Sentenze pronunciate dal GdP secondo equità: appellabili solo ex art. 339 cpc

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5985/2012

Nella specie la sentenza del Giudice di pace è stata pronunciata secondo equità, essendo controversa la debenza di spese condominiali richieste in misura inferiore a quella massima prevista per il giudizio di equità.
Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, se si esclude la revocazione per motivi ordinari è l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ. (Cass., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 13019; Cass., Sez. III, 24 aprile 2008, n. 10774 e n. 10775). Ai sensi dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

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