Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza del 29 gennaio 2018, n. 2056
“anche in caso di lesione di valori della persona il danno non può considerarsi in re ipsa, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Corte di Cassazione, Sez. Un., 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c”.
A tale stregua, (pure) “il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l’onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, la prova potendo essere d’altro canto data con ogni mezzo, anche per presunzioni” (v. Corte di Cassazione, 3/10/2013, n. 22585; Corte di Cassazione, 20/11/2012, n. 20292; Corte di Cassazione, 23/1/2014, n. 1361)
Con particolare riferimento al c.d. danno esistenziale atteso che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso consiste non già nel mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Corte di Cassazione, 3/10/2016, n. 19641; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992; 23/1/2014, n. 1361), bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell’esistenza in cui di detto aspetto ( o voce ) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante (cfr. Corte di Cassazione, 16/11/2017, n. 27229; Corte di Cassazione, 11/4/2017, n. 9250; Corte di Cassazione, 19/10/2016, n. 21059; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992), si è dalla Corte più volte avuto modo di affermare che esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. Corte di Cassazione, 16/2/2012, n. 2228; Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527), e l’allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, e non già purchessia formulata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico (v. Corte di Cassazione, 13/5/2011, n. 10527; Corte di Cassazione, 25 settembre 2012, n. 16255; Corte di Cassazione, 20/8/2015, n. 16992 ).
Orbene, nella specie lo sconvolgimento dell’esistenza non risulta dal ricorrente in via incidentale nemmeno allegato. Nel motivo di ricorso sintomaticamente si duole del non essere stato dalla Corte di merito considerato e liquidato il danno consistito nello stress, nello stato depressivo, nel trauma psicologico asseritamente subito da TIZIO; nell’essere il medesimo rimasto «sempre turbato, depresso» e nella circostanza che «soprattutto dormiva malissimo».
