La prova della legittimazione processuale può essere fornita in qualsiasi fase e grado del giudizio

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 15.1.2013, n. 798

l’accertamento della legittimatio ad processum riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, la cui esistenza, come dimostra la previsione del potere ufficioso di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, dev’essere controllata d’ufficio dal giudice, salvo il limite della formazione del giudicato, senza che occorra un’apposita eccezione di parte (cfr. ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15392), con la precisazione che proprio perchè la questione della sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che, imponendosi di per sè, ben può, con riguardo ad un determinato grado, risultare da produzioni od acquisizioni avvenute in quello successivo (Cass. 16 novembre 1995 n. 11851), non operando ai relativi effetti le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass. 20 giugno 2002, n. 8996).

Non appare, poi, superfluo osservare – in conformità all’insegnamento delle SS.UU. (cfr. sentenza 19 aprile 2010, n. 9217) – che l’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione “può” assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, deve essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
E’ appena il caso di aggiungere che la norma di cui all’art. 182 cit. trova applicazione anche in grado di appello in forza del rinvio contenuto nell’art. 359 c.p.c..