In assenza di indicazione del nome e dell’indirizzo del destinatario dell’atto sulla CAN, la notifica è nulla se non viene allegato l’avviso di spedizione.
Cassazione Civile, Sez. V Tributaria, Ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024
Costituisce circostanza pacifica, anche in ragione di quanto affermato dalla CTR, che l’ufficiale postale, recatosi presso l’indirizzo del destinatario, abbia notificato l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione sanzioni (atti prodromici menzionati nella cartella impugnata) a persona diversa dal destinatario, attestando, altresì, l’invio della CAN con l’indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione.
1.3. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (Cass. n. 10906 del 23/04/2024; Cass. n. 20736 del 20/07/2021; Cass. n. 18472 del 12/07/2018; Cass. n. 24823 del 05/12/2016).
1.4. Posto che non è necessario che l’ufficiale postale compia un vero e proprio accertamento in ordine all’assenza del destinatario della raccomandata (accertamento non richiesto dalla legge), deve, invece, ritenersi che la semplice attestazione dell’invio di una raccomandata non è idoneo a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello.
