Aggiornamento. L’affermazione della competenza esclusiva del Tribunale, contenuta nella pronuncia del 2011 riportata di seguito, non rappresenta più l’orientamento attuale. Cass., Sezioni Unite, ordinanza 22 luglio 2015, n. 15354, ha qualificato il fermo come misura non appartenente all’espropriazione forzata e ha ricondotto l’azione alle regole ordinarie di competenza per materia e per valore. Restano determinanti la natura dei crediti e il contenuto della domanda. Per il quadro vigente consulta la guida sull’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.
Cass., Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011
Nell’ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell’afferente preavviso) di “ iscrizione di ipoteca” e/o di “fermo di beni mobili registrati” esclude la competenza del giudice di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale
D. 1. Il provvedimento detto – la cui adozione richiede sempre (giusta l’incipit sia dell’art. 77 che dell’art. 8 6 DPR n. 602 del 1973) l’inutile “decorso del termine di cui all’art. 50, comma 1” (art. 50, comma 1: “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, “salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione dei pagamenti”) -, infatti (in base al principio secondo cui [Cass., un., 19 marzo 2009 n. 6594] la “tutela giudiziaria esperibile” nei riguardi del “provvedimento” di “iscrizione di ipoteca” e dell’[ “omologo” ] “fermo amministrativo dei beni mobili registrati” deve “realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi” ), come evidenziato, peraltro, anche dalla sedes materiae delle norme che regolamentano ciascuno, trova la sua esclusiva collocazione funzionale nell’ambito della “espropriazione forzata”, ovverosia della procedura di riscossione coattiva del credito, quante volte (beninteso) la notifica e/o la conoscenza del “provvedimento” non costituisca (come specificamente va escluso nel caso) solo l’“occasione” per impugnare (innanzi al giudice avente giurisdizione in base alla natura [tributaria, previdenziale, sanzionatoria, ordinaria] del credito e, se rilevante, al valore dello stesso) la stessa pretesa creditoria (“titolo”) che il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente.

L’orientamento espresso dalle SS.UU. non è condivisibile. Fermo restando che quel passaggio evidenziato in grassetto è poco comprensibile, secondo me l’orientamento corretto è quello espresso in questa sentenza: http://www.giudicedipace.it/programma/news.php?readmore=874