Responsabilità da cose in custodia, concorso di colpa – Ctu deducente e percipiente

Da Studio Legale LAW: La tracimazione della fogna danneggia alcune unità abitative.

L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. – la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non concretando un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare “in toto” la propria responsabilità (Cass. 22 marzo 2011, n. 6529).

Preliminarmente, si rileva che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito che, nel caso in esame ha ritenuto opportuno ammetterla (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881).

Il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), e in tal caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass., 23 febbraio 2006, n. 3990). Nel caso in esame la C.t.u. fu chiesta proprio per accertare quale fosse la causa della fuoriuscita dei liquami fognari mentre la determinazione dei danni fu effettuata attraverso riscontri fotografici e tramite gli accertamenti effettuati dai corpi di polizia intervenuti sul posto nell’immediatezza della calamità.

Quanto alla valutazione e utilizzazione dei risultati della stessa C.t.u. si rileva che qualora sia stata disposta e il giudice ne condivida i risultati, egli non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881).