Il danno da fermo tecnico del veicolo può essere liquidato in via equitativa

Cassazione civile , sez. VI, Ordinanza del 04/10/2013 n. 22687

è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. n. 6907/2012 e n. 1688/2010, entrambe in motivazione; 23916/2006; 12908/2004; 17963/2002; 3234/1987; nonchè 4009/1978, che inducono a ritenere superato il divergente orientamento risultante da Cass. 12820/1999, ripreso da Cass., Sez. 2^, n. 17135/2011, in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo, ma al contrario come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato). Ne deriva, pertanto, la corretta e congrua valutazione equitativa nella sentenza qui impugnata riguardo alla quantificazione del danno da fermo tecnico e del danno emergente, avendo il giudice tenuto conto del tempo stimato dal CTU per le riparazioni al veicolo in questione, della documentazioni in atti, attestante la presa a noleggio di un veicolo similare a quello danneggiato, e, per il danno emergente, avendo sostenuto che la mera proposta di fattura del tipo di quella in atti non appariva idonea a comprovare il sorgere di un vincolo obbligatorio tra danneggiato ed agenzia di importo corrispondente a quello ivi riportato.

Da Avvocatiottaviano