Danni causati da animali randagi in Campania

Un automobilista, per evitare l’investimento di un cane randagio che improvvisamente aveva attraversato la strada, finì contro un muro provocando danni alla vettura e riportando lesioni personali. Conveniva in giudizio la ASL nonché il Comune. In primo grado il Comune veniva condannato a risarcire i danni. La Corte d’Appello riformava la sentenza riconoscendo la responsabilità solidale dei due enti.

La Corte di Cassazione ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda originaria nei soli confronti della ASL in forza della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), rigettando quella nei confronti del Comune di Vitulano.

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 15244 del 31.05.2024

Con il primo motivo il Comune di Vitulano prospetta violazione della legge n. 16 del 2001

La tesi del comune è che, in base a tale legge, l’unica responsabile della prevenzione del randagismo e dunque della cattura degli animali randagi, deve ritenersi essere l’azienda sanitaria locale, con esclusione dunque di ogni responsabilità in capo ai comuni, compreso ovviamente quello ricorrente. 

Per contro, la Corte di appello, pur avendo preso atto di tale disposizione, ha condannato in solido il comune con la Asl, anziché solamente quest’ultima. 

2.1.- Con il secondo motivo il comune prospetta una nullità della sentenza per violazione dell’articolo 156 secondo comma cpc per via della contraddizione tra motivazione e dispositivo. 

Osserva il comune ricorrente che la Corte di appello, dopo aver preso atto che in base alla legge regionale l’obbligo di controllo degli animali randagi grava sulla Asl, ha tuttavia condannato in solido, sia al risarcimento che alle spese, entrambe le parti mentre avrebbe dovuto condannare la sola Asl. 

I due motivi, che pongono una questione comune, sono fondati. E’ principio di diritto che “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (Cass. 3737/ 2023, che, con riferimento alla regione Campania, ha ritenuto l’obbligo gravante sulla ASL, in base alla legge del 2001; Cass. 32884/ 2021). 

Poiché dunque la legge numero 16 del 2001 individua la Asl come l’ente a cui è demandato il compito di prevenzione e controllo del randagismo ne deriva chiaramente che è la Asl a doversi ritenere responsabile dei danni provocati dalla omissione di tali obblighi, e che, pertanto, non c’è ragione di ipotizzare una responsabilità solidale in capo al comune, la quale presuppone che quest’ultimo abbia contribuito al danno con una qualche condotta attiva od omissiva, che però non è individuata dalla Corte di merito. 

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 15244 del 31.05.2024

Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 15244 del 31.05.2024