Corte di Cassazione Tributaria, Sez. VI Civile, Ordinanza 27 giugno – 30 luglio 2013, n. 18252
La società Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione….Nel suo contraddittorio argomentare la parte ricorrente (che vanamente propone impugnazione per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di motivazione della sentenza di primo grado, atteso che in appello la quearela nullitatis si converte in motivo di censura sul merito della questione) assume di non essere tenuta a compilare alcuna relata di notifica, essendo sufficiente ad integrare la procedura di notifica la mera completezza della cartolina di ricevimento del plico raccomandato, e -contempo- assume che la omessa proposizione della querela di falso nei confronti della relata di notifica renderebbe quest’ultima impermeabile all’eccezione di non integrità del contenuto.
Ben vero, ciò che nella specie di causa si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione del menzionato art. 26- a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata.
Benché, quindi, il giudice del merito abbia erroneamente ritenuto che fosse stato inevaso l’onere della Concessionaria di integrare le produzioni con la “relazione di notificazione della cartella esattoriale sulla quale si fonda il gravame”, ciò che esclusivamente rileva ai fini della soluzione della questione qui in esame è che il medesimo giudice ha correttamente evidenziato che sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il gravame fondato sul contrario assunto non poteva trovare accoglimento.
Sul punto infatti il principio di diritto applicabile si rinviene nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006), applicabile al genere delle fattispecie omologhe a quella qui in esame:”ln caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo (principio applicato in fattispecie in cui il datore di lavoro aveva provato la ricezione della busta raccomandata recante l’invito a riprendere servizio presso sede diversa e la destinataria ne aveva contestato il contenuto. La S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, non informandosi al principio enunciato, aveva trascurato di enunciare le ragioni per le quali aveva ritenuto pacifico che l’invito a riprendere servizio presso diversa sede fosse pervenuto alla lavoratrice)”.
Non resta che concludere che l’anzidetto principio, coerente conseguenza della scelta operata in termini di principio dallo stesso odierno ricorrente al momento dell’effettuazione della notificazione con una delle modalità consentite dall’ordinamento, è stato correttamente applicato dal giudice del merito, sicché le censure di parte ricorrente meritano di essere disattese.
da Altalex
Conforme: Cass. Civ., Sez. V, Sent. n. 2625/2015
