Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’. (12G0009)

(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine di  allinearla  a   quella   dei   maggiori   partners   europei   ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte  alla modernizzazione ed  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  nazionali, all'implementazione  della  concorrenza  dei  mercati,  nonche'  alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella riunione del 20 gennaio 2012; Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze;  Emana  il seguente decreto-legge:  Art. 1  Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n. 148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio di proporzionalita'; b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia' presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita', ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori nei loro confronti. 2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo   di   assenso dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato positivamente. 4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno   2013,   il   predetto adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita' degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,   comma   3,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che   hanno   provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei rispettivi statuti. 5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 2  Tribunale delle imprese  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le seguenti modificazioni: a) agli articoli 1 e  2  le  parole:  «sezioni  specializzate  in materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in  materia di impresa»; b)  all'articolo  2,  le  parole:  «in  materia   di   proprieta' industriale ed intellettuale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in materia di impresa»; c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le controllano, per le cause: a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto di controversia; b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; d) tra soci e societa'; e) in materia di patti parasociali; f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano; h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile; i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario». 2. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e'  inserito  il  seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni  specializzate  di cui al decreto legislativo 26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive modificazioni,  il contributo unificato di cui al comma 1 e' quadruplicato. Si applica il comma 1-bis». 3.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle disposizioni di cui al comma 2 e' versato  all'entrata  del  bilancio dello Stato per  essere  riassegnato  al  fondo  istituito  ai  sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 4. Il comma 4  dell'articolo  140-bis  del  decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente: «4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita  la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto  legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni». 5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in  vigore del presente decreto. 6. L'amministrazione  provvede  allo  svolgimento  delle  attivita' relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 3  Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata  1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il  seguente articolo: "  Articolo  2463-bis  (Societa'  semplificata  a   responsabilita' limitata) La societa' semplificata a  responsabilita'  limitata  puo'  essere costituita con contratto o atto unilaterale da  persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa' semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'ammontare del capitale sociale  non  inferiore  ad  un  euro sottoscritto e interamente versato alla data della  costituzione.  Il conferimento deve farsi in denaro; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6),  7),  8)  del  secondo comma dell'articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. L'atto  costitutivo   deve   essere   depositato   a   cura   degli amministratori entro quindici giorni presso  l'ufficio  del  registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede  sociale, allegando i documenti comprovanti  la  sussistenza  delle  condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione  e'  effettuata  con  unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella  quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'ufficiale  del  registro  deve  accertare  la   sussistenza   dei requisiti richiesti  e  procedere  all'iscrizione  entro  il  termine perentorio di quindici giorni. Si applica  l'articolo  2189.  Decorso inutilmente il termine indicato  per  l'iscrizione,  il  giudice  del registro,  su   richiesta   degli   amministratori,   verificata   la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto. Il verbale recante modificazioni dell'atto  costitutivo  deliberate dall'assemblea dei  soci  e'  redatto  per  scrittura  privata  e  si applicano i commi terzo  e  quarto.  L'atto  di  trasferimento  delle partecipazioni e' redatto per  scrittura  privata  ed  e'  depositato entro quindici giorni a cura degli  amministratori  presso  l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo 2484. La  denominazione  di  societa'  semplificata   a   responsabilita' limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e  versato,  la  sede della societa' e l'ufficio del  registro  delle  imprese  presso  cui questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni  di questo capo in quanto compatibili.". Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile,  e'  inserito il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata  si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per  il  venir meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis,  in  capo  a tutti i soci.". 2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze  e  con  il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  viene tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci.

Titolo I
CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

                               Art. 4  Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali  1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in   attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il  rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica e  dell'unita'  economica  dell'ordinamento,  svolgendo  le  seguenti funzioni: a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato, le disposizioni contrastanti con la  tutela  o  la  promozione  della concorrenza; b) assegna all'ente interessato un congruo termine per  rimuovere i limiti alla concorrenza; c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi  di  cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  precedente,  la Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di  informazioni  a privati e enti pubblici. 3. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a legislazione vigente.

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 5  Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo  l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,  previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di  cui  ai  commi  successivi, dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. 2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. 3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alle  vessatorieta'   delle clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i consumatori.  Le  clausole  non  ritenute  vessatorie  a  seguito  di interpello,   non    possono    essere    successivamente    valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni  caso ferma  la  responsabilita'  dei  professionisti  nei  confronti   dei consumatori. 4.  In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.". 5. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a legislazione vigente."

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 6  Norme per rendere efficace l'azione di classe  1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) al comma 2: - alla lettera a), la parola  "identica"  e'  sostituita  dalle seguenti "del tutto omogenea"; - la lettera b),  la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle seguenti: "del tutto omogenei"; - alla lettera c) la  parola  "identici"  e'  sostituita  dalle seguenti "del tutto omogenei". b) al comma 6: - al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle seguenti: "l'evidente omogeneita'".

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 7  Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto  legislativo  6  settembre 2005, n. 206, dopo  la  lettera  d)  inserire  la  seguente:  "d-bis) «microimprese»: entita', societa' di persone o associazioni,  che,  a prescindere dalla forma giuridica esercitano  un'attivita'  economica artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare."; 2. All'articolo 19,  comma  1,  dopo  le  parole:  "relativa  a  un prodotto"  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti:  ",  nonche'  alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e  di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via  esclusiva  dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".

Capo II
Tutela dei consumatori

                               Art. 8  Contenuto delle carte di servizio  1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono  tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di  un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per  l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. 2. Le Autorita' indipendenti  di  regolazione  e  ogni  altro  ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti  di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie  che  le  imprese che   gestiscono   il   servizio   o   l'infrastruttura   definiscono autonomamente.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 9  Disposizioni sulle professioni regolamentate  1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la  determinazione del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al comma 1. 5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono soppressi; b) la lettera d) e' soppressa. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 10  Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi  1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole:  "e  i  liberi professionisti soci".

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 11  Potenziamento del servizio  di  distribuzione  farmaceutica,  accesso alla titolarita' delle farmacie e modifica  alla  disciplina  della somministrazione dei farmaci  1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti,  aventi  i  requisiti  di legge,  garantendo  al  contempo  una  piu'  capillare  presenza  sul territorio del servizio farmaceutico, il secondo  e  il  terzo  comma dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia superiore  a  500  abitanti;  nei  comuni  fino  a  9.000   abitanti, l'ulteriore farmacia puo'  essere  autorizzata  soltanto  qualora  la popolazione eccedente rispetto al  parametro  sia  superiore  a  1500 abitanti". 2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di  entrata  in vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche  delle  farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a  quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma  1  o  comunque vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso  straordinario per titoli ed esami per la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche  di nuova istituzione o vacanti, fatte salve  quelle  per  le  quali  sia stata  gia'  espletata  la  procedura  concorsuale,   riservando   la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di  farmacia  e ai  titolari  di   farmacia   rurale   sussidiata.   L'adozione   dei provvedimenti previsti dai  precedenti  periodi  del  presente  comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da  parte  del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del  Servizio sanitario  nazionale.  Al  concorso  straordinario  si  applicano  le disposizioni  vigenti  sui  concorsi  per  la  copertura  delle  sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori  disposizioni regionali  dirette  ad  accelerare  la  definizione  delle  procedure concorsuali. 3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, sentiti  l'unita'  sanitaria  locale  e  l'ordine   provinciale   dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio autostradali ad alta  intensita'  di  traffico,  servite  da  servizi alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. 4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del  comma  3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. 5. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale  caso  la titolarita' della sede  farmaceutica  assegnata  e'  condizionata  al mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi vincitori,  su  base  paritaria,  fatta  salva   la   premorienza   o sopravvenuta incapacita'. Ai fini  della  valutazione  dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2006,  n.  248,  sono  assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno  per  i secondi 10 anni. 6. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita' competenti in base alle vigente normativa non impediscono  l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. 7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti  previsti  dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri  sostitutivi  di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo. 8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite  dalle parole "sei mesi". 9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il  prezzo  e'  calcolato  per  unita' posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nel  secondo periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite  le  seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e". 10. L'inaccessibilita' ai farmaci  da  parte  del  pubblico  e  del personale non addetto prevista  dal  comma  2  dell'articolo  32  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  deve  intendersi  riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  che  potranno  essere  venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32. 11.  E'  istituito,  presso  l'Ente  nazionale  di   previdenza   e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille  abitanti. Il  fondo  e'  finanziato  dalle  farmacie  urbane,   attraverso   il versamento,  a  favore  dell'ENPAF,  di  una  quota  percentuale  del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei  centri  abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito  netto  non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in  base  al  contratto  collettivo  nazionale,  da   un   farmacista collaboratore di primo livello con  due  anni  di  servizio.  L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente  periodo. Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente comma sono stabilite con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze. 12. Con decreto del Ministro della salute,  previa  intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentita  la  Federazione degli ordini dei farmacisti  italiani,  sono  fissati  i  livelli  di fatturato delle  farmacie  aperte  al  pubblico  il  cui  superamento comporta,  per  i  titolari  delle  farmacie  stesse,  l'obbligo   di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.

Capo III
Servizi professionali

                               Art. 12  Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti  1. La tabella notarile che determina il numero e la  residenza  dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio  1913, n. 89, come revisionata da ultimo con i decreti  del  Ministro  della giustizia  in  data  23  dicembre  2009,  pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10  novembre  2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,  e' aumentata di cinquecento posti. 2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  conversione del  presente  decreto-legge,  i  posti  di  cui  al  comma  1   sono distribuiti nei distretti e nei  singoli  comuni  in  essi  compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma  1,  della  legge  6 febbraio 1913, n. 89. 3. Entro il 31  dicembre  2012  sono  espletate  le  procedure  del concorso per la nomina a 200 posti  di  notaio  bandito  con  decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per  complessivi  550  nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e'  bandito  un  ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro  il 31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore  concorso  pubblico  per  la nomina fino a 500 posti di  notaio.  All'esito  della  copertura  dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che  determina il numero e la residenza dei notai, udite  le  Corti  d'appello  e  i Consigli  notarili,  viene  rivista  ogni  tre  anni.  Per  gli  anni successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913,  n. 89, sono sostituiti dai seguenti: "Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa". 5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Egli  non  puo'  esercitarlo  fuori  del  territorio  della  Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.". 6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913,  n.  89,  dopo  le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello". 7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge  16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo  39  del  decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: "a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale  nel  cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso; b) al presidente del Consiglio notarile  del  distretto  nel  cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale  il  fatto per il quale  si  procede  e'  stato  commesso.  Se  l'infrazione  e' addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le  veci, previa  delibera  dello  stesso  consiglio.  La  stessa  delibera  e' necessaria in caso di intervento  ai  sensi  dell'articolo  156  bis, comma 5.". 8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16  febbraio  1913,  n. 89, come modificato  dall'articolo  41  del  decreto  legislativo  1° agosto 2006, n. 249, le parole "di cui  all'articolo  153,  comma  1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti:  "in  cui  il  notaio  ha sede". 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 13  Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili  1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas  naturale  per  i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  1° giugno 2011, n. 93,  ai  valori  europei,  nella  determinazione  dei corrispettivi variabili a copertura dei costi  di  approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri  in  base ai quali e' disposto l'aggiornamento anche  il  riferimento  per  una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul  mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  i  mercati  di riferimento da considerare sono  i  mercati  europei  individuati  ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del  decreto  legislativo  13  agosto 2010, n.130.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 14  Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese  1. Le capacita' di  stoccaggio  di  gas  naturale  che  si  rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di  cui  all'articolo  12,  comma  11-  ter,  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonche' delle nuove  modalita'  di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in  base  ai  criteri determinati  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico   ai   sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo  23  maggio  2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per  l'offerta  alle  imprese  di servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo  gasdotti  esteri  e   di rigassificazione,  comprensivi  dello  stoccaggio  di  gas  naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento  diretto  di  gas naturale   dall'estero,   secondo   criteri   di   sicurezza    degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. 2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle  imprese di rigassificazione e di trasporto  in  regime  regolato  in  base  a modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale disponibili non assegnate  ai  sensi  del  comma  1,  sono  assegnate secondo le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.164,  come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di stoccaggio strategico  che  si  rende  disponibile  a  seguito  delle rideterminazioni di cui al  comma  1,  e'  ceduto  dalle  imprese  di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 15  Disposizioni in materia di separazione proprietaria  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui all'articolo 1, comma 905, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente  detenuta  in Snam S.p.A., e' emanato entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto-legge.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 16  Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche  1. Al fine di favorire nuovi investimenti  di  ricerca  e  sviluppo delle  risorse  energetiche  nazionali  strategiche  di  idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato,  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   per individuare  le  maggiori  entrate  effettivamente  realizzate  e  le modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei territori  limitrofi  nonche'  ogni  altra   disposizione   attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo. 2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 17  Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti  1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.   A decorrere dal 30 giugno  2012  eventuali  clausole  contrattuali  che prevedano  per  gli  stessi  gestori  titolari  forme  di   esclusiva nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche e l'uso  del  marchio.  Nel  rispetto  delle  normative  nazionali  e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di  distribuzione di  carburante  al  fine  di  sviluppare  la  capacita'  di  acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e  di  trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga  ad  eventuali  clausole negoziali che ne vietino la realizzazione. 2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione  carburanti,  i  commi  da  12  a  14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   sono sostituiti dai seguenti: "12. Fermo restando quanto disposto con il decreto  legislativo  11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  in  aggiunta  agli attuali contratti di comodato  e  fornitura  ovvero  somministrazione possono essere  adottate,  alla  scadenza  dei  contratti  esistenti, differenti    tipologie    contrattuali    per    l'affidamento     e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel rispetto  delle  normative  nazionali   e   comunitarie,   e   previa definizione  negoziale  di  ciascuna   tipologia   mediante   accordi sottoscritti tra organizzazioni di  rappresentanza  dei  titolari  di autorizzazione o concessione e  dei  gestori,  depositati  presso  il Ministero dello sviluppo economico. 13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia' pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per competere nel mercato di riferimento." 3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto  o  tramite previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192. 4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b)  l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.". b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento delle predette attivita'. In ogni caso sono  fatti  salvi  i  vincoli connessi  con  procedure  competitive   in   aree   autostradali   in concessione espletate al 30 giugno 2012"; c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I  Comuni  non rilasciano ulteriori  autorizzazioni  o  proroghe  di  autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili." d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  "6.  L'adeguamento  di cui al  comma  5  e'  consentito  a  condizione  che  l'impianto  sia compatibile sulla base dei  criteri  di  cui  al  comma  3.  Per  gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento  entro  tale  termine  comporta  una  sanzione amministrativa pecuniaria  da  determinare  in  rapporto  all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille  euro  a  un  massimo  di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per  gli impianti    incompatibili,    costituisce    causa    di    decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto legislativo  11  febbraio   1998,   n.32,   dichiarata   dal   Comune competente.". 5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte  in fondo le seguenti  parole:  "o  che  prevedano  obbligatoriamente  la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso  il metano per autotrazione, se tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli tecnici  o  oneri  economici  eccessivi  e  non  proporzionali   alle finalita' dell'obbligo" . 6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta  misure  affinche'  nei Codici di rete e di distribuzione di cui al  decreto  legislativo  23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i  tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione  di  metano  per uso autotrazione alla rete di trasporto o di  distribuzione  di  gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per  le aree dove tali impianti siano presenti in  misura  limitata,  nonche' per la riduzione delle penali per i  superi  di  capacita'  impegnata previste per gli stessi impianti.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 18  Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati  1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111,  dopo  la  parola  "dipendenti"  sono  aggiunte  le  parole   "o collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel rispetto delle norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o degli  strumenti  urbanistici  comunali,  non  possono  essere  posti vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza assistenza, delle apparecchiature per la  modalita'  di  rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.".

