1.2. I consorti Z. hanno deciso d’installare dei pannelli fotovoltaici, integrati con il tetto dell’abitazione, ed hanno perciò richiesto una prima autorizzazione paesaggistica, sulla quale si è pronunciata negativamente la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici …
1.3. Nel frattempo, tuttavia, i ricorrenti avevano presentato un nuovo progetto, ritenuto meno impattante, anche per uniformarsi all’indicazione resa dalla commissione edilizia comunale (e cioè di uniformare l’intera superficie a falda con i pannelli, eliminando la porzione a coppo, in modo tale da rendere omogenea la falda interessata) ma anche su questo la Soprintendenza si è pronunciata negativamente …
2.2. Il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza appare viziato da travisamento e difetto di motivazione ed è evidentemente fondato – come osservato dai ricorrenti – sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali – e comunque per l’impianto de quo. …
(TAR Veneto-Venezia, sez. II, sentenza 25.01.2012 n° 48)
