Sussiste la responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. in caso di buca stradale piena d’acqua

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza del 18.02.2014, n° 3793

C.D. convenne, davanti al Pretore di Lauria, il Comune di Lauria chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale […] per la presenza sull’asfalto di una buca ricolma di acqua, non segnalata, perdeva il controllo dell’autovettura e finiva in una scarpata sottostante.

All’esito del giudizio, il tribunale di Lagonegro – essendo nelle more entrata in vigore l’istituzione del giudice unico -, con sentenza del 21.3.2003, accolse la domanda condannando il Comune convenuto al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza.

A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello che, con sentenza in data 1.3.2007, accolse – come si desume dalla parte motivazionale della sentenza impugnata in questa sede l’appello proposto dal Comune rigettando la domanda proposta dalla C.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

[…]

I motivi – che denunciano la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. in relazione alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cose in custodia (strada) – investono la soluzione di una questione di diritto più volte esaminata dalla Corte di legittimità.

Essi, esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono.

Sono principii consolidati nella giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di danni da cose in custodia i seguenti.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).

Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass.7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass. 25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542).

Erroneamente, quindi, la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla non applicabilità della norma dell’art. 2051 c.c., ma di quella dell’art. 2043 c.c. imponendo al danneggiato l’onere di provare l’esistenza dell’insidia o del trabocchetto. La fattispecie, invece, dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio sulla base della norma dell’art. 2051 c.c. e dei principi, anche in tema di prova, sopra enunciati. Conclusivamente, il ricorso è accolto; la sentenza cassata e la causa rimessa alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.