Sulla nullità dell’atto di citazione relativo a diritti autodeterminati (Trib. Napoli, Sez. dist. Ischia, Ordinanza del 14 ottobre 2015)

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IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
R.g. ****
Il Giudice
Letti gli atti di causa;
verificata la documentazione prodotta agli atti;
A scioglimento della riserva del 14/10/2015 rispetto alla declaratoria di nullità della citazione espressa da parte convenuta per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro, che l’oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest’ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’attore di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l’approntamento di una precisa linea di difesa)”

Con riferimento al provvedimento che l’attore chiede al giudice di emettere (petitum immediato) e al bene della vita richiesto (petitum mediato), si precisa che la nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell’aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre quando l’individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. (Cass. Civ. Sez. II sentenza n.1281/2015)
Sulla scorta di detti consolidati principi, non può ravvisarsi nullità dell’atto di citazione per mancanza del titolo in funzione del quale il diritto viene rivendicato, considerato che le piante sorgono tra i beni a confine di una delle parti in causa e la proprietà appartiene alla categoria dei beni autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto (Cass. Civ., 15915/2007).

Alla luce di quanto sopra spiegato

Rigetta

L’eccezione preliminare di parte convenuta.

[omissis]
Si comunichi.
Ischia, 14 ottobre 2015