Prescrizione previdenziale: chi la eccepisce ha l’onere di allegare il dies a quo

Con la riportata sentenza del 30.04.2014 la Sezione lavoro del Tribunale di Napoli – articolazione territoriale di Ischia-, decide su un’opposizione a cartella fondata su crediti della Cassa Forense, ed in tal modo ripercorre gli orientamenti della S.C. in tema di prescrizione (onere di allegazione della parte che la eccepisce) e validità dell’annualità contributiva anche nel caso di crediti prescritti.

[…omissis…]

OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale n. 071…

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 5 aprile 2013. parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale indicata in epigrafe, con la quale Cassa di Previdenza e Assistenza Forense ha chiesto il pagamento della somma di 2.106,20 per omissione di contributi previdenziali e, segnatamente, per il mancato pagamento del contributo soggeîtivo, di quello integrativo per l‘anno 1998, delle sanzioni e degli interessi‘ nonché del contributo integrativo minimo per l’anno 1995.

Ha dedotto quale motivi di impugnazione:

a) la prescrizione dei crediti, da far decorrere dall’inoltro della dichiarazione redatta mediante il cd. Modello 5, attestante i redditi percepiti per gli anni 1994, 1995, 1997, 1998.

b) l’infondatezza della pretesa, avendo egli istante versato alla Cassa Forense i contributi richiesti.

lnstaurato il contraddittorio, si è costituita la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, mentre: Equitalia è rimasta contumace.

La Cassa ha esposto che:

“il contributo minimo integrativo per l‘anno 1995 è pari ad € 274,24 e che per esso il ricorrente in data 17 ottobre 1996 ha presentato istanza di rateizzazione dei contributi oggettivo ed integrativo dovuti fino al 1996, di guisa che. avendo la Cassa. in conseguenza dell’istanza di condono, provveduto allo sgravio dei ⅔ dell’importo dovuto, ha iscritto a ruolo la somma di 91,41 pari al recupero di un terzo del contributo minimo ancora dovuto;

“per l’anno 1998, considerato il reddito dichiarato ai fini IRPEF pari ad 143.104.53, il contributo soggettivo dovute sarebbe stato pari ad 9144.91 (pari al 10% del reddito dichiarato fino alla somma di 76.800.700 ed al 3% del reddito eccedente); poiché il professionista ricorrente ha corrisposto l’importo di 7.771.12 il residuo dovuto è pari ad 1.473,79 (oltre interessi e sanzioni);

–quanto alla presunta prescrizione – decennale per i contributi dell’anno 1995 e quinqucnnale per i contributi dell’anno 1998 il suo decorso è stato interrotto con la domanda di rateizzazione del 17 ottobre 1996 nonché con le note di essa convenuta in data 21.11.1996. 26.1 1.2003 e luglio 2008;

–in caso di accoglimento dell’eccezione di prescrizione ha chiesto al tribunale in via riconvenzionale di dichiarare inefficaci ai fini pensionistici gli anni oggetto di controversia allegando e depositando precedenti giurisprudenziali di merito a sostegno.

Il precedente giudicante, fissata la comparizione rinviava più volle la causa per discussione. All’udienza odierna. sulla documentazione in atti la causa è stata discussa e decisa con motivazione e dispositivo contestuali di cui è stata data pubblica lettura.

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Contumacia di Equitalia

Va preliminarmente dichiarata la contumacia nonché il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Polis s.p.a.. concessionaria incaricata della riscossione del credito, ritualmente citata e non costituita.

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La prescrizione dei crediti contributivi.

Deve evidenziarsì, anche a prescindere dall’eccezione di prescrizione formulata nel ricorso. che nella materia previdenziale, a differenza di quanto stabilisce per la materia civile l’art. 2938 ce. il regime della prescrizione già maturata e sottratta alla disponibilità delle parti. giusta il disposto dell’art. 3. co. 9, della L. n. 335 dell‘8/08/1995 e può essere rilevata d‘ufficio dal giudice. Tale principio, desumibile per il periodo precedente l’entrata in vigore della legge del 1995, dall’art. 55 del R.D.L. n. 1827 del 19351 vale anche per i contributi prescritti prima dell’entrata in vigore della medesima legge“ ai sensi. del comma Il) dello stesso art. 3 citato. Esso è la naturale conseguenza di un sistema previdenziale avente spiccato carattere puhbiicistico. nell’ambito del quale e necessario. per la certezza dei rapporti tra l‘ente gestore e i cittadini, che i contributi da versare o da rimborsare non siano prescritti e che. comunque, non sia lasciata alla discrezione

dell‘interessato la possibilità di far valere o meno l’avvenuta prescrizione (cf in tal senso Cass. Sez. 1. sent. n. 6340 del 24/03/2005; Cass. Sez. L. sent. n. 23116 del 1 0/12/2004 est. D’Agoslino.‘ Cass. 822. L. sera! 11 [2538 del 6/12/1995).

