Corte di Cassazione – Ordinanza 21 giugno 2013, n. 15741
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso principale per cassazione,…
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3. Inoltre va esaminata l’eccezione, avente carattere pregiudiziale, di inammissibilità del ricorso principale, proposta dal controricorrente, secondo cui esso sarebbe tardivo, perché proposto oltre il termine di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza impugnata, giusta la modifica dell’art. 327 cpc, introdotta con la L. n. 69 del 2009.
L’eccezione è destituita di fondamento, atteso che il termine per il gravame risulta certamente osservato, posto che la sentenza della CTR veniva pubblicata il 3.2.2010, mentre il ricorso è stato proposto il 10.3.2011, e quindi ampiamente nel termine previsto, che ancora era quello cosiddetto lungo di un anno e 46 giorni, atteso che la novella di mesi sei, introdotta con l’art. 46 L. n. 69/09 non è applicabile nella controversia ora pendente, giusta il disposto dell’art. 58 della stessa, secondo cui l’entrata in vigore di tale disposizione coincideva col 4.7.2009, senza possibilità di efficacia retroattiva ai procedimenti già pendenti, o per i quali erano state contestate le sanzioni. Invero in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17060 del 05/10/2012, n. 6007 del 2012).
Cass. Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 14998 del 7 settembre 2012
Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, in quanto proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione dell’impugnata sentenza ed altresì privo della formulazione dei quesiti, risultando entrambe infondate.
Sotto il primo profilo osserva il Collegio che, come affermato da questa Corte (v. Cass. 4-5-2012 n. 6784, v. anche Cass. 17-4-2012 n. 6007), “in tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio”.
