La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello proposto da “Equitalia Sud spa” contro la sentenza n. 37/13/2010 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da M.A. avverso avvisi di mora notificati a seguito dell’omesso pagamento di cartelle relative a TARSU/TIA per gli anni dal 1998 al 2004.
La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale (ex art. 2948 cod. civ.) del potere esattivo dell’imposta (alla luce del fatto che i ruoli apparivano tardivamente consegnati all’esattore, per quanto fossero state poi effettivamente notificate le cartelle di pagamento) e la CTR adita in appello ha motivato la propria decisione nel senso che “contrariamente a quanto dedotto dall’appellante….si applica alla fattispecie in esame la norma di cui all’art. 2948 e non quella di cui all’art. 2946 del codice civile”, con conseguente tempestività della cartelle notificate tra il 2002 ed il 2006, a fronte di crediti maturati tra il 1998 ed il 2006.
La parte concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso – ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.
Con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 2946 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 26 del DPR n. 602/1973) la parte ricorrente si duole dell’erronea applicazione da parte del giudice del merito delle norme dianzi menzionata, alla luce del fatto che -a riguardo della cartella di pagamento, che è titolo esecutivo- la norma applicabile è quella dell’art. 2946 cod. civ. concernente la prescrizione ordinaria. Secondo la ricorrente, d’altronde, “a tutto voler concedere”, le cartelle esattoriali risultavano tempestivamente notificate, “entro il termine di prescrizione breve”.
Il motivo appare infondato e da disattendersi.
Premesso che la parte ricorrente ha dato generico conto della sequenza temporale delle intervenute notificazioni delle cartelle di pagamento (sicché, quand’anche volesse considerarsi ciò che si assume in ricorso a proposito di rispetto del termine breve di prescrizione, o meglio: del termine decadenziale previsto per la notifica degli atti esattivi,il motivo sarebbe comunque difettoso in punto di autosufficienza), resta comunque che la giurisprudenza che la parte ricorrente ha valorizzato in ricorso a proposito della applicabilità del termine di prescrizione ordinaria è tutta riferibile a titoli di accertamento-condanna (amministrativi o giudiziari) divenuti definitivi, non già invece a cartelle esattive che -se adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo- non possono per questo considerarsi rette dall’irretrattabilità e definitività del titolo di accertamento e ripetono la loro legittimità (sotto il profilo della tempestività della procedura di notifica alla parte destinataria) dalla legge che le regola.
Non vi è perciò dubbio sul fatto che -per poter postulare l’applicabilità alla specie di causa del termine di prescrizione decennale- la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare l’esistenza di un titolo definitivo a pretendere, antecedente all’emissione delle cartelle, di cui non è stata fatta menzione alcuna.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.
Roma, 30 luglio 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
La questione su cui si deve fondare la presente decisione, pertanto, verte sulla durata del termine prescrizionale del credito previdenziale, dopo che sia stata notificata e non opposta una cartella esattoriale.A tale riguardo, si osserva che la giurisprudenza più recente ha chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il temine prescritto dal quinto comma dell’art. 24 del d.lgs 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivodell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cass, sez. lav. 23.10.2012 n. 18145).Da tale irretrattabilità del credito censito nella cartella di pagamento non opposta nei termini, un orientamento sostenuto recentemente anche daila Corte di Cassazione fa discendere, anche per la presente fattispecie, l’applicabilità dell’art. 2953 cc, secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. (Cass. Sez. Lavoro. Sent. 24 febbraio 2014 n. 4338).Secondo tale impostazione, anche in questo caso, dal cd. “passaggio in giudicato” della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti previdenziali in quella ordinaria decennale, indipendentemente dalla natura degli stessi.
Ritiene tuttavia questo Giudice di doversi discostare da tale pronuncia, modificando anche il proprio precedente orientamento, in quanto la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale essendo, al contrario formata unilateralmente dallo stesso ente previdenziale, per cui, pertanto, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennaleconseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato, ex art. 2953 c.c. La perentorietà del termine fissato dall’art. 24 comma 5 d.l.vo n. 46 / 99 determina effetti analoghi al giudicato ma, in assenza di un’espressa previsione legislativa in tal senso, non possono ritenersi del tutto equiparabili al giudicato di formazione giudiziale.In tal senso, si è recentemente pronunciata la Corte di Appello di Catanzaro (pronuncia del 24.04.2014) che discostandosi motivatamente dalla citata ultima sentenza della Cassazione, ha ritenuto che “il ragionamento che fa discendere dall’irretrattabilità della cartella conseguente alla mancata proposizione dell’opposizione nei termini dell’art. 24 d. l.vo 46/ 99, l’applicabilità dell’art. 2953 cc. in materia di actz’o iudicatz’, applicando per analogia, nel caso di specie, i principi valevoli in materia di decreto ingiuntivo, non tiene conto della diversa natura dei “titoli” che vengono in considerazione: uno di formazione giudiziale, l’altro formato direttamente e unilateralmente dall’ente previdenziale/creditore – diversità così pregnante da rendere non estensibile per analogia la norma che espressamente riguarda i titoli di formazione giudiziale. Così ragionando, peraltro, si perviene alla conclusione di consentire all’ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito, per ragioni di ordine pubblico, dall’art. 55, comma primo, del R.D.L. 14 ottobre 1935 n. 1827 di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi, dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall‘eccezione di prescrizione da parte dell’ente previdenziale e del debitore dei contributi”.
Questo giudice aderisce a tale orientamento giurisprudenziale di merito, ritenendo che solo l’accertamento giudiziale possa determinare l’allungamento del periodo prescrizionale di un credito (in ipotesi più breve), proprio per effetto dell’intervento del sindacato del giudice che ha verificato la fondatezza della pretesa azionata.Per contro, in difetto di previsione normativa in tal senso, non soccorre alcuna giustificazione che permetta di ricondurre un tale effetto ai comportamento della parte che decida di non impugnare l’iscrizione al ruolo, in mancanza di qualsiasi accertamento giudiziale sulla fondatezza della pretesa dell’Ente creditore.In conclusione, si ritiene che la mera non opposizione della cartella di pagamento, non possa determinare una modificazione del regime della prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.Nella fattispecie in esame, l’eccezione di prescrizione è, quindi, fondata e va accolta.