Quanto al regime applicabile si registra la presenza di due diverse discipline sul termine della stessa: l’art.19 della legge 576 del 1980 prevede che “la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge. la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell‘obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.

Di contro, i commi 9 e 10 dell’art. 3, l. 8/8/1995 n. 335, che statuiscono per le contribuzioni successive alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione quinquennale (in luogo di quella precedente decennale), prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto  della normativa preesistente” (cosi art. 3. Co. 10, Cit.). La giurisprudenza

di legittimità ha chiarito che la discipiina di cui all’art. 3 l. 335/1995 si interpreta nel Senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge n 17 agosto 1995 – la prescrizione resta decennale fino ai 31 dicembre 1995- mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996 tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995. siano stati compiuti dall’Istiluto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva (cf in tal senso Cass. Sez. Lav. 7/1/2004. n. 46, Est. La Terza; Cass. Sez. Lav. 9/08/‘2005 n. 16759 Est. La Terza)”.

In presenza di interpretazioni difformi da parte dei giudici di merito. deve – ad opinione di questo Giudice – aderirsi all’orientamento espresso dalla Suprema Corte in una sentenza del 2007. che: dopo aver richiamato alcune precedenti pronunce in argomento, si è espressa nel senso della durata quinquennale del termine di prescrizione. Occorre. premettere che già a partire da alcune pronunce del 2006 la Corte di Cassazione ha ritenuto che “l‘abbreviazione del termine di prescrizione si applica anche ai contributi dovuti alla Cassa di previdenza forense. stante la espressa previsione della L. n. 335 del 1995. art. 3, comma 9, lettera a). che fa riferimento a «la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie». La previsione ha quindi un carattere assolutamente generale: per «tutte» le gestioni pensionistiche obbligatorie la prescrizione dei relativi contributi e ridotta da dieci a cinque anni” (così Cass Sez. L. sent. n. 5622 del 15/03/2006 est. La Terza, ma dvs anche in tal senso Cass sez.. L. sent. n. 26621 del 13/12/2006 est. Monaci, ove si legge che la L. 335/1995 “ha regolare i ‘f‘ntera materia della prescrizione dei crediti conirlbulivl degli enti previdenziali con conseguente abrogazione. ai sensi dell’art. 15 preleggi, per assorbimenio. delle previgenti discipline differenziate, sicché è venula meno la connotazione di specialità in precedenza sussisiente per i vari ordinamenti previdenziali”). La sentenza del 2007, dopo aver richiamato le pronunce del 2006 in tema di prescrizione quinquennale ha poi precisato quale

sia il regime di decorrenza della prescrizione: “Le sentenze in questione affermano in via generale che la normativa sopravvenuta «ha regolato l‘intera materia». ma a ben vedere non tutte la materia del termine di prescrizione inerente alle contribuzioni obbligatorie è attratta nella nuova disciplina: la legge n. 335/1995 per vero nulla ha disposto circa la decorrenza della prescrizione.

Le sentenze citate non si occupano del problema della decorrenza del termine, che per gli avvocati è fissata nell‘inoltro della dichiarazione mod. 5: l‘art. 19 co. 2 della legge n. 576/1980 sopra ricordato non è stato inciso dalla normativa sopravvenuta, la quale ha unificato i termini di prescrizione. Ne deriva che in tema di previdenza obbligatoria per avvocati, gestita dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, la decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale) coincide con l’inoltro della dichiarazione del volume di affari, sul quale si applica l’aliquota” (cosi Cass. 562. L sent. n. 18698 del 6/09/2007 est. Di Nubila). Su questo punto va anche ricordato che la Cassazione. con sentenza n. 24414 del 2/10/2008, ha precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19. secondo comma. della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all”art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione dei contributi in favore della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della medesima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professim1i5ti, non paragonabile, né assimilabile ad altre. per le quali non si ravvisa la presenza di un datore tii lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all’INPS ed a pagarli, derivando l’adempimento contributivo da un comportamento spontaneo dell’interessato. valendo il principio generale secondo il quale “contra non valentem agere non currit preescriptio’l non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento. né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa (chass Sez. L. seni. n. 24414 del 2/10/2008 est. Di Nubila).

Ciò posto. deve rilevarsi che per i contributi dell’anno 1995 – a parte la dibattuta questinne della valenza della domanda di rateizzazione del 17.10.1996 quale atto interruttivo della prescrizione – per altro verso deve rilevarsi che l’atto interrullivo in data 21.l 1.1996 riguarda contributi degli anni l989-l99i estranei all‘odierna contesa e i due successivi atti interruttivi di novembre 2003 e luglio 2008 concernono esclusivamente i contributi relativi all’anno 1998. In difetto di ulteriori atti interruttivi la prescrizione quinquennale è senz’altro maturata.

