Quando può essere riassunto il processo sospeso ex art. 275 c.p.c.? [PARERE]

E’ necessario il passaggio in giudicato della sentenza del processo pregiudicante?

parere

Le SS.UU. della Suprema Corte (SS.UU. 10027/2012) hanno chiarito che il passaggio il giudicato della sentenza relativa al processo pregiudicante non costituisce presupposto necessario per la riassunzione del processo sospeso ex art. 295 c.p.c..

Infatti l’art. 295 c.p.c. non prescrive il momento in cui la controversia pregiudicante debba ritenersi “risolta” e tale momento -in assenza di specifiche indicazioni- non può essere individuato nel passaggio in giudicato della sentenza, anche in forza dell’art. 282 c.p.c. (“la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”).

Pertanto la parte che ha interesse a riassumere la causa può sempre provvedervi dopo l’emissione della sentenza che definisce il procedimento pregiudicante di primo grado e, ai sensi dell’art. 297 c.p.c., fino al decorso del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della medesima sentenza (rectius, dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo pregiudicato; cfr. Corte costituzionale, Sentenza del 4 marzo 1970, n. 34).

A questo punto, per completezza, va anche precisato che il Giudice potrebbe nuovamente decidere di sospendere il giudizio, su istanza di una delle parti ex art. 337, II comma, c.p.c., ma solo in base ad una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti.