Risarcimento del danno causato ad un immobile dalle fiamme propagatesi da un veicolo in sosta

Giudice di Pace di Ottaviano, sentenza del 18/05/12

Il dibattito sulla risarcibilità dei danni provocati a terzi, sia proprietari di immobili che di altri beni, dalle fiamme propagatesi dall’incendio insorto da una vettura lasciata in sosta sulla pubblica via , giunse ad un punto fermo dopo la sentenza della Suprema Corte n. 4575/98, la quale ebbe ad affermare il principio secondo cui, il veicolo posteggiato sulla pubblica strada deve considerarsi in circolazione e che, perciò è garantito dalle norme sulla assicurazione obbligatoria anche nel caso in cui l’incendio insorto dalla vettura abbia provocato danni alla proprietà vicina. Il Collegio ha precisato , però, che l’assicurazione copre i danni solo se essi siano conseguenza di fatto accidentale, non anche quando dipendano da atti vandalici o dal fatto doloso di un terzo, seppure rimasto ignoto, perché in questo caso non solo non risponderebbe dell’evento l’assicurazione del veicolo incendiato ma non ne risponderebbe nemmeno il proprietario, trattandosi di fatto a lui non imputabile.

Dopo tale sentenza, l’orientamento è rimasto immutato, per cui può affermarsi che la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione del veicolo”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dal relativo incendio risponde anche l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio (Cassazione civile, sez. III, 14/02/2012, n. 2092) salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso ( Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108, Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15392 e Cassazione civile, sez. III, 20/07/2010, n. 1689).

Da www.avvocatiottaviano.it