CAN: l’avviso di spedizione deve essere allegato

In assenza di indicazione del nome e dell’indirizzo del destinatario dell’atto sulla CAN, la notifica è nulla se non viene allegato l’avviso di spedizione.

Cassazione Civile, Sez. V Tributaria, Ordinanza n. 23194 del 27 agosto 2024

Costituisce circostanza pacifica, anche in ragione di quanto  affermato dalla CTR, che l’ufficiale postale, recatosi presso l’indirizzo  del destinatario, abbia notificato l’avviso di accertamento e l’atto di  contestazione sanzioni (atti prodromici menzionati nella cartella  impugnata) a persona diversa dal destinatario, attestando, altresì, l’invio della CAN con l’indicazione del numero di raccomandata, ma  senza allegare il relativo avviso di spedizione. 

1.3. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa  Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, in tema di  comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta  notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal  destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con  l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto  destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione  di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza  che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita  da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo  la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di  prova (Cass. n. 10906 del 23/04/2024; Cass. n. 20736 del  20/07/2021; Cass. n. 18472 del 12/07/2018; Cass. n. 24823 del  05/12/2016). 

1.4. Posto che non è necessario che l’ufficiale postale compia un  vero e proprio accertamento in ordine all’assenza del destinatario  della raccomandata (accertamento non richiesto dalla legge), deve,  invece, ritenersi che la semplice attestazione dell’invio di una  raccomandata non è idoneo a coprire di fede privilegiata la  circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco, diversamente da quanto  affermato dal giudice di appello.

Il testo integrale dell’ordinanza