Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016
L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “… inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n. 115 del 2002). Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall’imposta di bollo. Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da attribuire ai termini “antecedenti, necessari e funzionali”, nel senso che, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale. Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.
