Nel processo tributario la costituzione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso (non dalla spedizione)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 3 agosto 2012, n. 14010

Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso tributario notificato a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente

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