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 19  Miglioramento  delle  informazioni  al  consumatore  sui  prezzi  dei carburanti  1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da  adottare entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea  ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999  e della successiva  Decisione  della  Commissione  1999/566/CE  del  26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante per autotrazione. 2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno  o  piu'  decreti  del Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  definite  le   modalita' attuative della disposizione di cui al secondo periodo  dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in ordine alla cartellonistica di  pubblicizzazione  dei  prezzi  presso ogni punto vendita di  carburanti,  in  modo  da  assicurare  che  le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi  in  modalita'  non servito, ove presente,  senza  indicazioni  sotto  forma  di  sconti, secondo  il  seguente  ordine  dall'alto  verso  il  basso:  gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i  prezzi  delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio  debbano  essere  riportati  su  cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come  differenza  in  aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. 3. Con il decreto di cui al comma  2  si  prevedono,  altresi',  le modalita'    di    evidenziazione,    nella    cartellonistica     di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di  carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,  dopo  il  numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. 4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi  2  e  3 sono adottate con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai  sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge  24  dicembre  2007,  n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 20  Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei carburanti  1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n.  98  del  6 luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il  venticinque per  cento   dell'ammontare   complessivo   del   fondo   annualmente consolidato" sono abrogate, le parole  "due  esercizi  annuali"  sono sostituite dalle parole "tre  esercizi  annuali"  e  il  comma  2  e' sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello  sviluppo economico, da  emanare  entro  il  30  giugno  2012,  e'  determinata l'entita' sia dei contributi di cui  al  comma  1,  sia  della  nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni,  articolandola  in  una  componente  fissa  per ciascuna tipologia di impianto e in una  variabile  in  funzione  dei litri erogati, tenendo altresi'  conto  della  densita'  territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 21  Disposizioni  per  accrescere  la  sicurezza,   l'efficienza   e   la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica  1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo  ed ai cambiamenti  in  corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare riferimento  alla  crescente  produzione  da  fonte  rinnovabile,  il Ministro dello sviluppo economico, entro 120  giorni  dalla  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sentita  l'Autorita'  per l'energia  elettrica  ed  il  gas,  emana  indirizzi  e  modifica  la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3,  comma 10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  allo  scopo  di contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di energia elettrica,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi  di mercato. 2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e  successivamente"  e  nel  medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "In  esito  alla predetta analisi, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le  misure sui  sistemi  di  protezione  e  di  difesa  delle  reti   elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche'  definisce le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi  di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata concentrazione di potenza non programmabile." 3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n. 28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa fra 100 e 1000 volt". 5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza della legge 1° marzo 1968, n. 186. 6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle infrastrutture  di  rete  di  interesse  nazionale,  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, entro 90  giorni  dalla  richiesta  dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici  asset regolati esistenti alla data della  richiesta,  senza  alcun  aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

Art. 22  Disposizioni per accrescere la trasparenza sui  mercati  dell'energia elettrica e del gas  1. Al fine di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia elettrica e del gas,  il  Sistema  informatico  Integrato,  istituito presso  l'Acquirente  Unico  ai   sensi   dell'articolo   1-bis   del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione  delle  informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti  finali e la banca dati di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo  1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed  ai  dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per  l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti  in  materia  entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in  modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa'  di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato. 2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori  e'  sanzionato  da  parte dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  Gas   secondo   le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
 

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 23  Semplificazione delle  procedure  per  l'approvazione  del  piano  di sviluppo della rete di trasmissione nazionale  1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un  Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e  le  procedure  di valutazione,  consultazione   pubblica   ed   approvazione   previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1°  giugno  2011, n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla  verifica  di assoggettabilita' a procedura VAS di cui all'articolo 12 del  decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  ed  e'  comunque  sottoposto  a procedura VAS ogni tre anni. 2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura  VAS  di cui al comma precedente,  il  piano  di  sviluppo  della  rete  e  il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Capo IV
Disposizioni in materia di energia

                               Art. 24  Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento  dei siti nucleari  1. I pareri riguardanti i progetti di  disattivazione  di  impianti nucleari, per i quali sia stata  richiesta  l'autorizzazione  di  cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni  competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione  interessata,  il termine  di  cui  al  periodo  precedente   puo'   essere   prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni. 2. Qualora le Amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta giorni. 3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31  e  successive  modifiche  ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  al  Ministero  dello sviluppo economico e alle  Autorita'  competenti,  nell'ambito  delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31  dicembre 1962,  n.  1860  e  dell'articolo  148,  comma  1-bis,  del   decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i   quali   risulta   prioritaria   l'acquisizione   delle   relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla disattivazione. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  convoca  la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  al fine di concludere la procedura di  valutazione  entro  i  successivi novanta giorni. 4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche'  le  autorizzazioni di cui all'articolo 6  della  legge  31  dicembre  1962  n.  1860,  e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione  delle  opere. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato  del  comune  e  della  Regione  nel  cui  territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva  l'esecuzione della Valutazione  d'impatto  ambientale  ove  prevista.  La  regione competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a), del  decreto  legge  18  febbraio  2003,  n.  25,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.  Le  disponibilita' correlate a detta  componente  tariffaria,  sono  impiegate,  per  il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto  e  correlate  limitatamente alle  attivita'  funzionali  allo   smantellamento   delle   centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo  del  combustibile  nucleare  ed  alle  attivita'  connesse   e conseguenti e alle altre attivita' previste  a  legislazione  vigente che devono essere individuate  con  apposito  decreto  del  Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in  vigore  del presente  decreto.  Le  entrate  derivanti  dal   corrispettivo   per l'utilizzo delle strutture  del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito Nazionale, secondo modalita' stabilite dal  Ministro  dello  sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il gas, sono destinate a riduzione  della  tariffa  elettrica  a  carico degli utenti. 6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n.  239  e'  sostituito dal seguente comma: "104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale  e  comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della  tecnica  e  alle  indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la  messa  in  sicurezza  e  lo stoccaggio al Deposito Nazionale di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi e le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto  del Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.".

Capo V

Servizi pubblici locali

                               Art. 25  Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali  1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito  nella  legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni: A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e  dell'ambiente,  le  Regioni  e  le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento  dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e omogenei  individuati  in  riferimento  a  dimensioni  comunque   non inferiori alla  dimensione  del  territorio  provinciale  e  tali  da consentire  economie  di  scala  e  di  differenziazione   idonee   a massimizzare l'efficienza del  servizio,  entro  il  termine  del  30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine  indicato,  il  Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei,  in  riferimento  a dimensioni comunque non  inferiori  alla  dimensione  del  territorio provinciale  e  tali  da  consentire   economie   di   scala   e   di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  Regioni,  Province  e Comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  A  tal  fine,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nell'ambito  dei  compiti  di tutela e promozione della concorrenza  nelle  Regioni  e  negli  enti locali comunica, entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno  provveduto  all'applicazione  delle  procedure  previste   dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il  termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto  elemento  di valutazione della virtuosita'. 3. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma, della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita' stessa. 4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente  di  governo  locale dell'ambito o  del  bacino  vigila  sull'osservanza  da  parte  delle societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 5. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  e  successive  modificazioni.  Le  medesime societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle  disposizioni che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le consulenze anche degli amministratori.". 2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. A decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  degli  affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed  autonomie  locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende  speciali e le istituzioni si  iscrivono  e  depositano  i  propri  bilanci  al registro   delle   imprese   o   nel   repertorio    delle    notizie economico-amministrative  della  Camera  di  commercio  del   proprio territorio  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno.   L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  il  30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni  ed  i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle  istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile  2006, n.163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli  enti locali:  divieti  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenze   anche   degli amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del presente  comma  da  parte   dei   soggetti   indicati   ai   periodi precedenti."; b) al comma 8 dopo le parole "seguenti  atti"  sono  inserite  le seguenti: "da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.". B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione  dei  servizi,"  e prima  delle  parole  "verificano  la  realizzabilita'"  inserire  le parole: "dopo aver individuato i contenuti specifici  degli  obblighi di servizio pubblico e universale". 2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente e'  adottata  previo parere obbligatorio dell'Autorita' garante della  concorrenza  e  del mercato,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,   sulla   base dell'istruttoria svolta dall' ente di governo  locale  dell'ambito  o del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni  idonee  e  sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di esclusiva e alla correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul  sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee". 3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto  e  poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma  2  e'  comunque  adottata  prima  di procedere al conferimento e al rinnovo della  gestione  dei  servizi, entro  trenta  giorni  dal  parere   dell'Autorita'   garante   della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera,  l'ente  locale non puo' procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai  sensi del presente articolo.". 4. Al comma 11, dopo  la  lettera  b),  e'  inserita  la  seguente: "b-bis) prevede l'impegno del soggetto gestore a conseguire  economie di   gestione   con   riferimento   all'intera   durata   programmata dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di efficientamento relativi al personale;". 5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva  di  200.000  euro annui". 6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) in fine le parole  "alla  data  del  31  marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  data  del  31  dicembre 2012. In deroga,  l'affidamento  per  la  gestione  «in  house»  puo' avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012,  di  preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore  del servizio a livello di ambito o di  bacino  territoriale  ottimale  ai sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso  il  contratto  di  servizio dovra' prevedere  indicazioni  puntuali  riguardanti  il  livello  di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati  e  obiettivi  di  performance (redditivita', qualita', efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza  della  gestione  e  il  rispetto  delle   condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da  parte  dell'Autorita'  di  regolazione  di  settore.  La   durata dell'affidamento in house  all'azienda  risultante  dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a tre anni"; b) alla lettera b) in fine le parole "alla  data  del  30  giugno 2012" sono sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013". 7. Dopo il comma 32-bis e' inserito  il  seguente:  "32-ter.  Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non  pregiudicare la necessaria continuita' nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici  e  privati  esercenti  a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei  servizi  pubblici  locali assicurano  l'integrale  e  regolare  prosecuzione  delle   attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in  particolare  il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard  minimi del servizio pubblico locale di cui all'articolo 2,  comma  3,  lett. e), del presente  decreto,  alle  condizioni  di  cui  ai  rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che  regolano  il  rapporto, fino  al  subentro  del  nuovo  gestore  e  comunque,  in   caso   di liberalizzazione del settore,  fino  all'apertura  del  mercato  alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo'  essere  ad alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto  nel  presente articolo.". 8. Al comma 33-ter, le parole  "Ministro  per  i  rapporti  con  le regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio 2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro  per  gli  Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012". 9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni: a)  sono  soppresse  le  parole:  "il   servizio   di   trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre 1997, n. 422"; b) in fine e' inserito il  seguente  periodo:  "Con  riguardo  al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino  alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita', gli affidamenti  e i contratti di servizio gia' deliberati o sottoscritti in conformita' all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in  conformita'  all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.". 2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  comma  4,  lettera  a)  sono  soppresse  le  parole   "la realizzazione",  sono  sostituite  le  parole  "dell'intero"  con  la seguente: "del"  e  dopo  le  parole  "servizio,"  sono  inserite  le seguenti: "che puo' essere"; b) al  comma  4,  lettera  b)  le  parole  "e  smaltimento"  sono sostituite con le seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo  le  ipotesi  di   cui   alla   precedente   lettera   a), smaltimento"; c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Nel caso in  cui  gli  impianti  siano  di  titolarita'  di soggetti diversi dagli enti locali  di  riferimento,  all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  devono  essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita' delle  potenzialita'  e  capacita'  necessarie  a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.". 3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre  2011,  n. 214, le parole "svolto  in  regime  di  privativa  dai  comuni"  sono sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito,  con  modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148". 4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i bandi. 5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.

