Cass. n. 3526 del 7.03.2012,
Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, secondo il quale gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito – cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito. Perchè insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante, quindi, non è necessario che le sia notificato l’avviso di accertamento, restando comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l’impugnazione dell’avviso di mora a lei diretto, l’accertamento notificato al marito”. (v. Cass. n. 29709 del 2007), Ne consegue che le doglianze della ricorrente sono infondate, in quanto la stessa non risulta pregiudicata dalla notifica dell’atto di accertamento al marito, anche quando la stessa più non conviva con lui e sia ignara del fatto, potendo impugnare, anche per il merito, il primo avviso a lei successivamente notificato ( anche un avviso di mora).
