Non è necessario che il Telelaser (se omologato) rilasci documentazione cartacea. E’ compito dell’agente trascrivere il dato letto sull’apparecchio

Cass. Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 13894 dell’8 giugno – 2 agosto 2012

Tra i requisiti ai quali è subordinata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche vi è quello che esse consentano di rilevare la velocità del veicolo in modo chiaro e accettabile; questo requisito presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità e all’agente di polizia stradale è demandato il compito di individuare il veicolo sul quale effettuare il rilevamento della velocità.

Non è richiesto che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d’assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell’immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell’accertamento dell’infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate (Cass. 8/1/2010 n. 171).

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