Che cos’è il Tfr?
Il Tfr è l’acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto” e consiste in un’integrazione al salario dei lavoratori dipendenti percepita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (si parla di “retribuzione differita” o “liquidazione”). Si tratta di somme accantonate e rivalutate annualmente.
In base all’art. 2120 Cod. Civ. “Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5” e, “con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”. In sostanza il lavoratore presta annualmente al datore delle somme di denaro pari a circa il 7% del suo reddito. Alla scadenza del rapporto di lavoro tali somme dovranno essere restituite insieme ad un interesse costituito da una percentuale fissa (1,5%) a cui si aggiunge una percentuale variabile (75% dell’incremento percentuale tasso di inflazione).
La riforma del Tfr
La riforma previdenziale, resa necessaria dal contenimento della spesa e dalla sostenibilità del sistema previdenziale, si basa su due pilastri: sui versamenti contributivi obbligatori (all’Inps, Inpdap, Casse professionali) che assicurano la pensione base, e sui Fondi Integrativi (o Fondi Complementari).
Con la l. 243/2004 il legislatore ha previsto il conferimento tacito (c.d. silenzio-assenso) del Tfr dei dipendenti privati in un Fondo pensione integrativo.
Il successivo D. Lgs. 252/2005 ha dato attuazione alla norma, rivedendo tutta la normativa sui fondi pensione e prevedendo che il meccanismo del silenzio-assenso si applicasse nel 2008.
La Legge Finanziaria 2007 (comma 749) ha anticipato la data di entrata in vigore della riforma al 1/1/2007.
Sul sito di Rai News24 c’è un’intervista si Manuela Lasagna a Pierpaolo Baretta, segretario generale aggiunto della CISL, che spiega in modo molto chiaro i punti essenziali della riforma .
Chi riguarda la riforma?
Diretti interessati della riforma sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi; sono esclusi i dipendenti pubblici, per i quali il decreto, in attuazione delle disposizioni della legge delega, prevede che, in attesa dell’emanazione di specifica disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente (d. lgs. 124/1993)
I tempi per effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr
Tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), in attività al 31 dicembre 2006, devono effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr entro il 30 giugno 2007. Tutti i lavoratori dipendenti (con la sola eccezione dei lavoratori domestici), assunti dopo il 31 dicembre 2006, devono effettuare la scelta sulla destinazione del Tfr entro sei mesi dall’assunzione.
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 252/2005, “[p]rima dell’avvio del periodo di sei mesi […], il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del Tfr maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il Tfr maturando e’ destinato alla scadenza del semestre.”