Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 26 giugno 2015 n. 13215
E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) , ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disatteso l’enunciato principio. La sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà al nuovo esame della domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.