Equitalia: per notificare una cartella di pagamento fuori dal territorio di competenza occorre la delega

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZ.29
riunita con l’intervento dei Signori:
GRAVINA CELESTINA Presidente
NOSCHESE MARIO Relatore
CANDIDO ANTONIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA

– sull’appello n. 429/14 depositato il 27/01/2014
– avverso la sentenza n. 363/46/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A

Svolgimento del processo

La (Omissis) s.p.a. impugnava fa cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord riguardante il “Canone di Concessione Tributo 9510 – Ente Attività Portuale di Bari – anno 2010H per i motivi indicati nel ricorso e, pregiudizialmente, per incompetenza dell’ Agente della Riscossione “Equltalia Nord s.p.a. all’emissione ed alla notifica della cartella di pagamento.
Costituitasi, Equitalia chiedeva di dichiarare la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria adita, ex artt. 2 e 19 del D.lgs 546/92, non risultando la pretesa di carattere tributario.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 363/46/13, depositata in data 02.10.2013, dichiarava il difetto di giurisdizione.
La società (Omissis) s.p.a. ha appellato la sentenza ritenuta erronea e priva di motivazione. Ha inoltre sostenuto la mancanza di potere di Equitalia Nord S.p.A. all’emisslone ed alla notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 546/92. Ha richiamato giurisprudenza tributaria.

Equitalia s.p.a., costituitasi, ha sostenuto la legittimità dell’atto Impositivo.

Motivazione

La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene fondato l’appello di parte contribuente e, per l’effetto, doversi riformare la sentenza del giudici di prime cure per i motivi che qui di seguito si espongono secondo criteri di succinta concisione.

In via preliminare, la Commissione ritiene che la pretesa tributaria portata nella cartella di pagamento sia di carattere tributarlo, rientrando specificamente nelle previsioni degli artt. 2 e 19 del Dlgs 546/92. Il canone di concessione In argomento, infatti, rientra tra le elencazioni specifiche dell’art. 2, comma 1, citato, laddove specifica: “( ••• ) Appartengono alla giurisdizione tributario tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ( … )”.

Per quanto concerne la competenza di Equitalia Nord S.p.A.,questa Commissione osserva che il ruolo riportato In cartella è stato reso esecutivo dall’Autorità Portuale di Bari, per cui doveva essere l’Agente della Riscossione territorialmente competente, quindi Equitalia Sud s.p.a., ad emettere ed a notificare la cartella di pagamento in questione, non risultando agli atti l’obbligatoria delega prevista dall’art. 46 del D.P.R. 602/73.
Per tali motivi Il ricorso appare meritevole di accoglimento, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Le spese di lite, liquidate d’ufficio come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione, In riforma della sentenza di primo grado, annulla la cartella di pagamento.
Condanna Equitalia Nord S.p.A. alle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre
accessori di legge.
Milano, 25 marzo 2015