La comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 è necessaria a pena di nullità della cartella

Corte di Cassazione, Sentenza 04 novembre 2015 n. 22489

“L’Agenzia delle Entrate assume che la comunicazione inviata al contribuente, ai sensi del 4° comma dell’art. 36 ter DPR 600/1973, integrata dalla motivazione sintetica della cartella, è sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione dell’atto impositivo.

Ora, come ribadito da questa Corte (Cass. 15311/2014), la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità, poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.

Al comma 4 dell’art. 36 ter, è previsto che l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale (entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione parole aggiunte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b)).

La procedura di cui al citato art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, infatti, diversamente da quella delineata nell’art. 36 bis, medesimo D.P.R., si connota per l’effettuazione di controlli su dati e documenti esterni rispetto al mero contenuto cartolare della dichiarazione, che si risolvono sovente nell’accertare la veridicità di quanto in essa riportato e non la mera sussistenza di errori di calcolo o di omissioni.

La previa comunicazione di irregolarità rappresenta dunque un atto amministrativo istruttorio, emesso dall’Agenzia delle entrate e relativo a somme non ancora iscritte a ruolo.

Nella specie, nella suddetta comunicazione al contribuente, per quanto ritrascritto in ricorso dall’Agenzia delle Entrate ricorrente, si dava atto della rettifica dei dati indicati in dichiarazione, sia per detrazioni dì spese spettanti solo nella misura del 50% sia per inidoneità della documentazione, essendovi stato un versamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge “una tantum“.

Tuttavia, non essendo stato nemmeno descritto il contenuto della cartella, al fine di verificare, quanto meno, la presenza di un rinvio alle ragioni espresse dall’Ufficio nella previa comunicazione ex art. 36 ter comma 4, questa Corte non è messa in grado di vagliare la fondatezza del motivo. Peraltro, la C.T.R. ha affermato che, dall’esame della cartella, non emerge “quale sia stato l’iter logico-giuridico che ha determinato l’Ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente”.