Capo V
Servizi pubblici locali

                               Art. 26  Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi  e dei rifiuti da  imballaggio  e  per  l'incremento  della  raccolta  e recupero degli imballaggi  1. Al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 221, 1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio››; 2) al comma 5, 2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base  dei››,  sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i›› 2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  ‹‹  Alle domande disciplinate dal  presente  comma  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'   private sottoposte alla disciplina degli articoli  19  e  20  della  legge  7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi  del presente articolo, le attivita' di cui al comma 3  lettere  a)  e  c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni  dallo  scadere  del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come  indicato nella presente norma. ›› 3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le  parole‹‹  comma  3, lettera h) ››, sono inserite le  seguenti:  ‹‹  in  proporzione  alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati  a  riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti  percentuali  rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220›› b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le  somme  dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 27  Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto di pagamento di base  1. All'articolo 12 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e' soppresso; b)  il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'Associazione bancaria italiana, le  associazioni  dei  prestatori  di  servizi  di pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio  Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di  pagamento  e  le  associazioni delle  imprese  maggiormente  significative   a   livello   nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro  i  tre  mesi successivi, le regole generali per  assicurare  una  riduzione  delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione  alle transazioni effettuate mediante  carte  di  pagamento,  tenuto  conto della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi, nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle regole di concorrenza"; c) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  "Entro  i  sei  mesi successivi all'applicazione delle  misure  di  cui  al  comma  9,  il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,  valuta  l'efficacia  delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata  definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca  d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato"; d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione di  efficacia  di  cui  al  comma  10,  l'applicazione  del  comma  7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel  caso  di  valutazione  non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata  dal  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10". 2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso sono  adeguati  entro  novanta  giorni  alle  disposizioni   di   cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n. 385, introdotto dalla  legge  di  conversione  del  decreto  legge  6 dicembre 2011, n. 201. 3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono abrogati.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 28  Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari  1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 29  Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica  1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. 2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta' delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e' accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita' non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 30  Repressione delle frodi 1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e' ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. 2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 31  Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada  1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui  al primo periodo definisce le caratteristiche  e  i  requisiti  di  tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del  relativo  processo  di dematerializzazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e' messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3.   La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo' essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione,  approvati  o  omologati  ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui  al decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono  definite  le  caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita' di  attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche  protocolli  d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 32  Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni  1. Al comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.". 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di  cui al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  indicazioni contenute  nell'attestazione   sullo   stato   del   rischio   devono comprendere la specificazione della tipologia del  danno  liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter.  La  consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e  1- bis, nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al  comma  1, e' effettuata anche per via telematica, attraverso  l'utilizzo  delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma 2, le parole:  «puo'  prevedere  » sono sostituite  dalla  seguente:  «prevede  »;  d)  il  comma  4  e' sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del  rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il  medesimo  veicolo al  quale  si  riferisce  l'attestato,  e'   acquisita   direttamente dall'impresa assicuratrice in via  telematica  attraverso  le  banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e  di  cui  all'articolo 135». 3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri  con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento,  presentata  secondo le modalita' indicate nell'articolo 145, deve essere corredata  della denuncia  secondo  il  modulo  di  cui  all'articolo  143  e   recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose  danneggiate  sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine  di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del  danno,  le cose   danneggiate   devono   essere   messe   a   disposizione   per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di  risarcimento  da  parte dell'assicuratore. Il danneggiato  puo'  procedere  alla  riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine  indicato  al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque  completate le operazioni di accertamento del danno da  parte  dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione  per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero  siano state  riparate  prima  dell'ispezione  stessa,  l'impresa,  ai  fini dell'offerta  risarcitoria,  effettuera'   le   proprie   valutazioni sull'entita` del danno  solo  previa  presentazione  di  fattura  che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di  non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis.  A  fini  di  prevenzione  e   contrasto   dei   fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita',  come  definiti  dall'articolo  4  del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  209  del  7  settembre  2010,  l'impresa  puo' decidere, entro i termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  presente articolo,  di  non  fare  offerta  di  risarcimento,  motivando  tale decisione con la necessita' di condurre ulteriori approfondimenti  in relazione  al  sinistro.  La  relativa  comunicazione  e`   trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche  trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.  Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue  determinazioni  conclusive  in merito   alla   richiesta   di    risarcimento.    All'esito    degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo,  l'impresa  puo' non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il  termine  di cui al terzo periodo, presenti  querela,  nelle  ipotesi  in  cui  e` prevista,    informandone    contestualmente    l'assicurato    nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo  periodo;  in  tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo  124,  primo  comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro  il  quale   l'impresa   comunica   al   danneggiato   le   sue determinazioni conclusive. Restano  salvi  i  diritti  del  danneggiato   in   merito   alla proponibilita'  dell'azione  di  risarcimento  nei  termini  previsti dall'articolo 145, nonche' il diritto  del  danneggiato  di  ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo  il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato,  in pendenza dei termini di cui ai commi 1  e  2  e  fatto  salvo  quanto stabilito  dal  comma  5,  non  puo'   rifiutare   gli   accertamenti strettamente necessari alla valutazione  del  danno  alle  cose,  nei termini di cui al comma  1,  o  del  danno  alla  persona,  da  parte dell'impresa.  Qualora  cio'  accada,   i   termini   per   l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 33  Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da incidenti  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente: «invalidita'»; 2) le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose  conseguenti  a  sinistri  stradali  da  cui  derivi  il risarcimento a carico della  societa'  assicuratrice  si  applica  la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite dalla seguente: «invalidita'».

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 34  Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto  1.  Gli  intermediari  che  distribuiscono   servizi   e   prodotti assicurativi  del  ramo  assicurativo  di   danni   derivanti   dalla circolazione  di  veicoli  e  natanti  sono   tenuti,   prima   della sottoscrizione  del  contratto,  a  informare  il  cliente,  in  modo corretto, trasparente ed  esaustivo,  sulla  tariffa  e  sulle  altre condizioni contrattuali proposte  da  almeno  tre  diverse  compagnie assicurative non appartenenti a medesimi  gruppi,  anche  avvalendosi delle informazioni  obbligatoriamente  pubblicate  dalle  imprese  di assicurazione sui propri siti internet. 2. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di aver ricevuto le informazioni  di  cui  al  comma  1  e'  affetto  da nullita' rilevabile solo a favore dell'assicurato. 3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma  1  comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questo, in una misura non inferiore a euro 50.000  e  non  superiore  a  euro 100.000.

Capo VI
Servizi bancari e assicurativi

                               Art. 35  Misure per la  tempestivita'  dei  pagamenti,  per  l'estinzione  dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni in materia di tesoreria unica  1. Al fine di  accelerare  il  pagamento  dei  crediti  commerciali esistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione  di  servizi  e forniture, certi, liquidi  ed  esigibili,  corrispondente  a  residui passivi del bilancio dello Stato, sono adottate le seguenti misure: a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di cui all'articolo  27  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono integrati rispettivamente  degli importi di euro 2.000 milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e  compensazioni  di crediti di imposta, esistenti presso la  contabilita'  speciale  1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con utilizzo delle somme di cui  al  periodo  precedente  non  devono comportare,   secondo   i   criteri   di   contabilita'    nazionale, peggioramento    dell'indebitamento     netto     delle     pubbliche amministrazioni; b) i crediti di cui al presente comma maturati  alla  data  del  31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti  creditori,  possono  essere estinti, in luogo del pagamento disposto con le  risorse  finanziarie di cui alla lettera a), anche  mediante  assegnazione  di  titoli  di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo  di  cui alla presente lettera puo'  essere  incrementato  con  corrispondente riduzione degli importi di cui  alla  lettera  a).  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente  e  sono stabilite le caratteristiche dei titoli e le  relative  modalita'  di assegnazione  nonche'  le  modalita'  di  versamento  al  titolo   IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del controvalore  dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della  medesima  contabilita' di cui alla lettera a).  Le  assegnazioni  dei  titoli  di  cui  alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni  nette dei titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio. 2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese  relative  a consumi intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento  rientri,  secondo  i  criteri  di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse  e  il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro  dell'economia  e delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012,  di un importo di  euro  1.000  milioni  mediante  riassegnazione  previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro  740  milioni delle risorse complessivamente  disponibili  relative  a  rimborsi  e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio", e di  euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del  presente  articolo.  La  lettera  b)  del  comma  17 dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa. 3. All'onere per interessi  derivante  dal  comma  1,  pari  a  235 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2012,  si  provvede  con  la disposizione di cui al comma 4. 4. In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito  con  legge  22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di  maggior  gettito  pari  a  6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario  dai  decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato. 5. Con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. 6.   Al   fine   di   assicurare   alle    agenzie    fiscali    ed all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  la   massima flessibilita' organizzativa, le  stesse  possono  derogare  a  quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122, a condizione  che  sia  comunque  assicurata  la neutralita' finanziaria,  prevedendo,  ove  necessario,  la  relativa compensazione, anche a  carico  del  fondo  per  la  retribuzione  di posizione e di risultato o di altri fondi  analoghi;  resta  comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9, comma 2, primo  periodo, del  citato  decreto-legge  n.  78  del  2010.  Per   assicurare   la flessibilita' organizzativa e la  continuita'  delle  funzioni  delle pubbliche amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo 16, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo, le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice politico, tenuto  conto dei criteri previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  per  un  periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello  dirigenziale generale  compresi  nelle  strutture.  Resta  fermo  quanto  disposto dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 7. Il comma 1 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  6  maggio 2011, n. 68, e' soppresso. 8. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e del coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative norme amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. 9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli  enti  ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il  50  per cento delle disponibilita' liquide esigibili  depositate  presso  gli stessi alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sulle rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  fruttifero,   aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono  smobilizzati,  ad  eccezione  di  quelli  in  titoli  di  Stato italiani, entro il 30 giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte presso la tesoreria  statale.  Gli  enti provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle  somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o  cassieri entro il 15 marzo 2012. 10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle  contabilita' speciali di cui al comma 9, per  far  fronte  ai  pagamenti  disposti dagli enti ed organismi pubblici di cui al comma  8,  i  tesorieri  o cassieri  degli  stessi  utilizzano   prioritariamente   le   risorse esigibili depositate presso  gli  stessi  trasferendo  gli  eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate  presso  la  tesoreria statale. 11. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e' abrogato l'articolo 29, comma 10, della legge 23  dicembre 1998, n. 448 e fino  all'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo  ai dipartimenti e ai  centri  di  responsabilita'  dotati  di  autonomia gestionale e amministrativa si applicano le disposizioni  di  cui  ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo. 12. A decorrere  dall'adozione  del  bilancio  unico  d'Ateneo,  le risorse liquide delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati di autonomia gestionale  e  amministrativa, sono gestite in maniera accentrata. 13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice  civile, per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi,  i contratti di tesoreria e di cassa degli enti ed organismi di  cui  al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra  le  parti  originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti  stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti  ed  organismi  hanno diritto di recedere dal contratto.

