La durata complessiva dei due gradi del procedimento ex legge Pinto è ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni

Cass. Sez. VI Civ., Sentenza 24 maggio 2012, n. 8283

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è invece ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001, vada determinata in mesi quattro dalla data del deposito del ricorso, coerentemente alla indicazione chiaramente desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima legge (Cass. n. 8287 del 2010).

Il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che, rimandandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura “Pinto” che si svolga solo dinnanzi alla Corte d’appello, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinnanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

Orbene, tenuto conto che, nel caso di specie, il ricorso è stato depositato presso la Corte d’appello di Roma il 1 aprile 2005; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato il 2 febbraio 2006; che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato il 16 marzo 2007 ed è terminato con sentenza depositata il 22 dicembre 2009, la durata complessiva del procedimento è stata di circa quattro anni e nove mesi (57 mesi). Detratto il termine ragionevole, stimato due anni, nonchè il termine di circa undici mesi intercorso tra il deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore a quello legislativamente previsto per il ricorso per cassazione (Cass. n. 8287 del 2010, cit.), la durata non ragionevole risulta essere stata di un anno e dieci mesi.

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