Insidia stradale: il comportamento del danneggiato può interrompere il nesso eziologico (2043 – 2051 cod. civ.)

Cass. Civile, III sez., sentenza 16.05.2013, n.11946

L’insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall’accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c..

Pertanto, la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass., 13 luglio 2011, n. 15375).

Nella specie il ricorrente non ha fornito la prova della non visibilità della grata, tenuto conto che l’incidente si è verificato nel mese di agosto, di mattina e quindi in condizioni di luce molto favorevoli che consentivano di vedere la grata stessa anche se quest’ultima fosse stata posta in una zona ombrosa.

La suddetta circostanza induce quindi a ritenere che il danno non sia eziologicamente riconducibile alla grata, ma al comportamento colposo dell’attuale ricorrente che, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarla o quantomeno rendere meno dannoso l’impatto.

Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383).

In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Da avvocatiottaviano.it