E’ stato pubblicato in Gazzetta il tanto attesto D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, entrato in vigore il 24.10.2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.
Soppressione di Equitalia
A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e viene istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze che subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione. Di tale soggetto potranno avvalersi anche gli enti locali.
Sembrerebbe, quindi, non essere cambiato nulla se non il nome dell’agente della riscossione. Non è cosi. Infatti all’art. 3 del decreto è previsto che
- “l’Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale”.
- ai fini del pignoramento presso terzi “l’Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica”.
In effetti, al di là della propaganda, lo scopo dichiarato del decreto è quello di “ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari”.
Rottamazione delle cartelle (Definizione agevolata)
All’art. 6 è disciplinata la definizione agevolata dei crediti iscritti in ruoli negli anni dal 2000 al 2015.
1. I debitori potranno estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive ai contributi di previdenza e assistenza.
I debitori dovranno quindi provvedere, entro il limite massimo di quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo) al pagamento integrale, anche dilazionato:
a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) dell’aggio sulle somme di cui alla lettera a) e del rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Il debitore potrà avvalersi della definizione agevolata entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, con apposita dichiarazione, resa con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni. In tale dichiarazione il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvo quelli già in corso.
8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
10. Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
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