Processuale civile: la testimonianza del fratello o del coniuge, anche in assenza di ulteriori riscontri, è prova sufficiente.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 marzo – 19 luglio 2016, n. 14706

[…] in sostanza, il ricorrente ulteriormente avanza nella censura di quello che il giudice d’appello ha qualificato il suo quadro probatorio. E lo fa in due parti, la prima attinente alla valutazione del suddetto giudice sulla testimonianza M. – e qui, in effetti, si tratta di una inequivoca proposta di valutazione alternativa, che non ha quindi spazio davanti al giudice di legittimità -, e la seconda rilevante il contrasto tra quanto era stato evidenziato dal giudice di prime cure e quanto dichiarato – senza spendere parola per confutare in modo specifico la prima sentenza al riguardo – dal giudice di secondo grado. In particolare, il ricorrente evidenzia che il Tribunale aveva dato atto della produzione (documento 3 attoreo) di “certificazione rilasciata dal Pronto soccorso del presidio ospedaliero (omissis) attestante che, in data 4.1.2002, alle 21:00 V.C. si era presentato riferendo di essere caduto inciampando in una botola di fognatura sporgente in Via (omissis) nel comune di (…)” a conferma delle dichiarazioni del teste V.A. . Invece, come già si è visto, effettivamente il giudice d’appello afferma che l’attore “non allega alcun referto di pronto soccorso del 4.1.2002 con il riferito controllo radiografico” e che ciò fa sì che di quanto raccontato dal fratello dell’attore sull’avere soccorso il fratello nell’immediatezza, sull’avere accompagnato il fratello al pronto soccorso e sull’averlo poi riaccompagnato a casa “non viene documentato alcunché”. Si tratta peraltro di una evidente illogicità, dal momento che non può configurarsi come assenza della prova documentale di “alcunché” l’inesistenza di un referto del pronto soccorso nel caso in cui questo non attesti una radiografia. E d’altronde – si nota per inciso – non si comprende perché la corte dia per scontata la necessità di una completa conferma documentale della testimonianza di V.A. , come se il vincolo di parentela automaticamente dovesse inficiare l’attendibilità del teste e rendere necessari riscontri esterni (poco più avanti, infatti, la corte annota pure che il teste M. , che essa stessa – si noti – aveva appena qualificato di dubbia attendibilità, non aveva parlato dell’intervento del fratello; e in questo non mette minimamente in dubbio l’attendibilità del teste, al quale aveva appunto dedicato, in precedenza, plurime argomentazioni per “smontare” proprio la sicurezza della sua attendibilità) affinché le sue dichiarazioni siano utilizzabili: impostazione erronea (Cass. sez.3, 20 gennaio 2006 n. 1109: “non sussiste con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti“; conformi Cass. sez.3, 24 maggio 2006 n. 12365 e Cass. sez.3, 21 febbraio 2011 n. 4202; e cfr. pure Cass. sez. 2, 6 dicembre 2007 n. 25549); e d’altronde la prova testimoniale, anche nel caso in cui si tratti di un unico teste, mai necessita, per espletare la sua valenza, riscontri esterni a suo supporto, tranne nell’ipotesi in cui si tratti – e non è indubbiamente il caso in esame – di testimonianza de relato (in tal senso, e talora pure distinguendo il teste che ha preso conoscenza dal litigante, cioè de relato actoris, dal teste che ha preso conoscenza da un terzo, cioè de relato tout court, cfr. Cass. sez. 1, 19 luglio 2013 n. 17773; Cass. sez. 1, 14 febbraio 2008 n. 3709; Cass. sez. 1, 3 aprile 2007 n. 8358; Cass. sez. 1, 19 maggio 2006 n. 11844; Cass. sez. 1 8 febbraio 2006 n. 2815; Cass. sez. 3, 20 gennaio 2006 n. 1109; Cass. sez. lav., 24 marzo 2001 n. 4306; Cass. sez. lav., 4 giugno 1999 n. 5526; Cass. sez. lav., 17 ottobre 1997 n. 10297). Da ultimo, evidenzia il ricorrente che il giudice d’appello ha inserito nel suo quadro probatorio il fatto che l’azione giudiziaria sarebbe stata “proposta ben quasi dieci mesi dopo la caduta” senza che prima fosse “emerso alcunché” sulla prospettata responsabilità del Comune. Anche in questo caso, avendo il ricorrente segnalato che era stata prodotta una raccomandata del 12 luglio 2002 con cui era stato chiesto il risarcimento dei danni al Comune, non si può non ammettere che la corte abbia pretermesso tale produzione, nel momento in cui formulava un rilievo dal contenuto con essa difficilmente compatibile. In sintesi, come la sostanza del motivo denuncia nella sua seconda parte, la corte ha strutturato sotto il profilo motivazionale un “quadro probatorio” che presenta evidenti illogicità e carenze, per cui anche questo motivo risulta meritevole di accoglimento.