La notifica della cartella via posta è valida se il destinatario sottoscrive il registro di consegna

Corte di Cassazione Sez. Tributaria – Sentenza 08 novembre 2013, n. 25128

…la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito – senza badare all’avvenuto disconoscimento della firma del destinatario – consegnatario apposto sulla cartolina di ricezione della notifica della cartella esattoriale – abbia omesso di considerare che il predetto consegnatario non era stato in alcun modo identificato e qualificato, sicché nella cartolina risultava “assente uno dei requisiti previsti dall’art. 7 affinché la notifica a mezzo posta possa essere ritenuta valida, e cioè la qualificazione del soggetto ricevente”.

…il motivo di impugnazione appare manifestamente infondato, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011) secondo cui:”La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”.

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