Il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 2943 c.c. e della Legge n. 689 del 1981, articolo 28 per avere il giudice omesso di considerare che il termine di prescrizione in esame ha “natura recettizia”, sicche’ per esso non puo’ valere il principio, indicato da Corte Costt. 477/02″, secondo il quale opera la scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione (adempiuta con la spedizione dell’atto notificato)per il notificante e per il destinatario. La censura coglie nel segno. Pur consapevole dell’esistenza di una voce giurisprudenziale dissenziente (Cass. 18399/09), questa Sezione reputa corretto il principio, enunciato gia’ da Cass. 13588/09, in forza del quale: “In materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non e’ idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale – affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. – secondo cui, quale che sia la modalita’ di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perche’ l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, e necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario”, (conf. Cass. 14862/09). Ne consegue a maggior ragione che, in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio, la consegna di un atto del procedimento all’ufficiale giudiziario non produce un effetto interruttivo, restando escluso che possa equipararsi la natura di tale procedimento a quella del processo civile, sulla cui peculiare funzione e struttura e’ stato ritagliato il principio espresso da C. Cost. 477/02.
La consegna dell’atto da notificare non interrompe la prescrizione: occorre la conoscenza legale
Corte di Cassazione civ Sezione 2 Civile Sentenza del 24 aprile 2010, n. 9841
Inoltre c.f.r. Cass. 11 giugno 2009 n. 13588:
In materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non e` idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale — affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. — secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda all’ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché ́ l’atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l’effetto interruttivo del termine, e` necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso — ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall’ordinamento per l’interruzione della prescrizione di un determinato diritto — che cio` consenta di dubitare, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimita` costituzionale dell’art. 2943 c.c. in relazione all’art. 414 c.p.c. e all’art. 2934 c.c.
Contra: Cass. Civ. n. 18399 del 19 agosto 2009
