Cassazione civile, Sezione tributaria, 25 febbraio 2011, n. 4641
In tema di solidarieta tributaria, il coobbligato che non abbia impugnato l’avviso di accertamento puo avvalersi del giudicato favorevole formatosi in altro processo, ai sensi dell’art. 1306, comma 2, c.c., non solo per paralizzare la pretesa del creditore in via di eccezione, ma anche per ripetere l’indebito, quando abbia pagato il tributo non per spontanea adesione alla pretesa tributaria, ma al fine di evitare l’azione esecutiva.