Ammessa la cessione del credito risarcitorio derivante da fermo tecnico

Cassazione civile, Sez. III, sentenza del 10.1.2012, n. 51

Il cessionario può fare dunque valere l’acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l’assicuratore del danneggiante) non già in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, (e già alla L. n. 990 del 1969, art. 18), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.).

Orbene, nell’affermare che nel caso “la cessione del credito non ha comportato, ex art. 1263 c.c., la cessione dell’azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurato-danneggiante e dell’assicuratore di quest’ultimo, essendo cioè consentito al solo danneggiante, per la posizione dello stesso, ritenuta dal legislatore degna di una particolare considerazione al fine della realizzazione dei suoi diritti”, e nell’accogliere “l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Elica Rent s.r.l…. posto che la cessione del credito non ha comportato, ex art. 1263 c.c, la cessione dell’azione diretta e cioè la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurato- danneggiante e dell’assicuratore di quest’ultimo”, il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio, pervenendo a violare i principi informatori in materia di libera circolazione dei diritti laddove prospetta un’interpretazione che, pur del medesimo astrattamente ossequiosa, finisce per tradursi nella sostanziale incedibilità del credito in argomento, altresì negativamente riverberante sul concreto esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti.

da Foro di Napoli