Cass. Civ., Sez. III, sent. del 21 giugno – 6 settembre 2012, n. 14927
La S.C., nella citata sentenza, stabilisce alcuni principi in tema di circolazione stradale, obbligo di manutenzione e prova.
1) Efficacia probatoria del verbale della polizia
Sostiene la società ricorrente che il giudice di merito hanno fondato il convincimento del mal funzionamento dell’impianto semaforico basandosi sulle risultanze del rapporto della polizia stradale, che fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti che gli agenti attestano essere avvenuti alla loro presenza o essere stati da loro compiuti, mentre i giudici di merito hanno dato rilievo probatorio alle attestazioni successive all’incidente a seguito di indagini e dichiarazioni de relato.
3. Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fondato la sua decisione su costatazioni dirette degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, confermate anche da dettagliata deposizione testimoniale, che hanno verificato il malfunzionamento di uno dei semafori consistente nel blocco della luce verde nella due direzioni di marcia contrapposte, come si legge nella annotazione trascritta sul disegno vicino alla rappresentazione grafica del palo e della lanterna e nel verbale a firma degli agenti.
4. Non vi è stata la dedotta violazione dell’art. 2700 c.c., in quanto il Tribunale ha dato rilevo ad accertamenti diretti dei fatti da parte degli agenti della polizia stradale.
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2) Il vizio di travisamento del fatto non può essere oggetto di ricorso per Cassazione
La censura secondo cui la ricostruzione fattuale, come effettuata dal Tribunale, è in contrasto con le risultanze probatorie, si risolve in una censura di travisamento del fatto.
Il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione poiché, risolvendosi in un’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 10/03/2005, n. 5251; Cass. 20/06/2008, n. 16809; Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202).
3) Stabilisce la corresponsabilità nella causazione del sinistro per violazione dell’obbligo di vigilanza dell’ente pubblico proprietario e del privato manutentore dell’apparecchiatura.
8. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 14 del D.lgvo 285/92 e dell’art. 2051 c.c. e difetto di motivazione su un punto decisivo.
Sostiene la ricorrente [ndr.: società di manutenzione] che solo l’ente proprietario ha l’obbligo del controllo del funzionamento degli impianti semaforici e che tale obbligo non è estensibile alla società cui affidata la manutenzione.
Assume che dal contratto di manutenzione, e precisamente dal capo B del capitolato di appalto risulta che non incombe alcun obbligo di vigilanza in capo alla società manutentrice.
9. Il motivo è infondato.
Il giudice di appello non è incorso nella dedotta violazione di legge in quanto ha riconosciuto sia la responsabilità del Comune di Ardea quale proprietario dell’impianto semaforico, ma ha anche ritenuto la responsabilità concorrente della S. in quanto contrattualmente responsabile a provvedere alla manutenzione ed al controllo dell’efficienza tecnica dei dispositivi di accensione a fasi alterne delle lanterne semaforiche veicolari.
10. La ricorrente denunzia la insussistenza di tale obbligo contrattuale, ma non riproduce in ricorso il contratto di appalto per lo meno in modo idoneo per consentire a questa di valutare la fondatezza della censura.
Non può sfuggire che non si tiene in considerazione il possibile comportamento colposo delle parti che avevano impegnato l’incrocio facendo affidamento sulla sola luce semaforica e senza osservare l’obbligo di prudenza.
