Effetti della rateizzazione di cartelle di pagamento

[aggiornamento] Cass. Civile Tributaria, Sez. VI, Ordinanza n. 16098 del 18/06/2018

La richiesta di rateizzazione non comporta acquiescenza, pertanto, se il termine per impugnare non è ancora decorso, è ammesso contestare l’an della pretesa creditoria. Tuttavia, il riconoscimento del debito determina l’interruzione del termine di prescrizione

se è vero che di per sè in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.

Ciò comporta, come chiarito più di recente anche da Cass. sez. 5, 8 febbraio 2017, n. 3347, che in tanto è possibile comunque la contestazione nell’an della pretesa tributaria, sempre che non siano scaduti i termini per la proposizione dell’impugnazione avverso le cartelle

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[Aggiornamento] Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 08/02/2017 n° 3347

Nel ricorso incidentale condizionato, Equitalia eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di acquiescenza da essa proposta, per aver la contribuente chiesto ed ottenuto prima della promozione del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi portati in cartella.

Il Collegio condivide quanto affermato da Sez. I, Sentenza n. 2463 del 19/06/1975, Rv. 376355 “Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l’an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purchè entrambi assolutamente inequivoci

Cass. Trib., Sentenza 23 luglio 2014 n. 32598

…nel caso concreto – la Cooperativa La F. s.r.l., destinataria di un processo verbale di contestazione, notificatole dalla Guardia di Finanza di Pavia, ha presentato istanza di definizione transattiva della pendenza tributaria, ai sensi dell’art. 15, co. 1 della L. n. 289/02.
…dall’esame dell’art. 15, co. 5, terzo periodo, si evince che, nelle ipotesi di rateizzazione dell’importo dovuto, l’accettazione della domanda di condono da parte dell’Ufficio competente, seguita dal pagamento della prima rata, comportano la definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente, con la presentazione della domanda di condono, all’obbligazione tributaria originaria, oggetto della lite pendente. Ne discende che soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata. Per converso, in caso di mancato versamento delle rate successive, non si verifica l’inefficacia della definizione (art. 15, co. 5 1. 289/02), ma si procede ad iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell’importo dovuto, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 602/73 (cfr. Cass. 6370/06, 22788/06). Il che è puntualmente accaduto nel caso concreto, nel quale alla contribuente è stata notificata la cartella esattoriale, oggetto di impugnativa nel presente giudizio, per il recupero delle somme dovute all’Erario per le rate successive alla prima.

Corte di Cassazione – Sentenza 05 ottobre 2012 n. 16984

…nella specie, l’imputato, dopo avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali di cui alla contestazione, venne ammesso da Equitalia, con provvedimento del 18/12/2009, alla da lui richiesta rateazione del debito complessivamente maturato mediante la possibilità di estinzione dello stesso in trentasei rate mensili e che, successivamente, ovvero con raccomandata ricevuta il 25/01/2010, ebbe a ricevere da parte dell’I.n.p.s. l’avviso di contestazione del mancato versamento delle ritenute con contestuale comunicazione di possibilità di regolarizzazione nel termine di tre mesi.

Alla stregua di quanto sopra, deve anzitutto ritenersi corretto l’assunto del Tribunale secondo cui la rateazione ottenuta dall’imputato ha comportato novazione dell’obbligazione di versamento delle ritenute.

Va, infatti, ritenuto che la rateizzazione, che rappresenta una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza, comporti la sostituzione del debito originario con uno diverso, conseguendone un effetto novativo non dissimile da quello che si produce in seguito all’accoglimento della domanda di condono (posto che detta accettazione, se seguita dal pagamento della prima rata, comporta la definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente all’obbligazione tributaria originaria: (cfr. Sez. 5 civ., n. 16984 del 5/10/2012, Rv. 623832).

Sul punto vale la pena infatti rammentare come anche il Consiglio di Stato, con la pronuncia, da ultimo, in sede di adunanza plenaria n. 15 del 05/06/2013, confermativa di indirizzo già espresso da precedenti pronunce (cfr. Sez. 4, n. 1633 del 22/03/2013; Sez. 5, n. 6084 del 18/11/2011), abbia precisato che, sul versante tecnico, la rateizzazione del debito, sia pure di natura tributaria e non, come nella specie, previdenziale, si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria. In particolare, si è aggiunto come l’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti e differendone l’esigibilità, implichi la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e ss. c.c..

Ciò tanto più non potendosi considerare di ostacolo la apparente non coincidenza tra le parti dell’atto novativo (datore di lavoro ed Equitalia) e le parti della originaria obbligazione (datore di lavoro ed I.n.p.s.) in considerazione della veste di Equitalia di mero agente della riscossione, competente in relazione ai debiti già iscritti a ruolo (vedi la menzionata circolare n. 106 del 2010), e della conseguente e fisiologica riconducibilità degli effetti anche in capo all’Inps.

Il risultato è, allora, tanto più ove, come nella specie, la rateizzazione si collochi a monte dell’atto di accertamento, quello della nascita di una nuova obbligazione, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate, che viene a sostituirsi all’originario regime.

1 commento su “Effetti della rateizzazione di cartelle di pagamento

  1. La stessa novazione del debito si ha nel caso di notifica del preavviso di fermo amministrativo, ove equitalia concede 30 gg di tempo per saldare l’obbligazione. Il contribuente che nei 30 gg provvede a presentare istanza di rateizzazione equivale al pagamento dell’obbligazione, anche quando per effetto della lungaggine della risposta di accoglimento il termine per la prima rata e’ posto oltre I 30 gg, purche vi sia l’adempimento del contribuente.

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