La richiesta dell’estratto di ruolo non fa decorrere i termini per l’impugnazione della cartella non notificata

Con la recentissima ordinanza n. 22507 del 09 settembre 2019 la Corte di Cassazione chiarisce che l’acquisizione dell’estratto di ruolo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ha il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi.

Inoltre, secondo i giudici della Suprema Corte, non fa presumere la piena conoscenza dell’atto impositivo trasfuso nella cartella di pagamento, quindi non fa decorrere il termine previsto per l’impugnazione dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma al può legittimare al più l’impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo

è del tutto irrilevante la successiva conoscenza dell’iscrizione a ruolo desumibile dall’istanza di sgravio della cartella impugnata, presentata dal contribuente, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, secondo cui «lo stesso ricorrente, in data 18-1-2008, presentava un’istanza al Comune di Lecce per la cessazione della cartella esattoriale relativa alla tassazione dello smaltimento rifiuti solidi urbani intestata alla P.R. e C. S.a.S., dimostrando, con tale atto, di conoscere i ruoli iscritti a tale titolo».

6.1. Al riguardo, infatti, deve ricordarsi che «In tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell’atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa», e «la ratio della previsione secondo cui al contribuente non va – di regola – notificato l’estratto di ruolo, bensì la cartella di pagamento nella quale il ruolo viene trasfuso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, risiede proprio nell’esigenza di rendere ostensibili al medesimo le ragioni ed i presupposti che hanno dato origine alla pretesa fiscale azionata dall’Amministrazione finanziaria» (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7874 del 17/04/2015, Rv. 635301) con la conseguenza che l’acquisizione da parte del contribuente di una copia dell’estratto di ruolo importante l’indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell’atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, potendo legittimare al più l’impugnazione, peraltro facoltativa, del solo estratto di ruolo.