Prescrizione dei crediti previdenziali – Atti interruttivi della prescrizione – Le sanzioni civili (somme aggiuntive) sono funzionalmente collegate ai contributi

Corte di Cassazione, Ordinanza 13 ottobre 2015, n. 20585

Questa Corte a Sezioni unite, con la recente decisione n. 5076 del 13 marzo 2015 intervenuta a seguito dell’ordinanza interlocutoria del 1 aprile 2014, n. 7569, ha precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, si che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”. Le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, si che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili”.

Con tale decisione, le Sezioni unite hanno, dunque, mostrato di aderire all’indirizzo (si vedano le già ricordate cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8814, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906, Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12 maggio 2004, n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194) secondo cui l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma; ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale (“l’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione”), pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo sì che l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a quello accessorio).

Non vi è dubbio allora che, costituendo l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (cosiddette sanzioni civili) una conseguenza automatica – legalmente predeterminata dell’inadempimento o del ritardo ed assolvendo tale obbligo una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in ragione dell’affermata sussistenza di un legame di automaticità funzionale, resti soggetto al medesimo regime prescrizionale.