Massima Cassazione civile, sez. VI, ord.. 17 aprile 2012, n. 6012
In tema di esecuzione forzata, i provvedimenti sulla sospensione del processo esecutivo, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile (nel testo vigente dopo le sostituzioni intervenute per effetto dell’articolo 2, comma 3, del Dl n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 e, successivamente, dell’articolo 18 della legge n. 52 del 2006) sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 6012/2012, affermando un principio di diritto