Accettazione tacita dell’eredità: valore della denuncia di successione e della voltura catastale

Cassazione civile, sez. II, 12 aprile 2002, n. 5226

L’accettazione tacita di eredità ex art. 476 c.c. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili
appartenuti al de cuius, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento
dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal “de cuius” a se stesso.

Cassazione Civile Sez. II 29 marzo 2005 n. 6574

L’ accettazione tacita può essere desunta dal comportamento complessivo che realizza non solo atti di natura fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l’accertamento della proprietà immobiliare.

Aggiornamento:

Cassazione civile, ordinanza n. 11478, pubblicata il 30/04/2021 (conforme alle precedenti)

Costituisce orientamento consolidato che l’accettazione tacita
dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del
chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente
fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a
comprovare un’accettazione tacita dell’eredità (Cass. n. 178/1996; n.
5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali
e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l’atto (voltura
catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento
dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento,
legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei
relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l’eredità, in effetti,
assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio
della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n. 7075/1999; n.
5226/2002; n. 10796/2009).

Aggiornamento 26/08/2021 – Niente debiti se si rifiuta l’eredità (fonte www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

Corte di Cassazione, ordinanza del 22 luglio 2021 n. 21006. «Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del de cuius, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex articolo 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili».