Con sentenza del 04.06.2014 il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, ripercorre la disciplina da applicarsi alle ipotesi di restituzione di indebito prevedenziale e stabilisce che il recupero delle somme non è consentito dopo che siano trascorsi due anni, salvo che nel caso di dolo dell’interessato, ovvero quando “l’assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzati (ed idonei) ad indurre in errore l‘ente erogatore, ingenerando cosi una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sull’attribuzione della prestazione)“.
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, sentenza n. 6216 del 04.06.2014
[omissis]
OGGETTO: indebito pensionistico
Concisa esposizione deîie ragioni di fatto e di diritto
La ricorrente agisce avverso la richiesta dell’inps, pervenuta in data 1/12/2011, con la quale l’istituto previdenziale ha chiesto la restituzione della somma di 995,36 adducendo I‘indebita percezione
— per il periodo dal marzo 97 al febbraio 2003 – di una quota della pensione, calcolata erroneamente in importo superiore a quello effettivamente spettante.
L‘istante allega a sostegno del ricorso:
–la decadenza dell’ente dalla facoltà di operare il recupero delle somme, atteso che l’indebito è stato contestato ben oltre l‘anno successivo a quello di erogazione delle prestazioni, dunque in violazione dell‘art. 13 comma 2 della legge n. 412 del 1991 che pone tale limite annuale;
–“l‘applicabilità della sanatoria ai sensi dell’art. 52 della legge 88/89, come interpretato dall’art. 13 della legge 41211 991, attesa la percezione somme in totale assenza di dolo.
All‘odierna udienza il giudice dopo la discussione, ritenuta la causa matura, si è ritirato in camera di consiglio ed all’esito ha deciso la causa con motivazione e dispositivo contestuali di cui ha dato lettura in udienza
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La domanda di annullamento del provvedimento di recupero di somme indebita è fondata per quanto di seguito esposto
Va richiamala la disciplina posta a fondamento dei ricorso:
L’art. I — ai commi di seguito riportati – della legge 662/96 recita:
“260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche’ rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1 gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
262. Il recupero e’ effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L’importo residuo e’ recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo’ essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1 novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1 gennaio 1997 e non sull’intero indebito riscosso dal pensionato. E’ altresi’ escluso che le piu’ favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell’interessato. La rateazione del recupero e’ definita ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull’intera somma”.
Sostanzialmente identico il contenuto delLe relative disposizioni della legge 448 del 2000, art. 38, commi di seguito indicati, che rileva quando sono in questione anche richieste di restituzione di somme pagaia nel periodo dal 1999 al 2000
“7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo”.
Tali norme valgono soltanto peri pagamenti effettuati tra il 1996 ed il 2000, mentre per i pagamenti avvenuti dopo il 1°/01/2001 riprende efficacia la disposizione della legge 88/89 an. 52, come interpretato dall’art. 13 della legge 412/1991.
Quest’ultima norma dichiaratamente di interpretazione autentica dell’art. 52 ha avuto la grande importanza di porre dei limiti alla incondizionata irripetibilità delle somme percepite dall’inps, subordinando la irripetibilità a due condizioni essenziali: i) che il pagamento sia avvenuto sulla base di un provvedimento definitivo; 2) la mancanza di dolo dell’interessato. Come anche la corte costituzionale ha chiarito (con pronuncia n. 39/1993) le disposizioni di cui all‘art. 52. comma 2, L. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l‘indebìta percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall’ente competente. consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. In base a tale norma l’INPS procede annualmente alla verifica della situazioni reddituali dei pensionati incidenti Sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche c provveda, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
E’ intervenuto poi il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd decreto di semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale mediante la disciplina dell’art. 16 che ha introdotto nell’art. 13 della 412/1991 il comma due bis che prevede: “Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta dei Presidente dell’Inps motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alfa tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato. in ogni caso. non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica“.
Deve, in punto di fatto, rilevarsi la contraddittorietà e la mancanza di prova delle deduzioni dell’lnps. Infatti non vi è affatto precisato da parte dell’lnps se e quando vi sia stata la liquidazione in via meramente provvisoria della prestazione, né è allegato quali sarebbero gli anni in riferimento ai quali la richiesta di ricostituzione della pensione della ricorrente ha determinato il ricalcolo.
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La buona fede
Appare inoltre dirimente in senso favorevole all’istante che l’Inps non alleghi né tantomeno provi che ha riscossione di somme superiori a quelle effettivamente dovute si sia verificata con il dolo dell’interessata.
Il Tribunale rileva che ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell‘assicurato, che consente l’incondizionata ripetibilità, da pane dell’ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza dell'”accipiens”, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo. di per se stesso, valore di causa determinante dell‘erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all’erogazione siano note all’ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione.
Sussiste invece l’ipotesi di dolo, idonea ad escludere l’applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l’assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzati (ed idonei) ad indurre in errore l‘ente erogatore, ingenerando cosi una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sull’attribuzione della prestazione (Cass. civ., Sez. lavoro, seni n.11498 del 23/12/1996, est. De Cesare).
Nel caso di specie, va rilevato che non risulta né dedotto né provato che la ricorrente abbia detto il falso o taciuto una circostanza che era suo onere comunicare: all‘lnps.
Alla luce di tali considerazioni può, quindi, escludersi il dolo.
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Mediante il deposito degli estratti conto della ricorrente è stata data la prova che l‘istituto abbia già recuperata I‘indebito, pertanto l‘INPS va condannato a restituire l’importo di 447,75 per le somme recuperate da luglio a settembre 2013.
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Quanto alle spese di lite, ritiene questo giudice che sussistano motivi per Compensarle, attesa la complessità della materia, nella quale si sono succeduti numerosi interventi legislativi.
Il Tribunale di Napoli, in Funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Erminia Catapano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, cosi provvede: «accoglie la domanda relativa all’annullamento dell’indebito e, per l’effetto, dichiara non tenuta la ricorrente a restituire all‘lnps la somma di E 995,36 richiesta con provvedimento del 1/12/2011;
–per I‘effetto condanna l‘INPS a restituire alla ricorrente la somma di 447,75 per le
somme recuperate da luglio a settembre 2013;
–compensa le spese di lite.
Napoli, addì 4/06/2014
N.b.: potrebbero esservi delle difformità dovute al procedimento di scansione e successiva correzione
