L’intimazione di pagamento nel procedimento di riscossione e l’opposizione ex art. 615 c.p.c.

Voglio sin da subito precisare che scriverò della sola opposizione a precetto davanti al Giudice Ordinario (ai sensi dell’art. 615, I comma, c.p.c.), senza prendere in esame le opposizioni ex art. 617 c.p.c. e quelle innanzi alla Commissione Tributaria.

La scelta del rimedio dipende dalla natura del credito e dal motivo fatto valere. Per una trattazione generale, si rinvia all’approfondimento sull’opposizione all’intimazione di pagamento.

La notifica della intimazione di pagamento presuppone che il procedimento di accertamento sia già concluso e che quello di riscossione sia in corso.

Credo sia opportuno sintetizzare le fasi dei procedimento di riscossione.

Dopo la formazione del ruolo l’agente della riscossione (l’attuale Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata ad Equitalia) notifica la cartella di pagamento, con la quale si intima al debitore il pagamento di somme di denaro in forza del titolo esecutivo precedentemente notificato (ad esempio, costituisce il titolo esecutivo l’avviso di addebito Inps o l’avviso di accertamento della contravvenzione). Quindi, la cartella svolge la funzione di un atto di precetto ma, a differenza di esso, non si perime con il trascorrere del termine di 90 giorni.

Invero, in alcuni casi la cartella costituisce il primo atto del procedimento di accertamento e riscossione ed ingloba in sé anche il titolo esecutivo, oltre al precetto, come avveniva in materia previdenziale fino al 31.12.2010.

Dopo la notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui il contribuente non provveda al saldo del debito, l’agente della riscossione ha un anno di tempo per dare avvio al procedimento di esecuzione forzata. In mancanza, l’efficacia del precetto-cartella viene sospesa ex lege.

Infatti, ai sensi dell’art. 50, comma I, del D.p.r. n. 602 del 1973 “se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Inoltre, ai sensi del III comma dell’art. citato, in forza della ripristinata efficacia della cartella, l’agente per la riscossione avrà a disposizione un arco temporale di 180 giorni per iniziare le procedure esecutive.

Data la sua funzione, di ripristinare la sospesa efficacia della cartella di pagamento, l’intimazione ad adempiere di cui al citato art. 50 (ovvero, l’intimazione di pagamento) può essere direttamente impugnata solo per vizi propri, ex art. 617 c.p.c..

Invece, per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, occorre impugnare, unitamente alla intimazione, la cartella di pagamento precedentemente notificata (l’atto di precetto).

In tal caso, il rimedio fornito dall’ordinamento è l’opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c..

Però, attenzione. L’intimazione viene inviata nel momento in cui il titolo esecutivo si è già formato ed è divenuto incontestabile (come si dice in gergo, irretrattabile). Ad esempio, l’avviso di accertamento della contravvenzione diventa definitivo nel caso di mancata opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica. In materia di previdenza, invece, il credito diventa irretrattabile decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito (o della cartella di pagamento, prima del 01.01.2011).

L’opposizione a precetto ex art. 615, I comma, c.p.c., consente di far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, il pagamento o l’emissione di una sentenza che ha annullato il titolo.

Per usare le parole di una recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli:”la cartella e il ruolo sottostante, così come l’avviso di addebito non si perimono, a differenza del precetto, ex art. 481 c.p.c., in quanto subiscono solo una temporanea sospensione dell’efficacia ex lege sino a quando essa non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere. Pertanto, la cartella notificata ritualmente, in quanto assimilabile al precetto, rappresenta una minaccia di esecuzione e consente, ex art. 615, 1° comma c.p.c., la deduzione di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo, tra cui è annoverabile la prescrizione successiva alla notifica della cartella(Trib. Napoli, sent. n. 3805/2017 del 16/05/2017).

Secondo consolidata giurisprudenza, a differenza dell’opposizione all’avviso di accertamento, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termini (ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 27/02/2007, n. 4506; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004). A mio avviso, l’opposizione va proposta entro il termine di un anno dalla notifica dell’intimazione, perché questo è l’ulteriore periodo di efficacia della cartella determinato dalla notifica dell’intimazione. Decorso tale termine, la controparte potrebbe eccepire la carenza di interesse ad agire (anche in forza di alcune recenti sentenze; cfr. Cass. Civ., sent. nn. 22946/2016 e 6034/2017). Tuttavia, dato che gli orientamenti dei Tribunali e dei Giudici di Pace non sono sempre concordi, per non esporsi alle eccezioni dei convenuti è consigliabile proporre l’opposizione nel termine previsto per l’impugnazione del titolo sottostante (avviso di addebito o avviso di accertamento).

La sussistenza dell’interesse ad agire in capo al debitore è evidente e si ravvisa nel fatto che, dopo la notifica della intimazione di pagamento con cui viene ripristinata efficacia della cartella, quale atto prodromico all’esecuzione, l’agente della riscossione può procedere al recupero del credito mediante l’espropriazione forzata

Quindi, prima che il concessionario dia avvio alle procedure, l’opponente ha interesse a far valere il fatto estintivo del credito sopravvenuto alla notifica della cartella. In altre parole, ha interesse a far dichiarare sia che l’Agente della Riscossione non ha diritto a procedere all’esecuzione forzata, sia che il credito è estinto.

Aggiornato il 03.08.2026

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