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Viceversa, per i contributi dell‘anno 1998 l‘eccezione di prescrizione si palesa infondala almeno sotto due distinti profili ognuno dei quali sufficiente a giustificame il rigetto. Deve in primo luogo evidenziarsi, che il ricorrente nell’evocare la prescrizione – a prescindere dal diverso profilo della rilevabilità d’ufficio per i contributi – formula un’eccezione in senso stretto che, in quanto tale radica il suo onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi e dunque e tenuto ad allegare fin dalla proposizione del ricorso quale sia il momento in cui essa ha iniziato a maturare. Tanto si rileva in conformità di orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte, ribadito di recente (già seguito da questo giudice scrivente in caso analogo), secondo il quale l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il debitore, eccependo la prescrizione del credito, ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l‘esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine a sensi dell’art. 2935 c.c.. Né il giudice – secondo tale consolidata interpretazione – può accogliere l’eccezione sulla base di un atto diverso e conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (cfr in tema Cass. Sez. L. sent. n. 16326 del 13/07/2009 est. Di Nubila).

Non avendo l‘istante assolto in modo puntuale l’onere di indicare il dies a quo di decorrenza della invocata prescrizione, già sotto tale profilo l’eccezione si palesa infondata.

Inoltre, deve rimarcarsì la presenza di ben due atti interruttivi, l’uno consegnato all‘indirizzo del destinatario il 26.11.2003 e un secondo recapitato a luglio 2008 (cf documenti 4 e 5 della produzione di parte della Cassa forense), di tal che anche a voler ritenere iniziato il decorso della prescrizione alla fine dell’anno 1998 essa non sarebbe affatto maturata. Né pregio alcuno riveste il “disconoscimento” operato in udienza e nelle note autorizzate, ovvero la difesa secondo cui la firma del ricevente non sarebbe propria dell‘interessato. Invero mette conto a questo punto rilevare che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimentoe il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce. ai sensi dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982. n. 890“ il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l‘identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita. e che ha sottoscritto l’avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un’attività delegata dall’ufficiale giudiziario all‘agente postale ai sensi dell‘art. 1 della legge n. 890, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall‘arl. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti 6 agli altri fatti che l. l‘agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull‘avviso dl ricevimento attesta avvenuti in sua presenza; pertanto. il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l‘atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull’avviso. ha l’onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso (in tal senso unanime giurisprudenza – sia risalente che recentissima – della Suprema Corte, da ultimo Cass. Sez. II, sent. n. 18427 del 10/08/2013 est. Carraia; ma anche. in senso conforme, Cass Sez. III sent. n. 4193 22/02/2010, est. Uccella; Cass Sez. l, sent. n. 24852 del 22/11/2006 est. Giuliani).

Dunque. non avendo l’istante messo in discussione la genuinità della notifica dell’atto interruttivo nell’unico modo efficace, cioè con la proposizione della querela di falso, la relativa comunicazione invita dall‘INPS e da ritenersi senz‘altro conosciuta dall interessato.

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Quanto al dedotto pagamento, l’allegazione è generica e totalmente indimostrata.

Per mera completezza di esame degli atti di causa si fa rilevare che gli unici documenti depositati nel fascicolo di parte istante sono il ricorso e ii procedimento (a parte le successive note autorizzate), a cui segue rituale timbro di cancelleria in data 5 aprile 2011 mentre non vi è riscontro di quanto detto in ricorso circa quali sarebbero i documenti depositati.

La domanda riconvenzionale

Si palesa infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla Cassa. volta ad ottenere l‘inefficacia della contribuzione ai fini pensionistici per le annualità coperte da prescrizione.

Questo giudice non ignora le recenti pronunce di molti giudici di merito (cf anche quelle versate in atti dalla Cassa) che hanno accolto la tesi della Cassa secondo cui il pagamento parziale dei contributi conduce all’esclusione dal computo degli anni di effettiva contribuzione utili per il calcolo della pensione le annualità non pagate integralmente.

Tuttavia. rileva, in senso favorevole al ricorrente, che nessuna norma primaria prevede che venga annullata la contribuzione versata parzialmente e che, del resto, come sottolineato dalla Suprema Corte in due recentissime pronunce, l‘art. 1 della legge 1992 che commisura la pensione agli anni di effettiva contribuzione essere interpretato nel senso che la contribuzione “effettiva” di cui è parola nella disposizione sia da intendersi come sinonimo di “integralmente versata” per l’anno di riferimento e che: pertanto gli anni non coperti da pagamento integrale dei contributi non potrebbero utilizzarsi nella base di computo della pensione’. Al contrario deve ritenersi che “gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nei calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo “, dovendosi peraltro prendere atto che tale evenienza sia “un effetto ineliminabile della mancanza, nell’ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l’annullamento sia di quanto versato, sia della intera annualità”.

La soccombenza reciproca determina la compensazione integrale delle spese

[…]

Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, Dott.ssa Erminia Catapano, Sent. del 30.04.2014 n. 4754

N.B.: il testo della sentenza potrebbe contenere errori dovuti al procedimento di scansione