Sparizione dal fascicolo di documenti depositati ex art. 87 disp. att. c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 luglio 2012, n. 12928

Ai sensi dell’art. 87 disp. att. c.p.c, dopo la costituzione delle parti la produzione dei documenti, oltre che mediante deposito in cancelleria e successiva comunicazione alle altre parti nelle forme stabilite dall’art. 170*, ultimo comma, c.p.c.., può essere effettuata in udienza facendone menzione nel relativo verbale, mediante esibizione del documento alla controparte e deposito presso il cancelliere, ancorché non si sia proceduto all’inserimento del documento nel fascicolo di parte (Cass. 11-4-1988 n. 2837; Cass. 3-6-1978 n. 2794).

Nella specie, dall’esame diretto degli atti del giudizio di appello, consentito a questa Corte data la natura procedurale del vizio denunciato, risulta che effettivamente, all’udienza di appello del 27-3-2000, il difensore dell’odierno ricorrente ha prodotto documentazione a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della somma posta a carico dell’A.P.I: con la sentenza appellata. Di tale produzione il giudice di appello ha dato atto nel verbale di udienza,

l’accertata mancanza di atti e documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti in giudizio comporta, di regola, l’obbligo del giudice di disporre la ricerca di essi, con i mezzi a sua disposizione, ed eventualmente di svolgere l’attività ricostruttiva del loro contenuto; mentre la riconduzione dell’asportazione di atti e documenti mancanti alla condotta volontaria della parte che ti aveva prodotti costituisce solo una eccezione a tale regola, la quale può essere fondata su presunzioni deducibili dalla concreta modalità dei fatti, anche in relazione all’efficacia probatoria degli stessi (Cass. 22-12-1995 n. 13058). Nello stesso senso, si è affermato che il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l’attività ricostruttiva del contenuto dei medesimi, a condizione che gli atti e i documenti siano stati prodotti ritualmente in giudizio e che l’omesso inserimento di essi nel fascicolo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte (Cass. 12-10-2006 n. 21938; Cass. 27-4- 2005, n. 8720; Cass. 2-8-2001 n. 10598; Cass. 16-7-1997 n. 6521).

* Art. 170.
(Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)
Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. (1)