Capo VII
Trasporti

                               Art. 36  Regolazione indipendente in materia di trasporti  1.  In  attesa  dell'istituzione   di   una   specifica   autorita' indipendente di regolazione dei trasporti, per la  quale  il  Governo presenta entro tre  mesi  dalla  data  di  conversione  del  presente decreto un apposito disegno di legge,  all'articolo  37  del  decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  dalla  legge  22  dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19, a decorrere dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia  elettrica ed il gas, di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14  novembre  1995, n. 481, sono attribuite,  sino  all'istituzione  della  Autorita'  di regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti  e  delle  tariffe  aeroportuali,  le  funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa. 2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 1)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese  e  consumatori,  condizioni  di accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie, portuali,  alle  reti  autostradali,  fatte   salve   le   competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali  e  autostradali  di  cui all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla  mobilita'  urbana  collegata  a stazioni, aeroporti e porti; 2)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica  estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di finanziamento dei  relativi  oneri,  tenendo  conto  dell'esigenza  di   assicurare l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le  imprese  e  i  consumatori,  anche  alla  luce  delle   eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; 3) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio  pubblico o sovvenzionati; 4) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti, anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime  gare;  con  riferimento  al  trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilita' del materiale rotabile gia' al  momento  della gara non costituisce un requisito per  la  partecipazione  ovvero  un fattore di discriminazione tra le  imprese  partecipanti.  In  questi casi, all'impresa aggiudicataria e'  concesso  un  tempo  massimo  di diciotto  mesi,  decorrenti   dall'aggiudicazione   definitiva,   per l'acquisizione  del  materiale   rotabile   indispensabile   per   lo svolgimento del servizio; 6)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i  concessionari  autostradali;  a definire gli ambiti ottimali di gestione delle  tratte  autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte  e stimolare la concorrenza per confronto; 7) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi  da parte del gestore dell'infrastruttura e  i  criteri  di  assegnazione delle  tracce  e  della  capacita';  vigilare  sulla  loro   corretta applicazione da parte del gestore  dell'infrastruttura;  svolgere  le funzioni di cui al successivo articolo 39; 8) con particolare riferimento al servizio taxi,  ad  adeguare  i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della  qualita' delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani,  secondo i  criteri  di  ragionevolezza  e  proporzionalita',  allo  scopo  di garantire il diritto di  mobilita'  degli  utenti  nel  rispetto  dei seguenti principi: a)  l'incremento  del  numero  delle  licenze,   ove   ritenuto necessario anche in base a un'analisi per  confronto  nell'ambito  di realta'  comunitarie  comparabili,  a  seguito  di  istruttoria   sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, e'  accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una  tantum  a  favore  di coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando  gli  introiti derivanti  dalla  messa  all'asta   delle   nuove   licenze,   oppure attribuendole a chi gia'  le  detiene,  con  facolta'  di  vendita  o affitto, in un  termine  congruo  oppure  attraverso  altre  adeguate modalita'; b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di  essere sostituiti  alla   guida   da   chiunque   abbia   i   requisiti   di professionalita' e moralita' richiesti dalla normativa vigente; c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia  di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno; d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attivita' anche al  di  fuori  dell'area  per  la  quale  sono  state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a); e) consentire una  maggiore  liberta'  nell'organizzazione  del servizio cosi' da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come,  a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme; f) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente pubblicizzazione, fermo restando la  determinazione  autoritativa  di quelle massime a tutela dei consumatori"; b) al  comma  3,  dopo  la  virgola,  sono  soppresse  le  parole "individuata ai sensi del medesimo comma"; c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2"; d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole  "individuata dal comma 2"; e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente : "6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo  di personale,  complessivamente  non  superiore  alle   ottanta   unita' comandate da altre pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a  carico delle amministrazioni di provenienza. ". 2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 2011, n.111, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo i  criteri  e le metodologie stabiliti dalla competente Autorita'  di  regolazione, alla quale e' demandata la loro successiva approvazione".

Capo VII
Trasporti

                               Art. 37  Misure per il trasporto ferroviario  1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel  settore  del  trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero  delle  Infrastrutture  e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati,  gli  ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalita'  di  finanziamento. L'Autorita' dopo un congruo periodo di osservazione  delle  dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza  dei  diversi gradi di separazione tra l'impresa che  gestisce  l'infrastruttura  e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito  all'analisi,  l'Autorita' predispone una relazione al Governo e al Parlamento. 2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n. 188, come modificato dall'articolo  8  del  decreto-legge  13  agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore"  sono soppresse; b) la lettera b-bis) e' soppressa.

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 38  Liberalizzazione delle pertinenze delle strade  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, e successive modificazioni, al comma  5-bis,  dopo  le  parole  "sono previste"  inserire  le  parole  ",  secondo  le  modalita'   fissate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 39  Liberalizzazione del sistema di vendita  della  stampa  quotidiana  e periodica e disposizioni in materia di diritti  connessi  al  diritto d'autore  1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti: e) gli edicolanti possono  rifiutare  le  forniture  di  prodotti complementari forniti dagli editori  e  dai  distributori  e  possono altresi' vendere presso la  propria  sede  qualunque  altro  prodotto secondo la vigente normativa; f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta  e defalcare  il  valore  del  materiale  fornito  in  conto  vendita  e restituito  a  compensazione  delle   successive   anticipazioni   al distributore; g) fermi restando gli obblighi  previsti  per  gli  edicolanti  a garanzia  del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata   mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti disposizioni in materia. f) le  clausole  contrattuali  fra  distributori  ed  edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono  nulle  per contrasto con norma imperativa di legge e non  viziano  il  contratto cui accedono. 2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori, mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque  forma attuata, e' libera; 3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi  diritto,  i requisiti minimi necessari ad un razionale e  corretto  sviluppo  del mercato degli intermediari di tali diritti connessi; 4. Restano fatte  salve  le  funzioni  assegnate  in  materia  alla Societa' Italiana Autori ed Editori  (SIAE).  Tutte  le  disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Capo VIII
Altre liberalizzazioni

                               Art. 40  Disposizioni in materia  di  carta  di  identita'  e  in  materia  di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione  del codice fiscale ai cittadini iscritti  1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 2011, n. 106, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  e definito un piano per il graduale  rilascio,  a  partire  dai  comuni identificati  con  il  medesimo  decreto,  della  carta   d'identita' elettronica sul territorio nazionale". 2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge del 12 luglio  2011,  n.  106 sono apportate le seguenti modifiche: a) Al comma 2, terzo periodo, le parole: "rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011  devono  essere  munite della  fotografia  e"  sono   sostituite   dalle   seguenti:"di   cui all'articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio  2005,  n.  7, convertito con modificazioni dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  4  e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche" b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente: "La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta' inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a  richiesta, il nome dei genitori o di chi  ne  fa  le  veci.  L'uso  della  carta d'identita' ai fini dell'espatrio dei minori di anni  quattordici  e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci,  o  che  venga  menzionato,  in  una dichiarazione   rilasciata   da   chi   puo'   dare    l'assenso    o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della  compagnia di  trasporto  a  cui  i  minori   medesimi   sono   affidati.   Tale dichiarazione  e'  convalidata  dalla  questura  o  dalle   autorita' consolari in caso di rilascio all'estero." 3.All'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito nella legge  30  luglio  2010,  n.  122,  il  comma  6  e' sostituito dal seguente: "6.  L'Indice  nazionale   delle   anagrafi   (INA)   promuove   la circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al  fine  di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la  disponibilita',  in  tempo  reale,   dei   dati   relativi   alle generalita',   alla   cittadinanza,   alla    famiglia    anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone  residenti  in  Italia  e  dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe  della popolazione italiana residente  all'estero  (AIRE),  certificati  dai comuni  e,  limitatamente  al  codice  fiscale,  dall'Agenzia   delle Entrate." 4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto  sono  apportate  le  necessarie  modifiche  finalizzate   ad armonizzare il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. 5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  50  del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  al  fine  di  soddisfare  eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive riguardanti i  dati  contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'art.  1  della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  ovvero  nei  casi  in  cui  venga richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la  certificazione dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari Interni  e Territoriali puo' stipulare  convenzioni  con  enti,  istituzioni  ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni 6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare  nell'ambito  dei  processi  di  interoperabilita'  e   di cooperazione applicativa  che  definiscono  il  sistema  pubblico  di connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio  il  codice  fiscale  ai  cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)  ai quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. 7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai  fini  dell'attribuzione del codice fiscale,  i  comuni  competenti  trasmettono  all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'interno, i dati di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973,  n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione  del domicilio fiscale, in luogo  del  quale  e'  indicato  il  comune  di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita'  i  comuni  trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE. 8.   La   rappresentanza   diplomatico-consolare   competente   per territorio comunica  ai  cittadini  residenti  all'estero  l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale. 9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse gia'  disponibili  a legislazione vigente. Titolo II

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                               Art. 41  Emissioni di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di  progetto  - project bond  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e' sostituito dal seguente: "Art. 157 (Emissione di obbligazioni da  parte  delle  societa'  di progetto) (art. 37-sexies,  legge  n.  109/1994)  -  1.  Le  societa' costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica  utilita'  possono  emettere,  previa autorizzazione degli organi  di  vigilanza,  obbligazioni,  anche  in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile,  purche' destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori  qualificati come definiti ai sensi del  regolamento  di  attuazione  del  decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  dette  obbligazioni   sono nominative e non possono essere trasferite a soggetti che  non  siano investitori qualificati come sopra definiti. 2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 3.    Le    obbligazioni,    sino    all'avvio    della    gestione dell'infrastruttura  da  parte  del  concessionario,  possono  essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi  privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti".

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                               Art. 42  Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore  per  le infrastrutture strategiche  1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "14.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  153,  comma  20,  possono presentare  al  soggetto   aggiudicatore   proposte   relative   alla realizzazione  di  infrastrutture  inserite  nel  programma  di   cui all'articolo 161, non presenti nella lista di  cui  al  comma  1  del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi  di  non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento,  senza oneri a proprio carico, prima che siano avviate le procedure  di  cui al settimo periodo  del  presente  comma.  La  proposta  contiene  il progetto preliminare redatto ai sensi del comma  5,  lettera  a),  lo studio di impatto ambientale,  la  bozza  di  convenzione,  il  piano economico-finanziario  asseverato  da  uno  dei   soggetti   di   cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche'  l'indicazione  del contributo pubblico eventualmente necessario alla  realizzazione  del progetto e la specificazione delle  caratteristiche  del  servizio  e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9, secondo periodo; tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento.  La  proposta e'  corredata  delle  autodichiarazioni  relative  al  possesso   dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della  cauzione  di  cui all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella  misura dell'importo di cui all'articolo 153, comma  9,  terzo  periodo,  nel caso di indizione di gara. Il soggetto  aggiudicatore  promuove,  ove necessaria,  la  procedura  di  impatto  ambientale   e   quella   di localizzazione urbanistica, ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  3, invitando eventualmente il proponente ad integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La proposta  viene rimessa  dal  soggetto  aggiudicatore  al  Ministero,  che  ne   cura l'istruttoria ai  sensi  dell'articolo  165,  comma  4.  Il  progetto preliminare e' approvato dal CIPE  ai  sensi  dell'articolo  169-bis, unitamente    allo    schema    di    convenzione    e    al    piano economico-finanziario.  Il  soggetto  aggiudicatore  ha  facolta'  di richiedere al proponente di  apportare  alla  proposta  le  modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del  CIPE. Se  il  proponente  apporta  le   modifiche   richieste   assume   la denominazione di promotore e la proposta e' inserita nella  lista  di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara per  l'affidamento  di  una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui  partecipa  il  promotore con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di gara. Se il promotore non partecipa alla gara,  il  soggetto  aggiudicatore incamera la cauzione di cui all'articolo  75.  I  concorrenti  devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo 153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo  e quindicesimo periodo.  Il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  agli adempimenti previsti dall'articolo 153, comma  13,  secondo  e  terzo periodo.".

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                               Art. 43  Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie  1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo  affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria e fermo restando  quanto previsto  in  materia  di  permuta,  previa  analisi  di  convenienza economica e verifica di assenza di  effetti  negativi  sulla  finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di  progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   disciplinati condizioni, modalita' e limiti di attuazione di quanto  previsto  dal periodo  precedente,  in  coerenza   con   le   specificita',   anche ordinamentali, del settore carcerario. 2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta,  a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione  dell'infrastruttura  e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, le  cui  modalita' sono  definite  al  momento  dell'approvazione  del  progetto  e   da corrispondersi    successivamente    alla    messa    in    esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E'  a  esclusivo rischio  del  concessionario   l'alea   economico-finanziaria   della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni. 3.  Se  il  concessionario  non  e'  una   societa'   integralmente partecipata dal Ministero dell'Economia,  il  concessionario  prevede che le fondazioni di origine bancaria ovvero altri  enti  pubblici  o con  fini  non  lucrativa  contribuiscono  alla  realizzazione  delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di  almeno  il venti per cento del costo di investimento.

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                               Art. 44  Contratto di disponibilita'  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente: "15-bis.1.  Il  "contratto  di  disponibilita'"  e'  il   contratto mediante  il   quale   sono   affidate,   a   rischio   e   a   spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione  a  favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio di un  pubblico  servizio,  a  fronte  di  un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto  a proprio rischio dall'affidatario  di  assicurare  all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel  rispetto  dei parametri di funzionalita' previsti dal  contratto,  garantendo  allo scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la  risoluzione  di  tutti  gli eventuali vizi, anche sopravvenuti."; b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: "la locazione finanziaria," sono inserite le seguenti: "il  contratto di disponibilita',"; c) alla rubrica del capo III, della parte  II,  del  titolo  III, dopo le parole: "della  locazione  finanziaria  per  i  lavori"  sono aggiunte le seguenti: "e del contratto di disponibilita'"; d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente: "Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1.  L'affidatario  del contratto  di   disponibilita'   e'   retribuito   con   i   seguenti corrispettivi,  soggetti  ad   adeguamento   monetario   secondo   le previsioni del contratto: a)  un  canone  di  disponibilita',  da   versare   soltanto   in corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o  nulla disponibilita' della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non  rientrante  tra   i   rischi   a   carico   dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3; b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso  d'opera, comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  del   costo   di costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento  della  proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice; c)  un  eventuale  prezzo  di  trasferimento,   parametrato,   in relazione ai canoni gia' versati e all'eventuale contributo in  corso d'opera di cui alla precedente  lettera  b),  al  valore  di  mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine  del  contratto,  in caso di trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice. 2. L'affidatario  assume  il  rischio  della  costruzione  e  della gestione tecnica dell'opera per il periodo di  messa  a  disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. 3. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo  a  base  di  gara  un  capitolato  prestazionale, predisposto  dall'amministrazione  aggiudicatrice,  che  indica,   in dettaglio,  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   che   deve assicurare l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare  la riduzione del canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto preliminare rispondente  alle caratteristiche  indicate  nel  capitolato   prestazionale   e   sono corredate  dalla  garanzia  di  cui  all'articolo  75;  il   soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la  cauzione  definitiva  di  cui all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione  da parte dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi contrattuali  relativi  alla  messa  a  disposizione  dell'opera,  da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo  operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata presentazione  di  tale  cauzione  costituisce  grave   inadempimento contrattuale.  L'amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  offerte presentate  con  il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu' vantaggiosa di cui  all'articolo  83.  Il  bando  indica  i  criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai  quali  si procede alla valutazione comparativa  tra  le  diverse  offerte.  Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono  considerati  nel  quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto di disponibilita'. 4. Al contratto di  disponibilita'  si  applicano  le  disposizioni previste dal presente codice in  materia  di  requisiti  generali  di partecipazione alle procedure  di  affidamento  e  di  qualificazione degli operatori economici. 5. Il progetto definitivo, il progetto  esecutivo  e  le  eventuali varianti in corso  d'opera  sono  redatti  a  cura  dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta'  di  introdurre  le  eventuali  varianti finalizzate ad una maggiore economicita' di costruzione  o  gestione, nel  rispetto  del  capitolato  prestazionale   e   delle   norme   e provvedimenti di  pubbliche  autorita'  vigenti  e  sopravvenuti;  il progetto definitivo, il progetto esecutivo e  le  varianti  in  corso d'opera sono  ad  ogni  effetto  approvati  dall'affidatario,  previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e,  ove  prescritto, alle terze autorita' competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione  da  parte   di   terze   autorita'   competenti   della progettazione   e   delle   eventuali   varianti    e'    a    carico dell'affidatario. 6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle  norme  e  disposizioni cogenti e  puo'  prescrivere,  a  questi  soli  fini,  modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti  ovvero,  sempreche'  siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone  di  disponibilita'.   Il   contratto   individua,   anche   a salvaguardia degli enti finanziatori,  il  limite  di  riduzione  del canone di disponibilita' superato il quale il contratto  e'  risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo  della  realizzazione dell'opera ed alla messa  a  disposizione  della  stessa  secondo  le modalita' previste dal contratto di disponibilita'. 7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene  secondo  le  procedure  previste agli articoli 165 e seguenti".

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                               Art. 45  Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico  1. Al fine di consentire di  pervenire  con  la  massima  celerita' all'assegnazione, da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per  i progetti  delle  infrastrutture  di  interesse  strategico   di   cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  il piano  economico  e  finanziario  che  accompagna  la  richiesta   di assegnazione  delle   risorse,   fermo   restando   quanto   previsto dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre  2003,  n. 350, e' integrato dai seguenti elementi: a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono  indicate le stime di domanda servite dalla realizzazione delle  infrastruttura realizzate con il finanziamento autorizzato; b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE,  ma  anche, ove esista, la quota parte di finanziamento diverso dal pubblico; c) l'erogazione prevista deve dare conto del  consumo  di  tutti  i finanziamenti assegnati  al  progetto  in  maniera  coerente  con  il cronoprogramma  di  attivita';  le  erogazioni  annuali  devono  dare distinta indicazione delle quote di finanziamento pubbliche e private individuate nel cronoprogramma; d) le  indicazioni  relative  ai  ricavi,  sono  integrate  con  le indicazioni dei costi, articolati  in  costi  di  costruzione,  costi dovuti ad adeguamenti normativi riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili alla legislazione ambientale, costi  relativi  alla  manutenzione   ordinaria   dell'infrastruttura articolati  per   il   periodo   utile   dell'infrastruttura,   costi fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario,  si intende con l'applicazione delle variazioni del tasso  di  inflazione al solo anno di inizio delle attivita' e non puo' essere cumulato; e)  per  i  soggetti  aggiudicatori  dei  finanziamenti  che  siano organizzati in forma  di  societa'  per  azioni,  e'  indicato  anche l'impatto  sui  bilanci  aziendali  dell'incremento   di   patrimonio derivante  dalla  realizzazione   dell'infrastruttura   e,   per   le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la cattura del valore immobiliare, su altri investimenti;  tale  impatto e' rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa'  vigilata comunica all'ente vigilante. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono introdotte eventuali modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.

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                               Art. 46  Disposizioni attuative del dialogo competitivo  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163, e successive modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita'  attuative della disciplina prevista dal presente articolo".

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                               Art. 47  Riduzione importo "opere d'arte" per i  grandi  edifici  -  modifiche alla legge n. 717/1949  1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le Amministrazioni dello Stato, anche  con  ordinamento  autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni  e  tutti  gli  altri  Enti pubblici, che  provvedano  all'esecuzione  di  nuove  costruzioni  di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi,  mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto  non inferiore alle seguenti percentuali: - due per cento per gli importi pari o superiori ad un  milione  di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; - un per cento per gli importi pari o superiori ad  cinque  milioni di euro ed inferiore a venti milioni; - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro." b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sono escluse da tale obbligo le  costruzioni  e  ricostruzioni  di edifici destinati ad  uso  industriale  o  di  edilizia  residenziale pubblica, sia di uso civile  che  militare,  nonche'  gli  edifici  a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore  a  un milione di euro." 2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  agli  edifici pubblici per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, non sia stato  pubblicato  il  bando  per  la  realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

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                               Art. 48  Norme in materia di dragaggi  1. Dopo l'articolo  5  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) 1.  Nei  siti  oggetto  di  interventi  di  bonifica  di  interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152 e  successive  modificazioni,  le  operazioni  di dragaggio  possono   essere   svolte   anche   contestualmente   alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica.  Al fine di evitare che tali operazioni possano  pregiudicare  la  futura bonifica del sito, il  progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo  alle  casse  di  colmata,  vasche  di  raccolta  o strutture  di  contenimento  di  cui  al  comma  3,   e'   presentato dall'autorita'  portuale  o,   laddove   non   istituita,   dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero  dell'ambiente  e della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il   Ministero   delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  proprio  decreto,  approva  il progetto entro trenta giorni sotto  il  profilo  tecnico-economico  e trasmette il relativo  provvedimento  al  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  deve  intervenire,  previo  parere  della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3  aprile  2006 n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta  trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006  n. 152  e,  allo  stesso,  deve  essere  garantita   idonea   forma   di pubblicita'. 2. I materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il  ripascimento  degli arenili e  per  formare  terreni  costieri  su  autorizzazione  della regione territorialmente  competente.  I  materiali  derivanti  dalle attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio da  realizzare  nell'ambito  di  procedimenti  di  bonifica  di   cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino  all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento  non  superiori  a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive modificazioni  ed  integrazioni  e  risultino  conformi  al  test  di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai  parametri  di  cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio e  del  mare  del  5  febbraio  1998,  pubblicato  nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica Italiana del  16  aprile  1998,  n.88,  e  successive  modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalita'  previste  dal decreto interministeriale di cui al successivo comma  6.  Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da  ambiente  marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono  considerati  i  parametri cloruri e solfati a  condizione  che  le  relative  operazioni  siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovra' essere indicata nel  progetto di dragaggio di cui al comma  1  o  in  quello  di  bonifica  di  cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di  approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali  di sostituzione  in  luogo  dei  corrispondenti  materiali  naturali   e costituisce autorizzazione al recupero. 3. I materiali derivanti dalle attivita' di  dragaggio  di  cui  al comma 1, o da attivita' di dragaggio  da  realizzare  nell'ambito  di procedimenti  di  bonifica  di  cui  all'articolo  252  del   decreto legislativo n. 152  del  2006,  ovvero  ogni  loro  singola  frazione ottenuta  a  seguito  di  separazione  granulometrica  o   ad   altri trattamenti finalizzati a  minimizzare  i  quantitativi  da  smaltire inclusa l'ottimizzazione  dello  stadio  di  disidratazione,  se  non pericolosi  all'origine  o  a  seguito  di  trattamenti   finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione  quindi dei  processi  finalizzati  all'immobilizzazione   degli   inquinanti stessi, come quelli di  solidificazione  o  stabilizzazione,  possono essere refluiti, su  autorizzazione  della  regione  territorialmente competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2,  comma  3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e  fatte  salve le disposizioni in materia tutela di immobili  ed  aree  di  notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n. 42, all'interno di  casse  di  colmata,  di  vasche  di  raccolta,  o comunque di strutture di contenimento poste in  ambito  costiero,  il cui progetto e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le   stesse   strutture   devono    presentare    un    sistema    di impermeabilizzazione  naturale  o   completato   artificialmente   al perimetro  e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare   requisiti   di permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno  strato  di  materiale naturale dello spessore  di  cento  centimetri  con  coefficiente  di permeabilita' pari a 1,0 x  10-9  m/s.  Nel  caso  di  opere  il  cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data  di  entrata  in vigore della presente legge, tali requisiti  sono  certificati  dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel  caso  in  cui  al termine delle attivita' di refluimento,  i  materiali  di  cui  sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di  cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati  della  parte  quarta, del decreto legislativo n. 152  del  2006  deve  essere  attivata  la procedura di bonifica dell'ara derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione  d'uso.  E'  fatta  salva  l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione  paesaggistica.  Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure  di sicurezza  che  garantiscono  comunque  la  tutela  della  salute   e dell'ambiente. L'accettabilita' delle  concentrazioni  residue  degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una  metodologia  di  analisi  di  rischio  con   procedura   diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la  parte  di interesse  il   soddisfacimento   dei   "Criteri   metodologici   per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e  dalle  Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I  principali  criteri  di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono  riportati nell'allegato B del decreto ministeriale  7  novembre  2008.  Per  la verifica della presenza di  valori  di  concentrazione  superiori  ai limiti  fissati  dalla  vigente  normativa  e  per   la   valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti  si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. 4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita'  delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo  e garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della  tutela  del territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i  porti  di  categoria  II, classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del Piano  Regolatore  Portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle province e dei comuni interessati. 8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e  sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero  dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 9. I progetti  di  scavo  dei  fondali  delle  aree  portuali  sono approvati con le modalita' di cui al comma 7. 10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152   e   successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  I  suddetti  materiali  possono essere diversamente utilizzati a  fini  di  ripascimento,  anche  con sversamento  nel  tratto  di  spiaggia  sommersa  attiva,  o  per  la realizzazione di casse di colmata o altre strutture  di  contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale  per   la   ricostruzione   della   fascia   costiera,   con autorizzazione della regione  territorialmente  competente  ai  sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.". 2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a  11-sexies,  dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 49  Utilizzo terre e rocce da scavo  1. L'utilizzo delle terre e rocce da  scavo  e'  regolamentato  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore del presente decreto.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 50  Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e  gestione  di opere pubbliche  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate  le seguenti modificazioni: a) all'articolo 144, dopo il  comma  3  e'  inserito  il  seguente: "3-bis. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi,  a  seconda  dei casi, lo schema di contratto e il piano economico  finanziario,  sono definiti in modo  da  assicurare  adeguati  livelli  di  bancabilita' dell'opera."; b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento  della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle previste nel bando di gara  o  negli  atti  in  forza  dei  quali  la concessione  e'  stata  affidata,  avendo  comunque   riguardo   alla situazione concreta del progetto ed allo stato di  avanzamento  dello stesso alla data del subentro".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 51  Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni  1. All'articolo 253, comma 25, del decreto  legislativo  12  aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono  sostituite  dalle seguenti: "cinquanta per cento". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal  1° gennaio 2015.

