L'accertamento è nullo nel caso l'Agenzia non valuti le memorie ex art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) prima dì emettere l’avviso di accertamento

CTR Milano – Sent. del 24 MAGGIO 2012, n. 70/65/12

Si premette che i Verificatori della G.di F. hanno svolto gli accertamenti contabili presso lo studio di un Consulente Commercialista ove ha sede legale la società “(X) di (..) e C. S.a.s.”. Inoltre i Verificatori della Guardia di Finanza hanno proceduto a sopralluoghi e Controlli di coerenza esterna presso altre ditte utilizzatrici e beneficiarie dei servizi della S.a.s. di (..) ed emittenti delle prevalenti fatturazioni, poste poi in deduzione quali costi dalla contribuente in atti. Complessivamente i Militi ebbero a raccogliere una serie di elementi indiziari di violazioni tributarie e fiscali a carico delle ditte controllate e indirettamente coinvolgenti nella constatazione di altrettante violazioni a carico della odierna appellante;

nell’Avviso di accertamento, in seguito, la Agenzia ha recepito in toto il contenuto del Processo verbale del Militi, omettendo di rielaborare le contestazioni formulate assumendo ‘genericamente’ “… di avere analizzato, valutato, condiviso e qui richiamato …”; la Agenzia, a parere di questa Commissione, nell’Avviso di accertamento avrebbe dovuto non soltanto soffermarsi sulla dubbia esistenza delle ditte impegnate in lavori stradali e ferroviari alle quali la appellante s.a.s. avrebbe prestato servizi e personale operaio in posizione di subappalto ma avrebbe opportunamente dovuto realizzare i fatti, rimasti invece indiziari sulla base delle fatturazioni ritenute fittizie. Realizzati i fatti da parte dell’Ufficio, alla s.a.s. incombeva allora l’onere della prova al fine di dimostrare la deducibilità dei costi inerenti alle attività prestate e alle operazioni di supporto alle ditte subappaltanti, in quanto effettivamente rese alle stesse, comunque risultanti in attività secondo i riscontri del Registro delle Imprese nelle Camere di Commercio ovvero dotate di Partita IVA.

Innanzi tutto occorre dare fondatezza alle eccezioni giuridiche mosse dalla appellante ove, nella difesa in diritto procedurale, lamenta che “… nonostante la presentazione di una articolata e documentata memoria ex art. 12, comma 7, dello statuto del Diritti del Contribuente – Legge n. 212/2000 – la Agenzia la abbia rigorosamente ignorata violando la giurisprudenza di legittimità che riconosce valenza di principi costituzionali alla legge medesima: infatti, nell’avviso di accertamento l’Ufficio non ha fatto altro che riproporre i dubitativi rilievi mossi dalla Guardia di finanza nel P.v.c.”.

Altresì, non infondata ancorché più attenuata, risulta la eccezione della appellante circa la omissione di valide motivazioni da parte della Agenzia in violazione dell’art. 42, DPR n. 600/1973: cita in proposito la sentenza n. 233/2009 della CTP di Milano. Mentre la contribuente s.a.s. ha comunicato nei sessanta giorni successivi alle verifiche e alla formulazione del P.v.c. le proprie osservazioni e richieste, la agenzia non le avrebbe ‘valutate’ come di dovere, eccependone la fondatezza con un contraddittorio preventivo instaurabile con la contribuente: e ciò prima della stesura e della notifica dell’Avviso di accertamento. Ne scaturisce una menomazione del ‘diritto di difesa del contribuente’ in via pregiudiziale: circostanza in verità non di poco conto, stante che da recente giurisprudenza di legittimità consolidata, il contraddittorio ha assunto fondamentale rilevanza nella rivalutata evoluzione dei diritti del cittadino, anche nel procedimento non strettamente inerente gli accertamenti riferiti agli Studi di settore di attività. Lo stesso Processo verbale della Guardia di Finanza, conclude la indagine (foglio n. 21) con il seguente dettato “… sulla base delle risultanze del presente atto, il contribuente può richiedere al competente Ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 6, comma 1 , del DLgs. n. 218/1997, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini della eventuale definizione”, “Si evidenzia che la parte entro 60 giorni dalla notifica del presente atto (il P.v.c.), redatto a conclusione dell’intervento, può comunicare all’Ufficio impositore osservazioni e richieste”.

Orbene, risulta a questa Commissione che la parte s.a.s. di (..), ebbe a presentare tale atto di istanza e di ‘osservazioni’ sin dall’instaurarsi delle contestazioni verbalizzate e prodotto nel ricorso introduttivo a documentare il fatto; la Commissione, ritiene di non entrare nel merito dei contenuti dell’atto medesimo né di operare valutazioni in proprio dei contenuti, sostituendosi alla Agenzia delle Entrate cui di dovuto: riscontra che la Agenzia preliminarmente e alla emissione dell’Avviso, e alla sua notificazione non abbia ottemperato ai sensi dei citati artt. 7, legge 212/2000 e art. 42, DPR 600/73: per tanto concretizzatosi un fondamentale vizio procedimentale da parte dell’Agenzia, la Commissione accoglie la eccezione preliminare della appellante, in ordine alla inammissibilità ed illegittimità dell’Avviso di accertamento.

Stante altresì la valenza processuale di tali incombenze imposte dalla legge in capo agli Uffici finanziari, considerata la ‘recente’ riaffermazione giurisprudenziale di tali principi in difesa dei contribuenti, specie riguardo la necessaria instaurazione di un ‘contraddittorio’ preventivo, la Commissione, dichiara censura di viziata applicazione di norme di diritto e di motivazioni nella Sentenza qui impugnata, n. 152/02/10, e per tanto ritiene di giustizia la compensazione delle spese di causa.

Da Fiscoediritto