Indebito previdenziale: le somme non possono essere recuperate salvo dolo

Corte di Cassazione, Sentenza 11 gennaio 2017 n. 482

deve pure sottolinearsi che, contrariamente alla tesi sostenuta dall’Istituto ricorrente, alla stregua dell’art. 52 della legge n. 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni (Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all’art. 2033 c.c., le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di “errore di qualsiasi natura” commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato (ipotesi, quest’ultima. che nella specie, non sussiste).

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