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 52  Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "E' consentita altresi' l'omissione di  uno  dei  primi  due livelli di progettazione purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il  livello  omesso  e  siano  garantiti  i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)"; b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le stazioni appaltanti  hanno  facolta'  di  sottoporre  al procedimento di approvazione dei progetti un livello  progettuale  di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa  di  cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni  proprie  delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto  del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001  n.  327,  e  successive modificazioni,  puo'  essere  disposta   anche   quando   l'autorita' espropriante approva a tal  fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera pubblica o di pubblica utilita'"; c) all'articolo 128, comma 6,  dopo  le  parole:  "inferiore  a  un milione di  euro,  previa  approvazione"  e'  inserita  la  seguente: "almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro,  previa approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della". 2. All'articolo 15, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo le parole:  "Il  progetto  e' redatto,"  sono  inserite  le  seguenti:   "salvo   quanto   previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 53  Allineamento alle norme europee della regolazione  progettuale  delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni  in  materia  di gallerie stradali  1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad  alta velocita'  avviene  secondo  le  relative  specifiche  tecniche;   le specifiche tecniche previste per  l'alta  capacita'  sono  utilizzate esclusivamente laddove cio' risulti necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda. 2. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione delle  nuove  infrastrutture  ferroviarie  nazionali   nonche'   agli adeguamenti di quelle  esistenti,  parametri  e  standard  tecnici  e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea. 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono  essere  accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per  garantire  i  livelli  di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilita'  economica  e  finanziaria  per  il  gestore  della infrastruttura  e  le  imprese  ferroviarie,   corredata   da   stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia e' subordinata all'individuazione delle  risorse  pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti.". 4. Non possono essere applicati alla  progettazione  e  costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e  funzionali  piu' stringenti rispetto a quelli previsti dagli  accordi  e  dalle  norme dell'Unione Europea. 5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4,  comma  5,  le  parole:  "ed  i  collaudi"  sono sostituite dalle seguenti: "e le verifiche funzionali"; b) all'articolo  11,  comma  1,  le  parole:  "dei  collaudi"  sono sostituite dalle seguenti: "delle verifiche funzionali".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 54  Emissione di  obbligazioni  di  scopo  da  parte  degli  enti  locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini  della  realizzazione di opere pubbliche  1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  dopo  il comma 1, e' inserito il seguente: "1.bis. I comuni, le province, le citta'  metropolitane  e,  previa autorizzazione di ciascun  partecipante,  le  unioni  di  comuni,  le comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il  finanziamento di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti  obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti  da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da  beni immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al  primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria,  ed e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  da  parte  di  qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi  dall'ente  locale. Con apposito regolamento, da  emanare,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  delle infrastrutture  e  dei   trasporti,   determina   le   modalita'   di costituzione e  di  gestione  del  predetto  patrimonio  destinato  a garantire  le  obbligazioni  per   il   finanziamento   delle   opere pubbliche.".

Titolo II
INFRASTRUTTURE

Capo I

Misure per lo sviluppo infrastrutturale

                               Art. 55  Affidamento concessioni relative a infrastrutture  strategiche  sulla base anche del progetto definitivo  1.  All'articolo  177,  comma  2,  primo   periodo,   del   decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   dopo   le   parole:   "Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di  gara  il  progetto preliminare"  sono  inserite  le   seguenti   "ovvero   il   progetto definitivo".

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 56  Norma nel settore edilizio  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38 per  cento  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 57  Ripristino IVA per housing sociale  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma  1,  il  numero  8  e'  sostituito  dal seguente: "8) le locazioni e gli affitti, relative  cessioni,  risoluzioni  e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree  diverse  da  quelle destinate a  parcheggio  di  veicoli,  per  le  quali  gli  strumenti urbanistici  non  prevedono  la  destinazione  edificatoria,   e   di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte  e  in  genere  i  beni mobili destinati durevolmente al servizio  degli  immobili  locati  e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel  relativo  atto  il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi, di durata  non  inferiore  a  quattro  anni, effettuate   in   attuazione   di   piani   di   edilizia   abitativa convenzionata,  di  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del  Ministro   delle infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed  il  Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali  che  per  le  loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza radicali  trasformazioni  effettuate  nei  confronti   dei   soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per  le  quali nel  relativo  atto  il  locatore  abbia  espressamente   manifestato l'opzione per l'imposizione;" b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis  e'  sostituito  dal seguente: "8-bis) le cessioni di  fabbricati  o  di  porzioni  di  fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle  effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi  hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, entro cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni,  per  le  quali  nel relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati  per  un periodo non inferiore a quattro  anni  in  attuazione  dei  piani  di edilizia  residenziale  convenzionata  ovvero  destinati  ad  alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle  infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale,  il  Ministro delle politiche per la famiglia  ed  il  Ministro  per  le  politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;" all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole  "che effettuano sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e dopo le parole "dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni"; c)  alla  tabella  A,  parte  terza,  il  n.  127-duodevicies  e' sostituito dal seguente: "127-duodevicies)  locazioni  di  immobili  di  civile   abitazione effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa convenzionata  e  locazioni  di  fabbricati  di   civile   abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto  del  Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della  solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro per le politiche giovanili e le attivita'  sportive,  del  22  aprile 2008"

Capo II
Misure per l’edilizia

                               Art. 58  Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n. 133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze.". 2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi: "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze.". 3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 59  Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono inserite le seguenti  parole:  "nonche',  limitatamente  alle  grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni,  il 25% dell'incremento  del  gettito  di  imposta  sul  valore  aggiunto relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento"; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: " 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma  1,  lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'  determinato  per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura: a) in relazione a progetti di  nuove  infrastrutture,  in  misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno; b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto dell'intervento. 2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al  comma  1,  lettera  b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale. 2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e 2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e 2-ter.".

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 60  Regime doganale delle unita' da diporto  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  "Le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli  146  e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti  nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al  consumo fuori  del  territorio  doganale  quando  vengono  cancellati   dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762  del codice medesimo." 2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite  le  seguenti: "o extraeuropei".

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 61  Anticipo recupero accise per autotrasportatori  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n. 277, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3: 1) al comma 1, le parole "entro il 30  giugno  successivo  alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle  seguenti:  "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun trimestre solare"; 2) al comma 6, le  parole  "dell'anno"  sono  sostituite  dalle seguenti: "del periodo"; b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui e' sorto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31  dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto". 2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal  comma  1 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta di 26,4 milioni di euro. 4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita' previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente, all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) nel comma 30 le  parole  "sulla  benzina  senza  piombo"  sono sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo" b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi: "30-bis) All'aumento  di  accisa  sulle  benzine  disposto  con  il provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con  il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'  previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28  dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2002, n. 16."

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 62  Disciplina delle relazioni commerciali  in  materia  di  cessione  di prodotti agricoli e agroalimentari  1. I contratti che  hanno  ad  oggetto  la  cessione  dei  prodotti agricoli e  alimentari,  ad  eccezione  di  quelli  conclusi  con  il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e  indicano  a  pena  di  nullita'  la  durata,  le  quantita'  e  le caratteristiche del prodotto venduto,  il  prezzo,  le  modalita'  di consegna e di  pagamento.  I  contratti  devono  essere  informati  a principi di trasparenza, correttezza,  proporzionalita'  e  reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni  forniti. La nullita' del contratto puo' anche essere  rilevata  d'ufficio  dal giudice. 2.  Nelle  relazioni  commerciali  tra  operatori  economici,   ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di  acquisto, di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali   ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente  diverse  per  prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei  contratti  e  la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni  commerciali  alla esecuzione di prestazioni da  parte  dei  contraenti  che,  per  loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna  connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non  giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e)  adottare  ogni  ulteriore  condotta  commerciale  sleale  che risulti tale  anche  tenendo  conto  del  complesso  delle  relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il   pagamento   del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni dalla consegna o  dal  ritiro  dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed  entro  il  termine  di sessanta giorni per tutte le altre  merci.  Gli  interessi  decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del  termine.  In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori  due punti percentuali ed e' inderogabile. 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i  prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici  e  alimentari  preconfezionati  che riportano una data di scadenza o un termine minimo  di  conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe  e piante  aromatiche,  anche  se  posti  in  involucro   protettivo   o refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c)  prodotti  a  base  di  carne  che  presentino   le   seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa  pecuniaria da  euro  516,00  a  euro  20.000,00.  L'entita'  della  sanzione  e' determinata  facendo  riferimento  al  valore  dei  beni  oggetto  di cessione. 6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  contraente,  ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli  obblighi  di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e'  determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal  soggetto  che  non  ha rispettato i divieti di cui al comma 2. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il  mancato  rispetto,  da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3  e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  euro  a  euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata  in  ragione  del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 8.  L'Autorita'  Garante  per  la  Concorrenza  ed  il  Mercato  e' incaricata   della   vigilanza   sull'applicazione   delle   presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai  sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal  fine,  l'Autorita'  puo' avvalersi del supporto operativo  della  Guardia  di  Finanza,  fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri  di  accertamento  degli ufficiali e degli agenti  di  polizia  giudiziaria  dall'articolo  13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente articolo  l'Autorita'  provvede  d'ufficio  o  su   segnalazione   di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia' disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero dello  sviluppo  economico,  al  Fondo   derivante   dalle   sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e  Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e  per finanziare  attivita'  di  ricerca,  studio  e  analisi  in   materia alimentare  nell'ambito  dell'Osservatorio  unico   delle   Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del  Ministero  per  le Politiche agricole, alimentari e forestali per  il  finanziamento  di iniziative in materia agroalimentare. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento  del danno derivante dalle violazioni della presente  disposizione,  anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti  al  CNCU  e delle categorie  imprenditoriali  presenti  nel  Consiglio  Nazionale dell'Economia e del Lavoro.  Le  stesse  associazioni  sono  altresi' legittimate  ad  agire,  a   tutela   degli   interessi   collettivi, richiedendo  l'inibitoria  ai  comportamenti  in   violazione   della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti  del codice di procedura civile. 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto  legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il  decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive del 13 maggio 2003.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 63  Attivazione nuovi "contratti di filiera"  1. I rientri di capitale e interessi dei mutui  erogati  per  conto del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali dall'Istituto   Sviluppo   Agroalimentare   (ISA)   S.p.A.   per   il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo  66  della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive  modificazioni,  sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e  di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio  2011,  n.  4, secondo le  modalita'  stabilite  dal  decreto  interministeriale  22 novembre 2007. 2.  ISA  S.p.A.,  su  indicazione  del  Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e'  autorizzata  a   mettere   a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse  finanziarie  per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto  di  cui  al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro  annui  per un triennio e  comunque  nel  limite  delle  risorse  rivenienti  dai rientri di capitale di cui al  comma  1,  secondo  le  modalita'  che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Restano fermi i versamenti  all'entrata  di  ISA,  ai  fini  del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Capo III

Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 64  Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929  1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo  2004, n. 102,  dopo  la  parola  'regionale'  sono  aggiunte  le  seguenti: "nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere sul fondo  credito  di cui alla decisione della Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni". 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono  stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo  29  marzo 2004, n. 102 dopo le parole 'la propria attivita', sono  aggiunte  le seguenti: 'di assunzione di rischio per garanzie'.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 65  Impianti fotovoltaici in ambito agricolo  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali  di  cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi' come definite  dall'articolo  20,  comma  5  del  decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la coltivazione sottostante, le serre  -  a  seguito  dell'intervento  - devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. 4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  3 marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto dall'ultimo periodo del comma 2.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 66  Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola  1. Entro il 30 giugno di ogni anno,  il  Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  decreto   di   natura   non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero  dell'economia  e delle finanze, anche sulla base dei  dati  forniti  dall'Agenzia  del demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre finalita' istituzionali, di proprieta'  dello  Stato  non  ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28  maggio 2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore  a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli  di  valore  pari  o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne  determina  il trasferimento  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato.  Ai  citati decreti  di  individuazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre  2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre  a  base  delle  procedure  di vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base di  valori agricoli medi di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 2. I  beni  di  cui  al  comma  1  possono  formare  oggetto  delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. 3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. 4. Ai contratti di alienazione del presente articolo  si  applicano le agevolazioni previste  dall'articolo  5-bis,  commi  2  e  3,  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono  accedere  ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto  legislativo  21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori delle medesime aree. 7. Le regioni, le  province,  i  comuni,  anche  su  richiesta  dei soggetti interessati possono vendere,  per  le  finalita'  e  con  le modalita' di cui al comma 1, i beni di loro proprieta' agricoli  e  a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del  decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85;  a  tal  fine  possono  conferire all'Agenzia del demanio mandato  irrevocabile  a  vendere.  L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali  gia'  proprietari  dei proventi derivanti dalla vendita  al  netto  dei  costi  sostenuti  e documentati. 8. Ai terreni alienati ai sensi  del  presente  articolo  non  puo' essere attribuita una  destinazione  urbanistica  diversa  da  quella agricola prima del decorso  di  venti  anni  dalla  trascrizione  dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari. 9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di  cui  ai commi precedenti  al  netto  dei  costi  sostenuti  dall'Agenzia  del demanio per le attivita' svolte, sono destinate  alla  riduzione  del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette  risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o  per  la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei  titoli di Stato. 10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e  successive modificazioni e' abrogato.

