Se l’assicurazione accetta il pagamento in ritardo del premio implicitamente rinuncia alla sospensione della garanzia assicurativa

Sentenza del Giudice di pace di Ottaviano del 23/04/2012

In materia di RC auto l’assicurazione non può  eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere il veicolo attoreo assicurato con detta società al momento dell’incidente, se il premio era stato pagato in ritardo poiché

l’accettazione senza riserve da parte della convenuta compagnia di assicurazioni del pagamento tardivo del premio, ha implicato la volontà di rinuncia da parte della stessa società alla sospensione della garanzia assicurativa di cui all’art. 1901 c.c. Diversamente, ci saremmo trovati di fronte ad un palese caso di arricchimento indebito da parte dell’impresa assicuratrice ai danni dell’assicurato, in quanto la stessa, pur incassando l’intero premio annuale, avrebbe garantito l’assicurato per un periodo di tempo inferiore all’anno

Da www.avvocatiottaviano.it