Parere: il fermo amministrativo per crediti inferiori a duemila Euro deve essere preceduto da due avvisi?

parereLa risposta è negativa.

L’art. 7, comma II, lettera gg-quinquies del D.L. n. 70 del 13/05/2001 (c.d. “decreto sviluppo”) convertito in legge n. 106/2011, aveva stabilito “in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo”.

Tuttavia, la norma è stata abrogata dall’art. 545 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: “La lettera gg-quinquies) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e’ abrogata“.

Si applica, quindi, l’art. 86, comma II, della legge 602/1973:”La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione“.

Pertanto, l’agente della riscossione dovrà inviare una sola comunicazione preventiva, con l’avviso che in mancanza di pagamento, decorsi 30 giorni, sarà iscritto il fermo.

Tuttavia, per crediti inferiori a 1.000 euro, l’art. 1, comma 544, della legge 228 dei 124 dicembre 2012, stabilisce che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di
inidoneita’ della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo“.

(Quesito sottoposto dal Sig. F.G.)