Azione di rivendicazione: il formulare una eccezione paralizzante non dà corpo al litisconsorzio necessario

Cass. Civ, SS.UU., sentenza del 13 novembre 2013 n. 25454

l’eccezione riconvenzionale di proprietà esclusiva sollevata da un condomino – si legge in sentenza – non dà corpo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario dei restanti condomini, che si verificherebbe, invece, ove egli proponesse, ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. proc. civ., una domanda riconvenzionale diretta a conseguire la dichiarazione di proprietà esclusiva del bene, con effetti di giudicato estesi a tutti i condomini.

Si è quindi osservato che se il convenuto oppone il proprio diritto al solo fine di far respingere la pretesa altrui, ne scaturisce un accertamento domandato incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria.

A tal fine è stato ricordato che la parte convenuta in un giudizio di carattere reale può utilmente contrastare l’azione così esercitata nei suoi confronti, anche sollevando un’eccezione riconvenzionale di usucapione, senza necessità di formulare la relativa domanda (Cass. 20330/07).

Inoltre si è precisato che il giudice, nell’esercizio del suo potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le domande proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorché riconvenzionali (Cass. n. 26422 del 2008).