Per l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è competente il Tribunale, non il Giudice di Pace

Aggiornamento. L’affermazione della competenza esclusiva del Tribunale, contenuta nella pronuncia del 2011 riportata di seguito, non rappresenta più l’orientamento attuale. Cass., Sezioni Unite, ordinanza 22 luglio 2015, n. 15354, ha qualificato il fermo come misura non appartenente all’espropriazione forzata e ha ricondotto l’azione alle regole ordinarie di competenza per materia e per valore. Restano determinanti la natura dei crediti e il contenuto della domanda. Per il quadro vigente consulta la guida sull’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.

Cass., Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011

Nell’ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell’afferente preavviso) di “ iscrizione di ipoteca” e/o di “fermo di beni mobili registrati” esclude la competenza del giudice di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale

D. 1. Il provvedimento detto – la cui adozione richiede sempre (giusta l’incipit sia dell’art. 77 che dell’art. 8 6 DPR n. 602 del 1973) l’inutile “decorso del termine di cui all’art. 50, comma 1” (art. 50, comma 1: “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, “salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione dei pagamenti”) -, infatti (in base al principio secondo cui [Cass., un., 19 marzo 2009 n. 6594] la “tutela giudiziaria esperibile” nei riguardi del “provvedimento” di “iscrizione di ipoteca” e dell’[ “omologo” ] “fermo amministrativo dei beni mobili registrati” deve “realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi” ), come evidenziato, peraltro, anche dalla sedes materiae delle norme che regolamentano ciascuno, trova la sua esclusiva collocazione funzionale nell’ambito della “espropriazione forzata”, ovverosia della procedura di riscossione coattiva del credito, quante volte (beninteso) la notifica e/o la conoscenza del “provvedimento” non costituisca (come specificamente va escluso nel caso) solo l’“occasione” per impugnare (innanzi al giudice avente giurisdizione in base alla natura [tributaria, previdenziale, sanzionatoria, ordinaria] del credito e, se rilevante, al valore dello stesso) la stessa pretesa creditoria (“titolo”) che il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente.

1 commento su “Per l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è competente il Tribunale, non il Giudice di Pace

  1. L’orientamento espresso dalle SS.UU. non è condivisibile. Fermo restando che quel passaggio evidenziato in grassetto è poco comprensibile, secondo me l’orientamento corretto è quello espresso in questa sentenza: http://www.giudicedipace.it/programma/news.php?readmore=874

    il preavviso del fermo amministrativo di un bene mobile registrato o di iscrizione ipotecaria, non comportando l’anticipazione degli effetti del pignoramento, risulta atto prodromico all’esecuzione e, quindi, pienamente equiparabile al precetto. Di conseguenza, in caso di opposizione all’esecuzione (come nel caso di specie, proposto con atto di citazione e nelle forme dell’opposizione a precetto) rettamente, la ricorrente, l’ha proposto dinanzi al giudice competente per materia, per valore e per territorio, così come inderogabilmente stabilito dal comma 1 dell’art. 615 c.p.c. …
    Quindi, fondatamente, si deve rilevare che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non ha natura di atto di opposizione all’esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti.
    A queste conclusioni è giunto anche il Giudice di legittimità con la Sentenza n.12685 del 16/11/99, confermata da sentenza n.11087/10 S.U., da Cass, Sezione VI, Sentenza 13/10/11 n.21194 e Cass. Sezione II, Sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088, secondo le quali:
    – In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod.proc.civ., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza.

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