Capo III
Misure per la portualita’ e l’autotrasporto e l’agricoltura

                               Art. 67  Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e' sostituito dal seguente: "Art. 5 1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero  con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per  lo  svolgimento  di una o piu' delle seguenti attivita': a)  promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito   degli ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie ecosostenibili; b) promozione di azioni  finalizzate  alla  tutela  dell'ambiente marino e costiero; c) tutela e valorizzazione delle  tradizioni  alimentari  locali, dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori; d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita'  delle filiere agroalimentare ittiche; e) agevolazioni per l'accesso al credito  per  le  imprese  della pesca e dell'acquacoltura; f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita'  documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e  del  miglioramento dei  rapporti  fra  gli  operatori  del   settore   e   la   pubblica amministrazione,  in  conformita'  ai  principi  della   legislazione vigente in materia; g) assistenza tecnica alle imprese  di  pesca  nel  quadro  delle azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli affari marittimi. 2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 68  Repertorio nazionale dei dispositivi medici  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d), le parole: «contributo pari  al  5  per  cento» sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»; b)  alla  lettera  e),  le  parole  da:  «Per  l'inserimento  delle informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio  generale  di  cui alla lettera a)» sono soppresse.

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 69  Dichiarazione preventiva in caso di  spostamento  del  prestatore  di servizi  1. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre 2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi  di  urgenza», sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo».

Titolo III
EUROPA

Capo I

Armonizzazione dell’ordinamento interno

                               Art. 70  Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  in  particolari aree  1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma  1-bis, del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, puo'  anche  essere destinata al finanziamento degli aiuti  de  minimis  a  favore  delle piccole e  medie  imprese,  come  individuate  dalla  raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio  2003,  localizzate  nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10,  comma  1-bis,  e degli aiuti a  finalita'  regionale,  nel  rispetto  del  regolamento 1998/2006/CE e del regolamento 800/2008/CE.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 71  Oggetto e ambito di applicazione  1.  Il  presente  Capo  stabilisce  i  principi   comuni   per   la determinazione  e  la  riscossione  dei  diritti  aeroportuali  negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale. 2. Fatte salve le funzioni  di  vigilanza  che  il  Ministro  delle infrastrutture e  dei  trasporti  continua  ad  esercitare  ai  sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,  e'  istituita  l'Autorita'  nazionale  di  vigilanza,  di   cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica  nonche' di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei  sistemi di tariffazione e  dell'ammontare  dei  diritti,  inclusi  metodi  di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi. 3. I  modelli  di  tariffazione,  approvati  dall'Autorita'  previo parere del Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e  del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi,  a  obiettivi  di  efficienza  nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della capacita'  aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei servizi. 4. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa istruttoria dell'Autorita'  di  vigilanza  di  cui  all'articolo  73, trasmette annualmente alla Commissione europea  una  relazione  sullo stato di attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  Capo  e della normativa comunitaria. 5. Le disposizioni di cui al presente  Capo  non  si  applicano  ai diritti riscossi per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'  ai  diritti  riscossi  a compenso dei servizi di assistenza a terra  di  cui  all'allegato  al decreto legislativo 13 gennaio  1999,  n.  18,  di  attuazione  della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre  2006,  relativa  al libero accesso al mercato dei servizi di  assistenza  a  terra  negli aeroporti della Comunita', ne' ai  diritti  riscossi  per  finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilita' e  alle  persone  a mobilita' ridotta  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1107/2006  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Capo II
Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 concernente i
diritti aeroportuali

                               Art. 72  Definizioni  1. Ai fini dei presente Capo si intende per: a)  aeroporto:  qualsiasi  terreno  appositamente  predisposto  per l'atterraggio, il decollo e le manovre  di  aeromobili,  inclusi  gli impianti annessi  che  esso  puo'  comportare  per  le  esigenze  del traffico e per il servizio  degli  aeromobili  nonche'  gli  impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali; b) gestore aeroportuale:  il  soggetto  al  quale  le  disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le  infrastrutture  aeroportuali  o  della  rete  aeroportuale  e  di coordinare e di controllare le attivita' dei vari operatori  presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse; c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica  che trasporti  per  via  aerea  passeggeri,  posta  e  merci,  da  e  per l'aeroporto di base; d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore  del  gestore aeroportuale e pagati  dagli  utenti  dell'aeroporto  per  l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che  sono  forniti  esclusivamente dal gestore aeroportuale e  che  sono  connessi  all'atterraggio,  al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli  aeromobili  e  alle operazioni  relative  ai  passeggeri  e  alle   merci,   nonche'   ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate  dei  beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo; e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come  tale  da  uno  Stato  membro,  gestiti  dallo  stesso   gestore aeroportuale.

Capo II
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                               Art. 73  Autorita' nazionale di vigilanza  1.  Nelle  more  dell'istituzione  dell'autorita'  indipendente  di regolazione dei trasporti  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  del presente decreto le funzioni dell'Autorita' di vigilanza sono  svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 2. Al fine dello svolgimento delle funzioni,  di  cui  all'articolo 71, comma  3,  attribuite  all'Autorita'  di  vigilanza,  nell'ambito dell'ENAC e' istituita la «Direzione diritti aeroportuali»,  apposita struttura  nei  limiti  della  dotazione  organica,   finanziaria   e strumentale disponibile all'entrata in vigore del  presente  decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio. 3.  Al   fine   di   garantire   l'autonomia,   l'imparzialita'   e l'indipendenza  dell'Autorita'  di   vigilanza,   l'attivita'   della Direzione, di cui al comma  2,  e'  separata  dalle  altre  attivita' svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e  contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo  scambio  di  informazioni sensibili  che  potrebbero  avere   significativi   effetti   tra   i responsabili del trattamento di dati privilegiati. 4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un  dirigente e da un massimo di  dodici  esperti  in  materia  giuridico-economica nonche'  da  cinque  unita'  di  personale   tecnico   amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo  dirigenziale,  professionale  e tecnico amministrativo del  vigente  contratto  di  lavoro  ENAC.  Il Direttore  generale   dell'ENAC   provvede   all'individuazione   del personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente all'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   prioritariamente nell'ambito della Direzione centrale sviluppo economico. 5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione  ed al  funzionamento  dell'Autorita'  di  vigilanza,  con  decreto   del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, e' fissata  la  misura  dei  diritti  a  carico  degli  utenti  degli aeroporti e dei gestori aeroportuali,  di  cui  all'articolo  71,  da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura. 6.  Il  decreto,  di  cui  al  comma  5,  dispone  in  ordine  alla corresponsione degli importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalita' previste per il versamento del canone di concessione aeroportuale nonche' all'eventuale adeguamento della misura.  Con  lo stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al  funzionamento dell'ENAC,  per  un  importo  corrispondente  alle  spese  non   piu' sostenute  dall'Ente,  correlate  al  funzionamento  della  Direzione trasformata in Autorita' ai sensi del presente Capo.

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                               Art. 74  Reti aeroportuali  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previo parere  della  Conferenza   Unificata,   sono   designate   le   reti aeroportuali sul territorio italiano. 2.  L'Autorita'  di   vigilanza   puo'   autorizzare   il   gestore aeroportuale di una rete aeroportuale ad  introdurre  un  sistema  di tariffazione  aeroportuale  comune   e   trasparente   da   applicare all'intera rete, fermi restando  i  principi  di  cui  al  successivo articolo 80, comma 1. 3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa  europea, informandone   la   Commissione   europea,   il    Ministero    delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia  e  delle finanze, puo' consentire al  gestore  aeroportuale  di  applicare  un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli aeroporti che servono la  stessa  citta'  o  agglomerato  urbano,  purche'  ciascun aeroporto rispetti gli obblighi in  materia  di  trasparenza  di  cui all'articolo 77.

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                               Art. 75  Non discriminazione  1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni  tra  gli  utenti  dell'aeroporto.   L'Autorita'   di vigilanza  puo',  comunque,  operare  una  modulazione  degli  stessi diritti aeroportuali per motivi di  interesse  pubblico  e  generale, compresi i motivi ambientali, con impatto  economico  neutro  per  il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai  principi di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.

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                               Art. 76  Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione  1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti  aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri  di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30  settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n. 248, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico  annuo  di  movimenti  passeggeri  registrato,  al  fine  di assicurare che  i  diritti  applicati  agli  utenti  degli  aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1. 2.  Il  gestore,  individuato  il  modello  tariffario  tra  quelli predisposti dall'Autorita' ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'Autorita' di vigilanza che verifica la  corretta  applicazione  del  modello  tariffario  in coerenza anche agli obblighi di concessione. 3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra  il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono  essere rappresentati  da  referenti  con  delega  o  dalle  associazioni  di riferimento. Sulla base della stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di  una  consultazione  periodica,  almeno  una  volta all'anno, dell'utenza aeroportuale. 4.  L'Autorita'  di  vigilanza  puo'  motivatamente  richiedere  lo svolgimento  di  consultazioni  tra  le  parti  interessate   e,   in particolare, dispone che il gestore aeroportuale consulti gli  utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati  piani  relativi  a  nuovi progetti  di  infrastrutture  aeroportuali  approvati   dall'ENAC   - Direzione centrale infrastrutture  aeroporti  -  che  incidono  sulla determinazione della misura tariffaria. 5.  L'Autorita'  di  vigilanza  pubblica  una   relazione   annuale sull'attivita' svolta fornendo,  su  richiesta  dei  Ministeri  delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle  procedure  di  determinazione dei diritti aeroportuali. 6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro sessanta giorni dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento, anche annuale, dei  diritti  ancorati  al  criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti dall'utenza.

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                               Art. 77  Trasparenza  1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni  qual  volta  si  procede alle consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega  o alle  associazioni  di  riferimento,  adeguate   informazioni   sugli elementi   utilizzati   per   la   determinazione   del   sistema   o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in ciascun aeroporto. 2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le  integrazioni richieste dall'Autorita' di vigilanza, comprendono: a)  l'elenco  dei  servizi  e  delle  infrastrutture  forniti   a corrispettivo dei diritti aeroportuali riscossi; b)  la  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo   dei   diritti aeroportuali che include metodi di  tariffazione  pluriennale,  anche accorpata per servizi personalizzati,  che  garantiscono  annualmente gli incrementi inflattivi; c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle  infrastrutture  e  dei  servizi,  a  obiettivi  di  efficienza nonche', nell'ambito  di  una  crescita  bilanciata  della  capacita' aeroportuale,   all'incentivazione   degli   investimenti   correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed alla  qualita' dei servizi; d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e  ai servizi ai quali i diritti aeroportuali sono connessi; e) gli introiti dei diritti e il costo  dei  servizi  forniti  in cambio; f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per  le infrastrutture e per i servizi ai quali  i  diritti  aeroportuali  si riferiscono; g) le previsioni riguardanti  la  situazione  dell'aeroporto  per quanto attiene ai diritti, all'evoluzione del traffico, nonche'  agli investimenti previsti; h)  l'utilizzazione  effettiva  delle  infrastrutture   e   delle installazioni aeroportuali nel corso di un periodo determinato; i) i  risultati  attesi  dai  grandi  investimenti  proposti  con riguardo ai loro effetti sulla capacita' dell'aeroporto. 3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli  utenti  dell'aeroporto comunichino al gestore aeroportuale,  prima  di  ogni  consultazione, informazioni, in particolare, riguardanti: a) le previsioni del traffico; b)  le  previsioni  relative  alla  composizione  e  all'utilizzo previsto della flotta aerea dell'utente dell'aeroporto; c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto; d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto. 4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo  sono, a  norma  della  legislazione  di  riferimento,  da   trattare   come informazioni riservate ed economicamente sensibili  e,  nel  caso  di gestori aeroportuali quotati in borsa, sono applicati  gli  specifici regolamenti di riferimento.

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                               Art. 78  Norme di qualita'  1. Ai  fini  del  funzionamento  degli  aeroporti,  l'Autorita'  di vigilanza adotta le  misure  necessarie  per  consentire  al  gestore aeroportuale e agli utenti dell'aeroporto  interessati,  che  possono essere rappresentati da referenti con delega o dalle associazioni  di riferimento, di procedere a negoziati allo  scopo  di  concludere  un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla qualita' dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal  gestore con la stipula della convenzione di concessione. 2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali riscossi. 3. I negoziati di cui al comma 1, possono  essere  organizzati  nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 76.

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                               Art. 79  Differenziazione dei servizi  1. L'Autorita' di vigilanza autorizza  il  gestore  aeroportuale  a variare la qualita' e l'estensione di particolari servizi,  terminali o parti dei terminali degli aeroporti, allo scopo di fornire  servizi personalizzati  ovvero  un  terminale  o  una  parte   di   terminale specializzato. 2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo'  essere  differenziato in funzione della qualita' e dell'estensione dei servizi, di  cui  al comma 1, e dei  relativi  costi  o  di  qualsiasi  altra  motivazione oggettiva, trasparente e non discriminatoria. 3. Qualora il numero degli  utenti  dell'aeroporto  che  desiderano accedere ai servizi personalizzati,  di  cui  al  comma  1,  o  a  un terminale o una parte di terminale specializzato ecceda il numero  di utenti che e' possibile accogliere a causa di  vincoli  di  capacita' dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a criteri  pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal gestore  ed approvati dall'Autorita' di vigilanza.

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                               Art. 80  Vigilanza  sulla  determinazione   dei   diritti   aeroportuali   per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva  1. L'Autorita' di  vigilanza  controlla  che  nella  determinazione della  misura  dei  diritti  aeroportuali,  richiesti   agli   utenti aeroportuali  per  l'utilizzo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi forniti dal gestore in regime di  esclusiva  negli  aeroporti,  siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera  a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati  in  scali  con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard  di servizio reso. 2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi  di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica  e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito. 3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di vigilanza dispone l'applicazione dei livelli  tariffari  preesistenti al nuovo regime. 4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione  scritta  informa  il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al  comma  2,  che  gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni  per  adottare  i provvedimenti dovuti. 5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma  4,  presentare  controdeduzioni scritte all'Autorita' di vigilanza, che, qualora valuti siano  venute meno le cause di sospensione di cui al comma 2, comunica per  scritto al gestore la conclusione della procedura di sospensione. 6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4, adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai  fini  della determinazione dei diritti aeroportuali.

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                               Art. 81  Aeroporti militari aperti al traffico civile  1. Nella determinazione  dei  diritti  aeroportuali  da  applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.

Capo II
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diritti aeroportuali

                               Art. 82  Clausola di invarianza finanziaria  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei compiti derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 83  Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1-bis e' soppresso.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 84  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  2009, n. 107  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio  2009,  n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1,  comma  2,  le  parole  "provenienti  o  dirette all'estero" sono sostituite  dalle  seguenti:  "in  provenienza  o  a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea". b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti  fra  porti nazionali e porti di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  sono assoggettati   al   medesimo   trattamento   per   quanto    concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della  tassa  portuale  di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento."; c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 85  Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole  "comitato  etico"  e' inserita la seguente: "coordinatore"; b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico"  e' inserita la seguente: "coordinatore"; c) al comma 3, le parole "Il parere  favorevole  puo'  essere  solo accettato ovvero rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione stessa"  sono sostituite dalle seguenti:  "I  comitati  etici  degli  altri  centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a valutare la  fattibilita'  locale  della  sperimentazione  e  si  limitano  ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il  parere  favorevole  del comitato etico di coordinamento"; d)  al  comma  3,  le  parole  da  "I  comitati  etici  dei  centri partecipanti" a "protocollo" sono soppresse; e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato  etico"  e' inserita la seguente: "coordinatore"; f) al comma 4, dopo le  parole  "comitato  etico"  e'  inserita  la seguente: "coordinatore".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 86  Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei  corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione  1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo e' soppresso. 2. La convenzione per la gestione automatizzata dei  pagamenti  dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche  automobilistiche  e dei servizi connessi, stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Dipartimento  dei  trasporti  terrestri  e  per  i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22  marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo  di  nove  anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima. 3. Alla scadenza del contratto di cui  al  comma  2,  il  Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  affida  l'espletamento  del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto della normativa  dell'Unione  europea.  Nel caso in cui ritenga di non poter far ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  da' adeguata pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  anche  in  base  ad un'analisi del mercato  e  contestualmente  trasmette  una  relazione contenente gli esiti della predetta  verifica  all'Autorita'  garante della concorrenza e  del  mercato  per  l'espressione  di  un  parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni  dalla  ricezione  della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se  non  reso,  si intende espresso in senso favorevole. 4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero  delle  infrastrutture dei trasporti effettua, entro il 30 settembre  2012,  un'indagine  di mercato volta a  verificare  l'interesse  degli  operatori  economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze  tecniche  e organizzative richieste per l'espletamento dello stesso. 5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti  senza  nuovi  oneri  per  la  finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 87  Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei  consulenti  in materia di brevetti  1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n. 30, dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  "4-bis.  I  cittadini dell'Unione   europea   abilitati   all'esercizio   della    medesima professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo 6  novembre  2007, n. 206.". 2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n. 30, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  "3.  I  soggetti  di  cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono  esercitare  l'attivita' di rappresentanza in Italia a  titolo  occasionale  e  temporaneo  si considerano  automaticamente  iscritti  all'albo  dei  consulenti  in proprieta' industriale, previa trasmissione da  parte  dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere professionale, legale o amministrativo,  direttamente  connesse  alla qualifica professionale.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 88  Applicazione del regime ordinario di  deducibilita'  degli  interessi passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici di  acqua,  energia  e  teleriscaldamento,   nonche'   servizi   di smaltimento e depurazione  1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo  96  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole  da  ",  nonche'  alle societa' il cui capitale sociale" fino alla  fine  del  periodo  sono soppresse. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. 3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013  e  milioni  2,5  a decorrere  dal   2014,   e'   corrispondentemente   incrementato   lo stanziamento relativo al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze. 4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 89  Esecuzione  della  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09  1. Entro il giorno successivo a quello di  entrata  in  vigore  del presente  decreto  l'INPS  provvede  ad   effettuare   il   pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a favore della Commissione UE  sul conto «Risorse proprie  dell'Unione  europea»,  in  esecuzione  della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011,  della  Corte  Europea  di Giustizia. 2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalita' inflitte  dalle  Istituzioni  comunitarie  per  il  mancato recupero degli sgravi contributivi illegittimi, di  cui  alla  citata sentenza della Corte di giustizia n.  C-496/09,  fanno  carico  sulle risorse  recuperate  dall'INPS   a   fronte   dei   medesimi   sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 90  Interventi per favorire l'afflusso di capitale di  rischio  verso  le nuove imprese  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111,  sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse; b) al comma 3: 1) la lettera b)  e'  sostituita  dalla  seguente  "b)  avere  sede operativa in Italia;"; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente,  da persone fisiche;"; c) al comma 5: 1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti  "attuative e"; 2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo  "Le  quote  di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 91  Modifiche  alla  disciplina  del   trasferimento   all'estero   della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese  commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141  1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n. 917, dopo il comma 2-ter, sono  aggiunti  i  seguenti:  "2-quater.  I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione  europea  ovvero  in  Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  europeo  inclusi  nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca  assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a  quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del  Consiglio,  del  16  marzo 2010,  in  alternativa  a  quanto  stabilito  al  comma  1,   possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto  in conformita' ai principi sanciti  dalla  sentenza  29  novembre  2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. 2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro, le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di versamento.". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  trasferimenti effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto. 3.  Il  decreto  da  adottare  ai  sensi  del   comma   2-quinquies dell'articolo 166 del citato testo unico delle imposte  sui  redditi, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e'  emanato  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 92  Tutela procedimentale dell'operatore in caso  di  controlli  eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Nel  rispetto  del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27 luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo, l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.". 2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli  accertamenti  e  le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio 1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.". 3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 93  Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o  committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'  sostituito  dal  seguente: "Il  contribuente  ha  diritto  di  rivalersi  dell'imposta  o  della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o  rettifica  nei confronti dei cessionari dei  beni  o  dei  committenti  dei  servizi soltanto a  seguito  del  pagamento  dell'imposta  o  della  maggiore imposta,  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  In  tal   caso,   il cessionario  o  il  committente  puo'  esercitare  il  diritto   alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa  al  secondo anno successivo a  quello  in  cui  ha  corrisposto  l'imposta  o  la maggiore imposta addebitata in via  di  rivalsa  ed  alle  condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 94  Domanda di sgravio dei diritti doganali  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454 resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 95  Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale  e  sui redditi diversi di natura finanziaria" sono soppresse; b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo  27,"  inserire le seguenti: "comma 3, terzo periodo e"; c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota  del  20  per  cento" sono inserite le seguenti: "ovvero con la  minore  aliquota  prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo  2 del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.   138,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."; d)  dopo  il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  "18-bis.  Nel decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e' abrogato. 2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4 dell'articolo 35 del presente decreto.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 96  Residenza OICR  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e' cosi' modificato: a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'  sostituita.  "  c)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, residenti nel territorio dello Stato"; b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si  considerano altresi' residenti nel  territorio  dello  Stato"  sono  aggiunte  le seguenti  parole  "gli  organismi  di  investimento  collettivo   del risparmio istituiti in Italia e"; c) il  comma  5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  "5-quinquies.  I redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30  settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle  imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della  gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute  operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3  dell'articolo  26  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e  le  ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter  della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 97  Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  al decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE)  n.  44/2009  del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento  (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001  che  definisce  talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16  settembre 2010  relativa  ai  controlli  di  autenticita'  ed  idoneita'  delle banconote denominate  in  euro  ed  al  loro  ricircolo,  nonche'  al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 15 dicembre  2010,  relativo  alla  autenticazione  delle  monete metalliche in euro e al trattamento  delle  monete  non  adatte  alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a  quello dell'Unione europea, al decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 - (Gestione e distribuzione  al  pubblico  di  banconote  e monete metalliche in euro). 1.  I  gestori  del  contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla circolazione. 2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di  pagamento, le  Poste  Italiane  S.p.A.,  gli  altri  intermediari  finanziari  e prestatori di servizi di pagamento nonche'  gli  operatori  economici che partecipano alla gestione e alla  distribuzione  al  pubblico  di banconote e monete metalliche, compresi: a) i soggetti la cui attivita' consiste nel  cambiare  banconote  o monete metalliche di altre valute; b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o  trasporto  di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del  Decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  limitatamente  all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante; c) gli operatori economici, quali i commercianti e i  casino',  che partecipano a titolo accessorio  alla  gestione  e  distribuzione  al pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote nei limiti di dette attivita' accessorie. 3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal Regolamento (UE) n. 1210/2010. 4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e' subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle non possono essere rimborsate. 6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: - ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; - effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete metalliche in euro; - effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; - formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati membri. 7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un proprio rappresentante alla verifica. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie generale,  n.  271  del  19  novembre  2002,  stipuleranno   appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita'  di  cui  agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.409, come modificati e integrati dal presente articolo. 9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze, nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere, nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo' comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale Europea. 12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse possono avere per l'attivita' di vigilanza. 13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle disposizioni attuative di cui al comma 9a , da parte di  gestori  del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro, informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa vigente. 14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo." b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: "Art.  8-bis.  -  (Disposizioni  concernenti  la   custodia   delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'). 1. La Banca d'Italia mantiene in  custodia  le  banconote  in  euro sospette di falsita' ritirate dalla circolazione  ovvero  oggetto  di sequestro ai sensi delle norme di procedura  penale  fino  alla  loro trasmissione all'Autorita' competente. 2. In deroga a quanto  previsto  al  comma  1,  la  Banca  d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.  1338/2001  come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote  di  cui  al comma 1 alle altre Banche Centrali  Nazionali,  alla  Banca  Centrale Europea e ad  altre  istituzioni  ed  organi  competenti  dell'Unione europea. 3.  La   Banca   d'Italia   informa   preventivamente   l'Autorita' Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del  comma  2 quando la  trasmissione  concerne  tutte  le  banconote  in  euro  in custodia  nonche'  quando  le  verifiche  cui  la   trasmissione   e' finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le  banconote custodite   che   presentano   le   medesime    caratteristiche    di falsificazione. 4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai  commi 2 e 3, con riferimento alle banconote  trasmesse,  non  si  applicano alla Banca  d'Italia  le  disposizioni  nazionali  che  obbligano  il custode a conservare presso di se' le cose e  a  presentarle  a  ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la  restituzione agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi  2 e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita'  in  giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente. 5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e  la  medesima  non  e' tenuta a versare cauzione per la custodia  di  banconote  oggetto  di sequestro penale. 6. Le competenze e le  funzioni  svolte  dalla  Banca  d'Italia  in relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 1 della legge  20  aprile  1978  n.154  e dall'articolo 8 della presente legge. 7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere  emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e  per  il  loro coordinamento con le vigenti norme in materia  penale  e  processuale penale, sentita la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'Economia  e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle  banconote  e  alle monete metalliche in euro. Il decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio). 1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita' pubbliche  in  ragione  dell'esercizio  dei  poteri  previsti   nella presente  sezione  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere  utilizzati dalle predette autorita' soltanto per le finalita'  istituzionali  ad esse assegnate dalla  legge.  Il  segreto  non  puo'  essere  opposto all'autorita' giudiziaria  quando  le  informazioni  richieste  siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.". 2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286,  sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 152 e' sostituito dal seguente: "152. I gestori del contante trasmettono, per  via  telematica,  al Ministero dell'Economia e delle finanze  i  dati  e  le  informazioni relativi al ritiro  dalla  circolazione  di  banconote  e  di  monete metalliche in euro sospette  di  falsita',  secondo  le  disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana.". b) il comma 153 e' sostituito dal seguente: "153. In caso di violazione del comma 152 del presente  articolo  o delle disposizioni applicative del medesimo  comma,  al  gestore  del contante  responsabile  e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del Tesoro.". c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente: "153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle  finanze  di dati e informazioni.". 3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
Altre misure di armonizzazione

                               Art. 98  Entrata in vigore  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella    Raccolta    ufficiale    degli    atti    normativi    della Repubblica italiana. E'  fatto  obbligo   a   chiunque   spetti   di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012  NAPOLITANO  Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri e Ministro  dell'economia  e delle finanze  Passera,  Ministro   dello   sviluppo economico e  delle  infrastrutture  e dei trasporti  Visto, il Guardasigilli: Severino