosca, ma che l’abbia eseguito in termini difformi dalle regole che lo governano);
in termini conformi è la specifica sanzione prevista in caso di violazione di tale regola di forma, sanzione espressa quale nullità relativa, ossia nullità che può essere fatta valere solo dall’investitore (art.23 comma 3 TUF), in quanto soggetto nel cui interesse la regola è sancita (e non già dalla Banca, cui quindi non si riconosce alcun interesse tutelato dalla forma scritta);
in termini non dissimili è la disciplina dei contratti bancari, ove l’art.127 TUB (D.L.vo 1.9.93 n.385), che già prevedeva la rilevabilità della nullità da parte del solo correntista, ora sancisce (come riformato dal D.L.vo n.218/10) che “le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, con ciò sottolineando come si tratti di nullità che, a protezione del solo correntista, soggetto debole rispetto all’Istituito di credito, sono rilevabili d’ufficio solo in quanto si rivelino in danno di tale soggetto;
• ove d’altro canto si consideri che la normativa comunitaria è solita dettare la regola da rispettare, rimettendo ai singoli ordinamenti d’individuare i rimedi in caso di violazione della stessa, la previsione nel nostro diritto interno dei suddetti specifici rimedi sanzionatori, difformi rispetto alla nullità assoluta di cui all’art.1421 c.c., stigmatizza anch’essa la differenza di tale regola di forma (posta a protezione di uno solo dei due contraenti)  rispetto alla regola di forma ad substantiam nelle fattispecie di cui all’art.1350 c.c., la cui mancanza porta alla nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio e che può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse;
• se pertanto in caso di contratto finanziario o bancario la forma scritta fosse incompleta (es. contratto quadro che non prevede la forma degli ordini, o contratto di conto corrente che non indica il tasso d’interesse), oppure la forma fosse inesistente (perché non esiste un contratto scritto o perché non è firmato dal cliente), solo il cliente potrà dolersene e denunciare il vizio (formale) del contratto che ritenga lesivo del suo interesse (sostanziale), e potrà dolersene ogni qual volta (ed anche qualora fossero casi isolati nella vigenza del mandato) in cui rivendichi che tale mancanza l’abbia indotto ad impartire ordini d’investimento senza la consapevolezza delle regole di negoziazione;
ove invece il contratto, completo nel suo contenuto cartaceo, fosse unicamente privo della sottoscrizione da parte della banca, non potrebbe il cliente rinvenire in ciò alcuna lesione del proprio interesse sostanziale, atteso che, da un lato, come già detto, è mancanza che non priva di contenuto il contratto e la conoscibilità per il cliente delle regole in esso scritte, e dall’altro la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca, nè ad impugnare il contratto quadro dalla stessa predisposto, sottraendosi -per tale ragione- alle regole in esso sancite (il che è vietato dall’art.23 comma 3 TUF), né ad impugnare la singola operazione negoziale già posta in essere in adempimento di detto mandato;
la prescrizione della forma scritta a pena di nullità dei contratti bancari e finanziari può quindi ritenersi rispettata quando il contratto redatto in forma scritta sia sottoscritto dal cliente, nel cui interesse tale forma è sancita.